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Art. 638 UCCISIONE O DANNEGGIAMENTO DI ANIMALI ALTRUI
L'articolo del Codice Penale inerente l'uccisione di un animale altrui e la pena inflitta ai trasgressori
Chiunque senza necessità uccide o rende inservibili o comunque deteriora animali che appartengono ad altri è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con una multa.
La pena è la reclusione da sei mesi a quattro anni, e si procede d'ufficio se il fatto è commesso su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria.
Non è punibile chi commette il fatto sopra volatili sorpresi nei fondi da lui posseduti e nel momento in cui gli arrecano danno.
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