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Il TAR del Lazio ha decretato che non è possibile vietare l'accesso dei cani nelle spiagge libere di Anzio senza addurre motivazioni !
Lazio
Dal Tar del Lazio una sentenza molto positiva per noi: nessun divieto ai cani sulle spiagge non date in concessione, cioè libere, ad Anzio.
Il provvedimento è del 10 luglio 2015 n. 9302: il Comune di Anzio, con specifica ordinanza, aveva vietato l’accesso agli animali sulle spiagge libere, senza tuttavia adottare una motivazione che giustificasse tale scelta.
Sul ricorso di un’associazione ambientalista, è arrivata la sentenza dei giudici amministrativi a ritenere illegittima l’ordinanza comunale, poichè manca una giustificazione a tale divieto e non sono specificate quali cautele di comportamento siano necessarie per la tutela dell’igiene delle spiagge o l’incolumità dei bagnanti.
Aggiornamento 2017: a prescindere dalle sentenze del TAR del Lazio e della Calabria (che ha sentenziato nel medesimo modo), i Comuni hanno proseguito con le stesse modalità di sempre, ovvero vietando la totalità dei litorali e concedendo ai conduttori di cani solamente gli spazi dedicati, che siano liberi o attrezzati. In effetti, per rendere non applicabile la sentenza è purtroppo sufficiente specificare "per motivi igienico-sanitari e di sicurezza".
D'altronde, anche il gioco del pallone è sempre vietato in spiaggia, e non vi è mai una motivazione per la quale sia vietato, presumendo quindi che sia sottintesa. Evidentemente i Comuni si avvalgono anche di questo concetto.
Inoltre, e questo da sempre, diverse Ordinanze specificano appunto, nel testo che precede le liste dei divieti, la motivazione "per ragioni igienico-sanitarie e di sicurezza", includendo poi tutta una serie di regole, inclusa, ahinoi, quella sull'accesso dei cani alle spiagge. E c'è anche da fare i conti con le Ordinanze Regionali, fra l'altro.
Una nota positiva, però, c'è: sono aumentati di parecchio i tratti a noi accessibili, tanto da diventare circa 700 in tutta Italia.
Marzo 2019: il TAR del Lazio, sezione di Latina, ha nuovamente sentenziato positivamente sul tema accesso dei cani in spiaggia.
La sentenza è la n. 176/2019, emanata a seguito del ricorso di un'associazione locale contro l'ordinanza balneare 2018 del Comune di Latina in cui si vietava l'accesso degli animali in spiaggia durante la stagione balneare dal 1 maggio al 30 settembre.
Il TAR del Lazio, il 6 marzo 2019, di nuovo ribadisce che
Il provvedimento impugnato è illegittimo per difetto di motivazione, oltre che per violazione del principio di proporzionalità. Sotto tale ultimo profilo va evidenziato che il principio di proporzionalità impone alla pubblica amministrazione di optare, tra più possibili scelte ugualmente idonee al raggiungimento del pubblico interesse, per quella meno 27/3/2019 gravosa per i destinatari incisi dal provvedimento, onde evitare agli stessi ‘inutili’ sacrifici.
La scelta di vietare l’ingresso agli animali sulle spiagge destinate alla libera balneazione, risulta irragionevole ed illogica, oltre che irrazionale e sproporzionata, anche alla luce delle viste indicazioni regionali che attribuiscono ai comuni il potere di individuare, in sede di predisposizione del PUA, tratti di arenile da destinare all’accoglienza degli animali da compagnia. In particolare come ha avuto modo di precisare la giurisprudenza in vicende del tutto similari, l’amministrazione avrebbe dovuto valutare la possibilità di perseguire le finalità pubbliche del decoro, dell’igiene e della sicurezza mediante regole alternative al divieto assoluto di frequentazione delle spiagge, ad esempio valutando se limitare l’accesso in determinati orari, o individuare aree adibite anche all’accesso degli animali, con l’individuazione delle aree viceversa interdette al loro accesso (cfr. Tar Calabria, sez. Reggio Calabria, sent. n. 225/2014).
Alla stregua di tali coordinate ermeneutiche deve quindi ritenersi che il divieto - che non vale in assoluto per i gestori degli stabilimenti balneari a pagamento, che a loro discrezione …abbiano creato delle apposite zone di accesso per gli animali - non sia sufficientemente controbilanciato da tale eventualità, non solo per la circostanza di creare una ingiustificata sperequazione tra cittadini ma anche in quanto affidato, come detto, alla mera facoltà del singolo concessionario.
Per le ragioni si qui esposte, il ricorso è fondato e va accolto, sicché il provvedimento in esame va annullato, nei limiti oggetto della impugnazione.
Il Comune di Latina pare stia finalmente pensando ad un tratto di spiaggia accessibile ai cani adeguandosi alla sentenza. Speriamo possa agire già per la stagione balneare 2019: vi terremo informati. Si tratterà comunque di un tratto dedicato ed attrezzato: niente a che vedere con la frequentazione di tratti liberi.
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