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Art. 544 quater - SPETTACOLI O MANIFESTAZIONI VIETATI
L'articolo del Codice Penale inerente l'attuazione di spettacoli o manifestazioni che implicano maltrattamento di animali e la pena inflitta ai trasgressori
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 3.000 a. 15.000 euro. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per sè od altri oppure se ne deriva la morte dell'animale.
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