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Legge Quadro per il benessere degli animali in Grecia
LEGGE 4830/2021 - Gazzetta Ufficiale 169/A/18-9-2021
Nuova Legge Quadro per il benessere degli animali da compagnia - Programma "ARGOS" e altre disposizioni.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA GRECA
Emaniamo la seguente legge approvata dal Parlamento:
PARTE A
QUADRO PER IL BENESSERE DEGLI ANIMALI DA COMPAGNIA - PROGRAMMA "ARGOS".
CAPITOLO A'
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Scopo - Oggetto
Lo scopo è proteggere gli animali da compagnia e garantire il loro benessere, rafforzare la proprietà responsabile degli animali da compagnia, stabilire un quadro normativo chiaro e coerente per la gestione degli animali da compagnia randagi e una strategia per ridurne drasticamente il numero attraverso programmi adozione, nel rigoroso rispetto delle norme sul benessere degli animali.
Articolo 2
Definizioni
A tal fine si intendono:
1. "Animale": qualsiasi organismo vivente, senziente e in movimento sulla terra, nell'aria e nel mare o qualsiasi altro ecosistema acquatico o zona umida.
2. “Benessere”: il buono stato fisico e mentale dell'animale in relazione alle condizioni in cui vive e muore. Un animale vive in condizioni di benessere se: (a) gli viene fornito un alloggio confortevole, sicuro, sano e adeguato, adatto al suo modo di vita naturale, (b) non soffre di condizioni quali dolore, paura e angoscia e (c) è in grado di esprimere comportamenti importanti per la sua buona condizione fisica e mentale. Le norme sul benessere degli animali garantiscono i seguenti principi:
i. Libertà dalla fame e dalla sete, con accesso al cibo e all'acqua, adeguati in qualità e quantità.
ii. Libertà da sofferenze e tensioni inutili, con alloggio e riposo sicuri e puliti, al riparo da condizioni meteorologiche avverse.
iii. Libertà dal dolore, dalle lesioni e dalle malattie, con cure adeguate e cure veterinarie.
iv. Libertà dalla paura e dall'ansia, con comportamenti e trattamenti adeguati.
v. Libertà di esprimere comportamenti normali, con condizioni di vita e socializzazione adeguate.
3.“Animale da compagnia”: qualsiasi animale tenuto o destinato a essere tenuto dall'uomo principalmente nella propria abitazione, per ragioni di benessere degli animali o riportato nell'elenco dell'Allegato I del Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sulle malattie animali contagiose e che modifica e abroga alcuni atti in materia di sanità animale (L 84). Se gli articoli qui menzionati si riferiscono a specifici animali da compagnia, come cani e gatti, questi vengono espressamente menzionati. Anche i cani da assistenza, i cani da lavoro e gli animali da terapia sono animali da compagnia. Gli animali selvatici non possono essere tenuti come animali domestici.
4. “Animale da compagnia controllato”: l'animale da compagnia che ha un proprietario. I discendenti diretti di un cane o di un gatto dominante sono automaticamente definiti come animali dominanti di proprietà del proprietario del padre femmina.
5.“Animale randagio”: l'animale domestico che non ha proprietario.
6. “Proprietario”: la persona fisica che detiene un animale da compagnia, prevalentemente nella propria abitazione, e sotto la sua diretta vigilanza e cura. Questa persona è scritta anche sul documento di identificazione dell'animale.
7.«Adottante»: la persona fisica che ospita temporaneamente uno o più animali domestici randagi fino alla loro adozione. Il contraente può essere scelto dal Comune o dalle associazioni animaliste e dalle organizzazioni animaliste senza scopo di lucro iscritte nel relativo sottoregistro dell'art. 23, nonché da persone fisiche che dispongono di un ricovero per animali randagi autorizzato o rispondente alle prescrizioni degli articoli 28 e 29.
Tra il contraente e il comune o l'associazione animalista o l'organizzazione animalista senza scopo di lucro o la persona fisica viene stipulato un contratto di sottoscrizione in cui vengono definiti gli obblighi del contraente e ogni altro dettaglio necessario.
8.«Allevatore professionista di animali da compagnia»: la persona fisica o giuridica che alleva, alleva e vende animali da compagnia a fini commerciali.
9.«Allevatore amatoriale»: la persona fisica che alleva a titolo amatoriale, non professionale e a scopo di lucro, un cane o un gatto con lo scopo di preservare le razze dell'animale ed è iscritto al Registro degli Allevatori Professionisti e Amatori del Registro nazionale degli animali da compagnia (EMZS), dopo la certificazione del Kennel Club greco per i cani o Associazione degli allevatori di cani dilettanti della Grecia per i cani e l'Hellenic Cat Club o Associazione degli allevatori di gatti della Grecia per i gatti.
10. "Piccolo animale domestico": l'animale domestico il cui peso non supera i dieci (10) chilogrammi.
11. “Cane da assistenza”: il cane guida addestrato o addestrato per non vedenti e il cane da assistenza e protezione per persone con disabilità o malattie.
12. "Cane da lavoro": il cane sotto la guida attiva del suo conduttore e con un ruolo ausiliario nell'esecuzione dei compiti o dello scopo del suo conduttore, che viene utilizzato per la caccia (caccia), la guardia di greggi (pastorizia), la guardia di locali (guardia), il cane da ricerca e salvataggio, il cane per l'individuazione delle esche avvelenate, nonché il cane utilizzato dalle forze armate forze dell'ordine, le forze dell'ordine e le procure dell'Autorità Indipendente delle Entrate Pubbliche (A.A.D.E.) e del Ministero delle Finanze.
13.“Animale da terapia”: qualsiasi animale utilizzato a fini terapeutici a beneficio di una persona, in particolare di una persona con disabilità, compresa una disabilità fisica, sensoriale, psichiatrica, mentale o di altra natura mentale, ha ricevuto o sta ricevendo speciali formazione e rispetta i certificati di legge.
14. “Animale da compagnia pericoloso”: l'animale da compagnia che manifesta ripetutamente aggressioni immotivate e ingiustificate nei confronti dell'uomo o di altri animali senza essere minacciato, nonché l'animale affetto o portatore di una malattia grave, trasmissibile all'uomo o ad altri animali e , secondo il parere del veterinario, non è curabile.
15. "Malattia grave": qualsiasi malattia contagiosa o non contagiosa che presenta un rischio immediato ed elevato per la salute umana o animale, della stessa specie o di un'altra specie, nonché qualsiasi malattia che possa comportare un grave deterioramento della salute dell'animale secondo un parere veterinario pertinente.
16. "Malattia": il verificarsi di infezioni ed infestazioni negli animali, con o senza manifestazioni cliniche o patologiche, causate da uno o più agenti patogeni.
17. "Agente patogeno": qualsiasi agente patogeno trasmesso agli animali o all'uomo, che può provocare malattie negli animali.
18.«Fonte di rischio»: qualsiasi agente patogeno in un animale o in un prodotto, o malattia in un animale, che può avere un effetto negativo sulla salute umana o animale.
19."Rischio": la probabilità che si verifichi e la probabile entità delle conseguenze biologiche ed economiche di un effetto negativo sulla salute degli animali o sulla salute pubblica.
20. “Rifugio per animali”: la struttura autorizzata ovvero la struttura che soddisfa i requisiti di cui agli articoli 28 e 29 e nella quale sono ospitati animali randagi. La sistemazione degli animali in un rifugio garantisce la loro vita in un ambiente sicuro, che opera sulla base delle norme sul benessere degli animali, fino alla loro adozione o al loro reinserimento nell'ambiente familiare.
21.«Adozione di un animale da compagnia randagio»: il passaggio di un animale da compagnia randagio in uno stato di controllo.
22.«Documento di identificazione»: il passaporto, rilasciato ai sensi dell'allegato III del regolamento esecutivo (UE) 577/2013 della Commissione del 28 giugno 2013 sui modelli di documenti di identificazione relativi ai movimenti non commerciali dei cani, gatti e pipistrelli, la compilazione di elenchi di territori e paesi terzi, nonché i requisiti di forma, layout e lingua delle dichiarazioni che attestare il rispetto di alcune condizioni previste dal Regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio (L 178).
23. “Anagrafe Nazionale degli Animali da Compagnia (EMZS)”: la banca dati elettronica on line di registrazione degli animali da compagnia sotto la denominazione “Anagrafe Nazionale degli Animali da Compagnia” mantenuta presso il Segretariato Generale dei Sistemi Informativi della Pubblica Amministrazione (G.G.P.S.D.D..) del Ministero delle Governance digitale. L'EMZS comprende i seguenti sottoregistri:
(a) Sottoregistro di registrazione e tracciamento degli animali domestici.
(b) Sottoregistro delle società e organizzazioni filantropiche in cui sono registrate tutte le società di beneficenza riconosciute e legalmente operanti e le organizzazioni di beneficenza senza scopo di lucro con sede in Grecia o con sede negli stati membri dell'Unione Europea attive in Grecia.
(c) Sottoregistro dei rifugi per animali domestici in cui sono presenti tutti i rifugi per animali domestici gestiti dai comuni, dalle associazioni intercomunali di comuni e dai partenariati intercomunali, dalle associazioni per il benessere degli animali e dalle organizzazioni senza scopo di lucro per il benessere degli animali del sottoregistro di c registrati, così come i privati amanti degli animali, purché i rifugi siano autorizzati o soddisfino le loro specifiche degli articoli 28 e 29.
(d) Sottoregistro degli allevatori professionisti e dilettanti in cui sono registrati gli allevatori professionisti e dilettanti di cani e gatti.
(e) Piattaforma panellenica per l'adozione di animali randagi da compagnia dove tutti gli animali randagi da adottare sono registrati con il nome, la foto, la descrizione, i dettagli dell'adottante e altri dettagli.
(f) Sotto-Registro della Donazione Volontaria di Sangue di Animali da Compagnia dove vengono registrati i proprietari di animali da compagnia che desiderano contribuire volontariamente alle Banche del Sangue operanti per gli animali, nonché gli animali da compagnia che hanno a disposizione per la donazione volontaria di sangue.
(g) Archivio dei passaporti distribuiti dall'Associazione veterinaria panellenica ai veterinari autorizzati allo scopo di renderli disponibili ai proprietari di animali domestici.
24. “Registro dei delinquenti”: il Registro elettronico tenuto presso la Procura di Atene, che viene aggiornato dalle Procure locali e nel quale sono iscritti coloro che hanno una condanna penale definitiva per aver violato le disposizioni relative all'abbandono e all'abuso di animali. Questo registro è interoperabile con l'EMZS e la registrazione dell'autore del reato in esso esclude la possibilità di registrarlo nell'EMZS come proprietario o appaltatore di un animale o responsabile del benessere di un animale per conto di una persona giuridica.
25.«Libretto elettronico»: tutti i dati registrati nell'EMZS e riguardanti la salute dell'animale da compagnia. Il libretto elettronico sostituisce il libretto sanitario dell'animale.
26. "Circo": l'installazione temporanea all'aperto, palcoscenico o tenda, nella quale si svolgono, a scopo di lucro, spettacoli musicali, danzanti, acrobatici o altri eventi connessi per l'intrattenimento delle persone.
27.«Corpo di varietà»: gruppo di persone che, in sede stabile o temporanea, realizza, a scopo di lucro e in sequenza alternata, programmi di intrattenimento, spettacoli, brevi commedie teatrali di intrattenimento, canti e balli con varietà contenuto.
28. "Movimento a carattere non commerciale fuori dalla Grecia": qualsiasi movimento di un animale da compagnia fuori dalla Grecia che accompagna il suo proprietario o una persona da lui autorizzata, che: a) non è destinato a vendere o trasferire in altro modo la proprietà dell'animale a causa di un animale da compagnia e (b) fa parte del movimento del proprietario dell'animale da compagnia, sotto la sua diretta responsabilità o sotto la responsabilità di una persona autorizzata nel caso in cui l'animale da compagnia non sia con lui il suo proprietario. In quest'ultimo caso, le prove comprovanti il corrispondente spostamento del proprietario vengono messe a disposizione delle autorità competenti.
Articolo 3
Autorità competenti
1. Autorità competente per l'istituzione e il controllo dell'attuazione delle norme in materia di sanità animale, sanità pubblica veterinaria, monitoraggio delle malattie zoonotiche e degli agenti zoonotici ai sensi della p.d. 41/2006 (A' 44) e la Direttiva 2003/99/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 novembre 2003 sul monitoraggio delle malattie zoonotiche e degli agenti zoonotici, che modifica la decisione 90/424/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 92 del Consiglio /117/CEE (L 325) è la Direzione Generale della Veterinaria Ministero dello Sviluppo Rurale e dell'Alimentazione, ai sensi dell'articolo 7 del p.d. 97/2017 (A' 138).
2. Autorità competenti per la cura, la raccolta e la gestione degli animali randagi sono i comuni nel cui perimetro amministrativo si trovano gli animali randagi, ai sensi dell'articolo 10. I comuni hanno le seguenti competenze:
(a) La preparazione periodica e la presentazione per approvazione al Dipartimento per la Protezione degli Animali Domestici della Direzione dell'Organizzazione e del Funzionamento degli Enti Locali del Ministero dell'Interno di un piano operativo, che comprende le azioni necessarie per adempiere agli obblighi dei comuni istituiti con la presente ai fini del benessere e della gestione efficace del randagismo, nonché della prevenzione della creazione di nuovi animali randagi, entro i confini amministrativi di ciascuna comune. Ogni programma operativo è accompagnato da un bilancio dei singoli fondi necessari per la sua attuazione, nonché da un calendario specifico per l'attuazione di ciascuna azione.
(b) Cooperazione con le associazioni per il benessere degli animali e le organizzazioni senza scopo di lucro per il benessere degli animali registrate nell'EMZS con l'obiettivo in particolare di: (ba) l'efficace attuazione di programmi per la raccolta e la sistemazione di animali da compagnia randagi in rifugi appositamente progettati e registrati nel sottoregistro dei rifugi per animali da compagnia. (c) del par. 23 dell'articolo 2, (bb) la vaccinazione, la sterilizzazione e la marcatura degli animali randagi, (vg) il trattamento con l'assistenza di un veterinario di animali da compagnia randagi malati o feriti, (bb) la cura per la loro adozione in Grecia e all'estero o il loro reinserimento nell'ambiente familiare e (b) l'attuazione generale di ogni azione rilevante ai fini del raggiungimento degli obiettivi qui indicati.
(c) Redazione e presentazione per approvazione al Dipartimento per la Protezione degli Animali Domestici della Direzione dell'Organizzazione e del Funzionamento degli Enti Locali del Ministero dell'Interno di proposte di programmi di formazione per la protezione degli animali randagi per le esigenze di informazione e formazione tecnica dei dipendenti dipendenti del comune.
(d) La pianificazione e l'attuazione di azioni e programmi che possano contribuire alla protezione e al benessere degli animali da compagnia, controllati e randagi, all'informazione e alla sensibilizzazione dei cittadini sui temi della proprietà responsabile degli animali da compagnia e in generale alla promozione della filantropia.
(e) La presentazione di una relazione annuale al Dipartimento per la protezione degli animali domestici della Direzione dell'organizzazione e del funzionamento degli enti locali del Ministero dell'Interno riguardante lo stato di avanzamento dell'attuazione dei programmi operativi e delle azioni approvati, accompagnata da un resoconto dell'assorbimento dei singoli fondi. Il finanziamento dei Comuni ai sensi dell'articolo 11 può dipendere dalla valutazione dell'andamento dell'attuazione dei programmi operativi approvati e delle azioni generali di ciascun Comune.
3. Autorità competente per la vigilanza sull'attuazione dei programmi operativi per la raccolta e la gestione degli animali randagi da compagnia, nonché per la prevenzione della creazione di nuovi animali randagi predisposti dai comuni ai sensi del par. 2 è il Dipartimento per la Protezione degli Animali Domestici della Direzione Organizzazione e Funzionamento degli Enti Locali del Ministero dell'Interno, a cui sono affidati il coordinamento e la responsabilità per i progressi generali nella gestione degli animali domestici randagi da parte dei comuni. Il Dipartimento per la protezione degli animali domestici della Direzione dell'Organizzazione e del Funzionamento dell'Autonomia Locale del Ministero dell'Interno ha in particolare le seguenti responsabilità:
(a) La responsabilità generale per l'attuazione della politica governativa relativa alla cura degli animali da compagnia e alla gestione degli animali randagi, alla supervisione e al coordinamento dei programmi municipali di gestione degli animali randagi e alla determinazione di pratiche appropriate per la gestione del numero di animali randagi .
(b) Garantire che i programmi operativi dei comuni per la gestione degli animali randagi includano azioni per:
b bis) la sterilizzazione degli animali randagi,
bb) la marcatura elettronica degli animali randagi e la loro registrazione nell'EMZS,
(b) la cura veterinaria degli animali randagi, (bd) la raccolta di animali randagi, nonché la loro sistemazione in rifugi e case affidatarie,
(b) l'adozione di animali randagi,
bst) la cura e il monitoraggio degli animali randagi vaccinati, sterilizzati, dotati di etichetta elettronica e reintegrati nel loro ambiente domestico entro i confini amministrativi del comune in cui sono stati raccolti.
4. Veterinari che soddisfano le condizioni del par. 6 e 7 dell'articolo 4. A tali organi sono attribuite le seguenti responsabilità:
(a) La marcatura di cani e gatti utilizzando mezzi adeguati di marcatura elettronica, la registrazione dei dati di questi animali e dei loro proprietari nell'EMZS, nonché l'aggiornamento continuo di tale registro.
(b) L'aggiornamento del libro informatico dell'animale da compagnia, ai sensi del par. 3 dell'articolo 4.
c) Rilasciare e firmare copia cartacea del libretto elettronico dell'animale, ogniqualvolta il proprietario ne abbia necessità.
(d) Ottenere il materiale genetico di cani e gatti e inviarlo al Laboratorio per la conservazione e l'analisi del materiale genetico degli animali da compagnia della Fondazione per la ricerca medica biologica dell'Accademia di Atene, per tutti gli animali non sterilizzati.
(e) Il rilascio di un passaporto (documento di identificazione) dell'animale da compagnia in conformità con il Regolamento Esecutivo (UE) 577/2013 della Commissione del 28 giugno 2013 sui modelli di documenti di identificazione relativi ai movimenti non commerciali di cani, gatti e gatti, gli elenchi di addestramento dei territori e dei paesi terzi, nonché i requisiti di forma, impaginazione e lingua delle dichiarazioni attestanti il rispetto di determinate condizioni previste dal Regolamento (UE) 576/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, nonché la registrazione del numero di passaporto nell'EMZS.
(f) Avendo cura di informare, con ogni modo opportuno, i titolari degli obblighi previsti dalla presente legge.
5. Le autorità competenti per il controllo dell'applicazione della legislazione veterinaria per gli animali da compagnia e il corretto funzionamento del sistema di marcatura e registrazione degli animali da compagnia e dei loro proprietari sono i servizi veterinari delle regioni e delle unità regionali del paese, nonché le autorità servizi competenti del Comune di riferimento. Queste autorità hanno i seguenti poteri:
(a) La cooperazione con gli organismi che effettuano la marcatura e la registrazione degli animali da compagnia per il coordinamento delle loro azioni, la fornitura di istruzioni tecniche e ogni tipo di supporto per l'applicazione completa e uniforme della marcatura elettronica di cani e gatti.
(b) Il controllo e la supervisione degli enti che effettuano la marcatura e la registrazione degli animali da compagnia.
c) Il controllo periodico, nonché dopo la presentazione di reclami, dei rifugi in cui risiedono animali da compagnia, al fine di accertare se le regole di benessere e le altre condizioni stabilite dalla legislazione sono rispettate.
6. Organismi competenti per il controllo e l'accertamento delle violazioni dell'articolo 35 sono i dipendenti della Polizia ellenica, della Polizia municipale, dell'Autorità nazionale per la trasparenza, dell'Unità interagenzia di controllo del mercato di n. 4712/2020 (A' 146), il Servizio Forestale, le autorità doganali, la Guardia Costiera - Guardia Costiera Ellenica, i servizi competenti dei Comuni, il Ministero dell'Interno, nonché i guardiacaccia privati delle organizzazioni venatorie riconosciute dal Ministero dell'Ambiente e dell'Energia. Per le violazioni del c. c del par. 10 e del par. 15 dell'articolo 8, nonché del par. 6 dell'articolo 17, gli organismi di controllo e certificazione competenti ai punti di ingresso del Paese provenienti da paesi esterni all'Unione Europea, sono le autorità doganali dell'Autorità Indipendente delle Entrate.
7. Organo competente per l'istituzione, il mantenimento e la gestione dell'EMZS e dei sotto-Registri in esso compresi è designato il Segretariato Generale dei Sistemi Informativi della Pubblica Amministrazione (G.G.P.S.D.D.) del Ministero della Governance Digitale, il che collabora con la Direzione del governo elettronico del Ministero dello sviluppo rurale e dell'alimentazione, nonché con il Dipartimento di protezione degli animali da compagnia della Direzione dell'organizzazione e del funzionamento dell'autogoverno locale del Ministero dell'Interno.
8. L'autorità competente per le questioni riguardanti gli animali da lavoro delle forze armate è il Ministero della Difesa Nazionale.
CAPITOLO B
RACCOMANDAZIONE DI UN'ANAGRAFE NAZIONALE DEGLI ANIMALI - IDENTIFICAZIONE DEGLI ANIMALI DA COMPAGNIA
Articolo 4
Registro nazionale degli animali da compagnia (NMZS)
1. Presso G.G.P.S.DD.D. del Ministero della governance digitale mantiene un database elettronico online per la marcatura e la registrazione di cani e gatti e dei loro proprietari, denominato "Registro nazionale degli animali da compagnia (EMZS)". EMZS può interoperare attraverso il Centro di Interoperabilità del G.G.P.S.D.D. con tutti i Registri del settore pubblico, nonché con le corrispondenti banche dati degli altri Stati membri dell'Unione Europea.
2. Gli utenti certificati di EMZS sono:
(a) I veterinari devono registrare gli animali domestici e i loro proprietari. Il loro status è identificato attraverso l'interoperabilità con il Registro della Camera Geotecnica della Grecia (GEOTEE). Le persone in questo caso devono informare l'EMZS con le loro altre informazioni identificative.
(b) I dipendenti competenti dell'Associazione Veterinaria Panellenica.
(c) I funzionari competenti dei comuni per le esigenze di monitoraggio e attuazione del programma per la gestione degli animali randagi, la preparazione di programmi per animali controllati, nonché per le esigenze di registrazione e aggiornamento gratuito dei dati di i cittadini e i loro residenti e le relative modifiche.
(d) I funzionari competenti della Direzione Generale della Medicina Veterinaria del Ministero dello Sviluppo Rurale e dell'Alimentazione.
(e) I dipendenti competenti del Dipartimento per la protezione degli animali domestici della Direzione dell'organizzazione e del funzionamento dell'autogoverno locale del Ministero dell'Interno.
(f) I funzionari competenti degli organismi di controllo e certificazione delle violazioni del par. 6 dell'articolo 3.
g) Veterinari delle forze armate e delle forze di sicurezza.
(h) I dipendenti competenti della Direzione Generale delle Foreste e dell'Ambiente Forestale del Ministero dell'Ambiente e dell'Energia.
3. Nell'EMZS, i dati riguardanti:
(a) Nell'identificazione di cani e gatti, quali il codice univoco della targhetta elettronica, il documento di identificazione (passaporto) se rilasciato, sesso, colore, razza, segno e data di sterilizzazione o segno e data di spedizione del materiale genetico (DNA) del animale del Laboratorio di Conservazione e Analisi del Materiale Genetico per Animali da Compagnia di cui all'articolo 13, le vaccinazioni e la data di ciascuna vaccinazione, l'eventuale codice elettronico unico della marcatura del toro femmina, i risultati degli esami di laboratorio e, in caso di risultato positivo del test per la leishmaniosi, il titolo degli anticorpi, nonché qualsiasi altra malattia trasmissibile che deve essere dichiarata ai sensi dell'art. p.d. 41/2006 (A' 44), la perdita o il ritrovamento di un cane o gatto dominante e le relative date, morte, data e causa della morte. Inoltre viene registrata una foto dell'animale, viene indicato se l'animale da compagnia è un cane da assistenza, da lavoro o da terapia e vengono indicate eventuali malattie ereditarie che rendano pericolosa la riproduzione per gli animali stessi o per la loro prole, nel qual caso è obbligatoria in ogni caso la sterilizzazione dell'animale.
(b) Nell'identificazione del proprietario o del contraente dell'animale da compagnia, come nome, indirizzo, numero di registrazione fiscale (TIN), numero di telefono e numero di carta d'identità o passaporto o documento pubblico equivalente. La registrazione ed il trattamento dei dati personali delle suddette persone fisiche avviene in conformità alla Legge. 4624/2019 (A' 137) e Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 sulla protezione delle persone fisiche contro il trattamento dei dati personali, nonché sulla libera circolazione di tali dati e la abrogazione della direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (L 119). In via eccezionale, per gli animali da terapia, gli animali da riproduzione, l'allevamento e il commercio di animali da compagnia, i cani da assistenza, da guardia, da ricerca e da salvataggio, nonché i cani utilizzati dalle forze armate, dalle forze di sicurezza e dalle forze dell'ordine di A.A. e il Ministero delle Finanze, è possibile registrarsi nell'EMZS a nome di una persona giuridica. In questo caso, la persona responsabile del benessere dell'animale è la persona fisica designata con decisione dell'organo decisionale competente e, se tale persona non è stata designata, il rappresentante legale della persona giuridica. Questa persona e il suo status sono registrati nel documento di identificazione e nell'EMZS e la suddetta persona è considerata proprietaria dell'animale in termini di diritti e obblighi derivanti da questo status.
(c) Nel modo di ottenere l'animale dominante (cane o gatto). Anche il cambio del proprietario di un animale da compagnia dominante, così come il ritrovamento di un animale da compagnia meticcio randagio (contrassegnato o non contrassegnato) è considerato un mezzo di acquisizione.
d) Se si tratta di un animale riproduttore, oltre al numero di riconoscimento dell'allevatore, il registro delle nascite per animale riproduttore femmina, nonché la registrazione di ciascun figlio e il relativo numero di marcatura.
4. Nell'EMZS vengono registrati anche i cani e i gatti randagi, con l'inserimento di tutte le generalità di ca. a' del par. 3 sono disponibili. I cani e i gatti randagi sono contrassegnati con la dicitura “randagi” e gli estremi del comune nel cui circondario sono stati raccolti oppure dell'associazione animalista o onlus o del privato che ha un rifugio o un rifugio autorizzato che soddisfi i requisiti di cui agli articoli 28 e 29, purché l'animale vi sarà ospitato. Se l'animale randagio è ospitato da uno sponsor vengono registrati anche i suoi dati.
5. Oltre agli elementi di cui al par. 3, nell'EMZS i sottoregistri del par. 23 dell'articolo 2.
6. La marcatura elettronica, la registrazione e il rilascio del documento di identificazione dell'animale da compagnia sono effettuati da veterinari abilitati ai sensi del par. 7 e esercitano legalmente la professione veterinaria in Grecia, nonché da veterinari volontari, cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea, che prestano temporaneamente e occasionalmente i loro servizi veterinari in Grecia e soddisfano tutte le condizioni per esercitare legalmente la professione veterinaria in Grecia professione di veterinario in Grecia e che deve presentare una dichiarazione pertinente alla Camera geotecnica greca (GEOTEE). Il veterinario, al momento dell'apposizione della marcatura elettronica, garantisce che tutte le informazioni inserite nell'EMZS siano completamente e accuratamente aggiornate.
7. La certificazione dei veterinari avviene mediante la presentazione elettronica di una domanda e la concessione al veterinario richiedente di un codice di accesso all'EMZS. La certificazione dei veterinari delle unità regionali del Paese e dei veterinari che prestano servizio o collaborano con i comuni è obbligatoria.
8. Oltre agli utenti del par. 2, l'accesso graduale all'EMZS ha:
(a) Le autorità, gli organi e le istituzioni del par. da 1 a 6 dell'articolo 3, per l'esercizio dei poteri loro attribuiti.
(b) I proprietari di animali controllati, utilizzando codici personali, li informano su tutti i dati dei loro animali registrati nell'EMZS, stampano una copia del libro elettronico e aggiornano le loro informazioni di contatto. La stessa procedura può essere utilizzata per denunciare, a seconda dei casi, lo smarrimento o il ritrovamento di un cane o gatto dominante.
9. Per effettuare la marcatura elettronica o rilasciare un passaporto, la persona che sarà registrata come proprietario o sponsor dell'animale da compagnia controllato è tenuta a mostrare al veterinario certificato la sua carta d'identità o passaporto o altro documento pubblico equivalente, per la verifica degli elementi e l'abbinamento con il codice univoco di marcatura dell'animale. Una persona di età inferiore ai diciotto (18) anni non può essere registrata come proprietario o sponsor di un animale da compagnia controllato.
10. Il veterinario abilitato che effettua la marcatura rilascia gratuitamente al proprietario o al contraente dell'animale un certificato di marcatura e registrazione elettronica, nel quale sono riportati il numero di marcatura dell'animale, le sue caratteristiche (sesso, colore, razza) e gli estremi del proprietario o contraente (nome, indirizzo, numero di telefono e numero di carta d'identità o passaporto o altro documento pubblico equivalente). Il certificato di marcatura e registrazione elettronica viene stampato da EMZS.
11. Anche la compilazione dei dati del passaporto viene effettuata manualmente. Il codice univoco della marcatura elettronica dell'animale è scritto sul passaporto a mano o con l'etichetta identificativa (adesiva) e deve essere timbrato e firmato da un veterinario.
12. La marcatura elettronica di ogni cane e gatto, la loro registrazione nell'EMZS, nonché la registrazione di ogni cambiamento sono obbligatorie. Il proprietario o il tutore dell'animale da compagnia (cane o gatto) è tenuto a informare il veterinario o il funzionario comunale competente della modifica dei dati registrati nell'EMZS e che lo riguardano (quali nome, indirizzo, telefono, identità o passaporto o altro documento pubblico equipollente), oppure l'animale da compagnia (cane o gatto) di cui sia proprietario o sponsor, al più tardi entro un termine dieci (10) giorni lavorativi dalla modifica. Eccezionalmente, la perdita e il ritrovamento vengono dichiarati entro due (2) giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento rilevante. In caso di cambio di proprietario, il veterinario aggiornerà di conseguenza l'EMZS e il passaporto dell'animale. In caso di trasferimento permanente del proprietario e del suo animale al di fuori della Grecia, la cancellazione dell'animale da compagnia dall'EMZS avviene esclusivamente dietro presentazione di un documento giustificativo pertinente, rilasciato da un'autorità pubblica, fornitore di servizi pubblici o istituto finanziario del paese di ricollocazione.
13. Il costo della marchiatura e della registrazione degli animali domestici è a carico del proprietario e, per i randagi, del comune di riferimento. Le associazioni animaliste e le organizzazioni animaliste senza scopo di lucro nonché i proprietari o adottanti di animali appartenenti a gruppi sociali sensibili e vulnerabili nonché i proprietari di cani utilizzati esclusivamente per la guardia di greggi (pastori) possono, se lo desiderano, contrassegnare, registrare, sterilizzare e vaccinare gratuitamente i propri animali domestici negli ambulatori veterinari comunali o nelle aree appositamente predisposte degli stessi comuni, i centri intercomunali e i servizi veterinari delle regioni del paese o da fornitori di servizi veterinari convenzionati con il comune. Tra i gruppi del secondo comma rientrano in particolare le persone con disabilità, quelle con molti figli, quelle con tre figli, le famiglie monoparentali, i disoccupati iscritti nei Registri dell'O.A.E.D. e vivere con il reddito minimo garantito. Inoltre, i comuni possono fornire cibo e medicinali gratuiti alle associazioni per il benessere degli animali e alle organizzazioni no-profit per il benessere degli animali con cui collaborano, nonché agli appaltatori.
14. La marcatura e l'identificazione degli animali da compagnia viene effettuata posizionando sul lato esterno sinistro del collo dell'animale un sistema di identificazione elettronica (transponder), che è un dispositivo passivo di identificazione a radiofrequenza di sola lettura, conforme alla norma ISO 11784 e tecnologia HDX o FDX_B, può essere letto da un lettore conforme a ISO 11785 ed è registrato in EMZS. I fornitori dei mezzi elettronici di marcatura, al dettaglio o all'ingrosso, sono obbligati a mettere a disposizione sul mercato greco un mezzo elettronico di marcatura in conformità con i requisiti di cui sopra con le istruzioni per l'uso e in lingua greca. Anche gli animali provenienti da paesi terzi e dotati di un'etichetta elettronica non compatibile con lo standard ISO 11784 vengono etichettati con un nuovo mezzo compatibile, purché rimangano in Grecia in modo permanente o temporaneo per un periodo superiore a novanta (90) giorni .
15. I veterinari che effettuano la marcatura elettronica degli animali da compagnia sono tenuti a verificare la funzionalità dei mezzi di marcatura elettronica prima di apporre gli stessi sul corpo dell'animale e ad utilizzare mezzi di marcatura elettronica rispondenti alle prescrizioni del par. 14. In caso di reclamo riguardante la fornitura o l'utilizzo di contrassegni elettronici che non soddisfano quanto specificato al par. 14, i soggetti che li possiedono o li utilizzano sono tenuti a denunciare ai competenti organismi di controllo e certificazione le violazioni del par. 6 dell'articolo 3 prova completa della loro conformità al par. 14.
16. Nel caso in cui un animale randagio, registrato nell'EMZS, non abbia dato segni di vita, la sua scomparsa viene segnalata all'EMZS dal comune competente. Se l'animale randagio scomparso non ha dato segni di vita per un periodo di almeno cinque (5) anni dalla data di registrazione della sua scomparsa nell'EMZS, viene dichiarata la morte dell'animale randagio e viene registrato come causa della morte: «5+ anni senza segni di vita».
17. Per il riconoscimento dei proprietari di animali da compagnia controllati e muniti di marcatura elettronica, per il controllo del loro passaporto e per il controllo generale del rispetto degli obblighi ivi previsti, i comuni, le regioni e gli organismi competenti per il controllo e la certificazione degli violazioni del par. 6 dell'articolo 3 sono dotati degli appositi rilevatori a cura e spese dell'istituzione o dell'ente competente.
18. La Direzione del Governo Elettronico del Ministero dello Sviluppo Rurale e dell'Alimentazione assiste il G.G.P.S.D.D. del Ministero della Governance Digitale in ogni questione necessaria per l'attuazione dell'EMZS e collabora al trasferimento dei dati dalla esistente "Base Elettronica Online" che comprende i codici di marcatura, i dati dei proprietari e degli animali domestici che ha registrato dalla data di incarico a quello del mantenimento della “Banca Dati Elettronica On Line” fino alla data della sua consegna al G.G.P.S.D.D. del Ministero della Governance Digitale.
19. I cani da lavoro delle forze armate sono esentati dall'iscrizione nell'EMZS e sono iscritti in un apposito registro degli animali da lavoro delle forze armate. La loro registrazione nell'EMZS avviene solo dopo che vengono congedati dal servizio militare per qualsiasi motivo e adottati dal personale delle forze armate come animali da compagnia.
Articolo 5
Documento di identificazione (passaporto)
1. Il passaporto, rilasciato secondo il modello della Parte I' dell'Allegato III del Regolamento Esecutivo (UE) 577/2013 è l'unico documento di identificazione dei cani e dei gatti. Restano validi i libretti sanitari rilasciati prima dell'entrata in vigore del presente.
2. Il passaporto è rilasciato da un veterinario autorizzato con beneficiario esclusivamente persona fisica dopo:
a) il veterinario verifica che l'animale da compagnia sia munito della prescritta marcatura e
b) il veterinario compila debitamente le sezioni da I a IV e sigilla la sezione III con una pellicola adesiva trasparente. La parte V del passaporto si compila solo se l'animale ha raggiunto l'età minima per effettuare la vaccinazione antirabbica. In questo caso ogni vaccinazione antirabbica viene ricoperta con una pellicola adesiva trasparente.
3. Il veterinario autorizzato che rilascia il documento di identificazione ne informa l'EMZS.
4. I passaporti vengono distribuiti nominativamente, previa notifica dell'Associazione Veterinaria Panellenica e non vengono trasferiti ad un'altra persona fisica. Nel caso in cui il passaporto sia rilasciato per randagio, nell'elenco del proprietario deve figurare: a) la persona fisica di cui all'articolo 40 oppure b) il garante dell'animale oppure c) il responsabile del ricovero o l'associazione per la protezione degli animali o un'organizzazione senza scopo di lucro per la protezione degli animali.
5. L'Associazione Veterinaria Panellenica distribuisce documenti di identificazione in bianco solo ai veterinari autorizzati ed è obbligata a informare l'archivio passaporti dell'EMZS con il nome e i dettagli di contatto dei veterinari autorizzati, menzionando il numero dei passaporti, nonché la data della loro distribuzione. .
6. In particolare, per i cani da lavoro delle forze armate, il passaporto viene rilasciato solo quando è richiesta la loro uscita dal Paese.
Articolo 6
Identificazione degli animali da compagnia
1. Gli organi di controllo e accertamento delle violazioni del comma 1. 6 dell'articolo 3, nonché l'autorità giudiziaria, possono richiedere al Laboratorio per la Conservazione e l'Analisi del Materiale Genetico degli Animali da Compagnia (EFAGYZS) l'identificazione dei genitori degli animali da compagnia non contrassegnati, che siano stati abbandonati, maltrattati, ritrovati morti o ogniqualvolta lo si ritenga necessario, in particolare per individuare violazioni della normativa vigente.
2. In caso di identificazione di femmine generatrici di animali da compagnia non contrassegnati, si applicano al proprietario della generatrice le sanzioni penali e amministrative di cui agli articoli 34 e 35.
CAPITOLO III
ADOZIONE ANIMALI DIRITTI - CREAZIONE DI UNA PIATTAFORMA PAN-ELLENICA PER L'ADOZIONE DI ANIMALI DIRITTI
Articolo 7
Adozione animali randagi - Creazione di una Piattaforma Panellenica per l'adozione di animali randagi
1. Ai fini della realizzazione delle adozioni, presso l'EMZS è creata e opera una Piattaforma panellenica per l'adozione di animali randagi da compagnia. Ogni animale da adottare è registrato su questa piattaforma con il suo nome, la sua foto, la sua descrizione dettagliata, il suo numero di identificazione (microchip), la sua età, il suo sesso, gli estremi del responsabile del comune o dell'associazione animalista o non -organizzazione a scopo di lucro o il rifugio che ne prevede l'adozione o lo sponsor, se lo sponsor lo desidera, i link ad altri siti web o pagine pubbliche nei media social network con informazioni aggiuntive sull'animale specifico e altre informazioni. I suddetti soggetti assicurano che le generalità dell'animale randagio siano pubblicate sulla Piattaforma Panellenica per l'Adozione di Animali Randagi da Compagnia ed effettuano tutte le comunicazioni e procedure necessarie fino all'adozione dell'animale.
2.Gli adulti residenti in Grecia adottano animali randagi da un rifugio (comunale o intercomunale o associazione animalista o organizzazione senza scopo di lucro o amante degli animali privato) o che risiedono in una casa affidataria, firmando un relativo contratto di adozione con la persona il cui i dettagli sono registrati nell'EMZS per lo specifico animale randagio. Dopo il completamento dell'adozione, le persone di cui sopra si occupano immediatamente dell'aggiornamento dei dati in EMZS. È consentita anche l'adozione di un meticcio randagio, marchiato o meno, raccolto da un interessato. A tal fine l'interessato provvede all'immediata marchiatura dell'animale a suo nome nel caso in cui non sia marcato, altrimenti alla modifica delle generalità dell'animale nell'EMZS.
3. Ai fini dell'adozione responsabile di animali randagi all'estero, i comuni, nonché le associazioni e le organizzazioni animaliste senza scopo di lucro registrate nell'EMZS possono collaborare con associazioni e organizzazioni corrispondenti con sede in altri Stati. Per l'adozione di un animale da compagnia randagio da parte di un nuovo proprietario, di una persona fisica o di un'associazione per la protezione degli animali interessata, che non ha la residenza permanente in Grecia o non ha la sede centrale in Grecia, l'adozione avviene in Grecia mediante la conclusione di un contratto di adozione e consegnare l'animale al nuovo proprietario interessato o al suo legale rappresentante o al suo procuratore e la delega è comprovata da documento con certa data. Il responsabile dell'adozione di un animale all'estero si occupa di informare l'EMZS con l'indicazione dell'adozione e del Paese di destinazione. Per l'adozione di un animale all'estero, che è ospitato in un rifugio, il rilascio di un certificato tramite il sistema TRACES presuppone il rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/429 e del Regolamento (UE) 2019/2035. Il luogo di provenienza dell'animale è indicato dalla sede del rifugio. Per l'adozione di un animale all'estero, ospitato in una casa affidataria, il certificato rilasciato tramite il sistema TRACES indica come indirizzo di residenza il luogo di origine dell'animale. È vietato pagare corrispettivi per la realizzazione di adozioni, ad eccezione delle spese di spostamento dell'animale e di eventuali spese di alimentazione e cure mediche, che siano state sostenute in modo dimostrabile dalla persona responsabile dell'adozione e che siano pubblicate sulla Piattaforma del par. 1.
CAPITOLO D
ALLEVAMENTO, ALLEVAMENTO E COMMERCIO DI ANIMALI DA COMPAGNIA
Articolo 8
Allevamento, allevamento e commercio di animali da compagnia
1. Le imprese di allevamento, allevamento e commercializzazione di animali da compagnia sono costituite e operano ai sensi dell'articolo 3 della legge 4711/2020 (A' 145), devono avere un habitat idoneo, rispettare i requisiti minimi del Regolamento (UE) 2019/2035 della Commissione del 28 giugno 2019 che integra il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo e del Consiglio, sulla regolamentazione degli stabilimenti in cui sono tenuti animali terrestri e incubatoi, nonché sulla tracciabilità di alcuni animali terrestri domestici e di uova da cova (L 314), nonché con il n. 604/1977 (A' 163) e il p.d. 463/1978 (A' 96) e ad osservare tutte le norme di benessere, sicurezza e fornitura di adeguate cure veterinarie. In particolare, le aziende che allevano, allevano e commerciano cani e gatti devono, inoltre, essere iscritte nel sottoregistro degli allevatori professionisti e dilettanti dell'EMZS.
2. I cani e i gatti allevati, riprodotti o messi in vendita sono muniti di libretto sanitario elettronico e passaporto aggiornati, sono obbligatoriamente marchiati e registrati nell'EMZS.
3. Gli allevatori dilettanti possono allevare fino a due (2) cani femmine o gatte una (1) volta all'anno. Per ogni cucciolata, ricevono previa autorizzazione dal Kennel Club della Grecia o dall'Associazione degli allevatori di cani dilettanti della Grecia (se si tratta di un cane) o dall'Hellenic Cat Club o dall'Associazione degli allevatori di cani della Grecia (se si tratta di un gatto ). Una condizione per la concessione della licenza è il controllo, a seconda dei casi, da parte del Kennel Club della Grecia o dell'Associazione degli allevatori di cani dilettanti della Grecia o del Club felino ellenico o dell'Associazione degli allevatori di cani della Grecia, riguardo al corso del parto precedente richiesto dall'allevatore amatoriale in particolare, per quanto riguarda la cura e l'accudimento dei neonati in genere.
4. I proprietari di cani o gatti possono riprodurre l'animale una (1) volta nella sua vita. A tal fine ricevono la previa autorizzazione della Commissione di cui al par. 8 dell'articolo 10, che devono informare anche sull'andamento del parto in particolare, riguardo alla cura e all'assistenza dei neonati in genere.
5. Le limitazioni del par. 3 e 4 non si applicano agli allevatori professionisti, nonché ai cani da lavoro delle forze armate.
6. Gli allevatori tengono un registro di ciascuna femmina riproduttrice, in conformità al Regolamento (UE) 2019/2035. Le femmine riproduttrici vengono registrate nell'EMZS con l'indicazione animale riproduttore.
7. Le cagne riproduttrici non vengono inseminate prima del secondo ciclo estrale e in nessun caso prima che siano trascorsi nove (9) mesi dall'ultimo parto.
8. È vietata la riproduzione dopo il nono anno di età dell'animale da compagnia, nonché la riproduzione dello stesso animale da compagnia più di sei (6) volte in tutta la sua vita.
9. Non possono essere selezionati per la riproduzione animali da compagnia le cui caratteristiche anatomiche e fisiologiche o comportamentali possano, a seconda della specie e della razza, rivelarsi dannose per la salute e il benessere della femmina riproduttiva da compagnia e della sua progenie.
10. Vietato:
(a) Vendita di cani e gatti in luoghi pubblici all'aperto, compresi i mercatini delle pulci.
(b) Vendita di animali domestici di età inferiore a dodici (12) settimane.
(c) L'importazione, la commercializzazione e l'allevamento di cani mutilati.
(d) L'esposizione di cani e gatti nei negozi di animali.
(e) Vendita di cani e gatti da negozi online, a meno che non appartengano ad aziende di allevamento, allevamento e commercio di animali domestici che operano legalmente.
11. Sono vietati annunci online, stampati o di altro tipo "di accoppiamento" per animali da compagnia.
12. Pubblicità o inserzioni per la vendita di cani e gatti in moduli, opuscoli, adesivi murali, siti web o sui social media sono consentiti solo dalle persone menzionate al par. 1, con menzione obbligatoria del numero di identificazione dell'animale, della data e del luogo di nascita e di residenza dell'animale, del sesso, della razza, del prezzo dell'animale, delle sue vaccinazioni e sverminazioni, del numero di riconoscimento dell'allevatore, nonché i dati di contatto del venditore (nome e cognome, numero di telefono, account email). Poiché nell'annuncio è indicato che si tratta di un animale da compagnia di razza pura, è necessario pubblicare anche il certificato genealogico.
13. Gli annunci per l'adozione di cani e gatti sono consentiti solo se accompagnati dal collegamento ipertestuale dell'adozione, che è stato pubblicato sulla Piattaforma Panellenica per l'Adozione di Animali Randagi.
14. Per promuovere la proprietà responsabile in ogni annuncio o pubblicità viene inserito il seguente avvertimento: "Un animale non è un giocattolo. Dovresti sapere che acquistare o adottare un animale è una decisione che cambia la vita. Come proprietario di un animale sei legalmente obbligato a garantire che tutte le esigenze per il suo benessere siano soddisfatte. Altrimenti commettete un reato punibile dalla legge."
15. È vietato importare in Grecia cani e gatti sprovvisti di etichetta elettronica o provenienti da strutture che non soddisfano i requisiti del Regolamento (UE) 2019/2035. I dati di marcatura degli animali importati (codice di marcatura e nome dell'importatore) provenienti da paesi al di fuori dell'Unione Europea vengono registrati ai punti di entrata in Grecia e l'EMZS viene informato direttamente.
16. Soggetto al par. 7, 8 e 9 i programmi di allevamento di cani da lavoro dell'esercito non sono soggetti ad autorizzazione, vigilanza e controllo.
CAPITOLO E
OBBLIGHI DEL PROPRIETARIO DI UN ANIMALE DOMESTICO
Articolo 9
Obblighi del proprietario di un animale domestico
1. Il proprietario dell'animale domestico è tenuto a:
(a) Sterilizzare il suo animale da compagnia controllato, se si tratta di un cane o gatto, entro sei (6) mesi dalla sua acquisizione se l'animale ha più di un (1) anno. In caso di acquisto di un animale di età inferiore a un (1) anno, la sterilizzazione avviene entro i primi sei (6) mesi dal completamento del primo (1) anno. Il termine di cui ai commi precedenti può variare a seconda della razza dell'animale e di altre sue caratteristiche particolari, previo parere approfondito del veterinario. La sterilizzazione non è obbligatoria per gli animali per i quali è stato inviato un campione di materiale genetico (DNA) al Laboratorio di Conservazione e Analisi del Materiale Genetico per Animali da Compagnia dell'OTO di cui all'articolo 13.
Nel caso in cui il proprietario dell'animale non sterilizzi il proprio animale da compagnia o non trasmetta un campione di materiale genetico (DNA) al Laboratorio di Conservazione e Analisi del Materiale Genetico degli Animali da Compagnia, si applica la sanzione pecuniaria di cui all'articolo 35 e il proprietario viene concesso un termine di tre mesi per effettuare la sterilizzazione o per inviare un campione del materiale genetico dell'animale. Nel caso in cui anche tale termine non venga rispettato, la sanzione viene nuovamente irrogata.
L'obbligo del proprietario di sterilizzare l'animale da compagnia dominante o di inviare un campione del suo materiale genetico (DNA) decorre dal 1.3.2022. Le sanzioni di cui all'articolo 35 per la violazione del suddetto obbligo decorrono dal 1.9.2022. In via eccezionale, la castrazione non è obbligatoria per i cani da lavoro delle forze armate.
(b) Contrassegnare e registrare il proprio animale nell'EMZS, purché si tratti di un cane o di un gatto, prima che l'animale lasci il luogo di nascita e in ogni caso entro un periodo di due (2) mesi dalla sua nascita e in ogni altro caso di acquisizione, entro il termine di cui al comma 12 dell'articolo 4.
(c) Osservare i termini del par. 12 dell'articolo 4 ad informare l'EMZS, in ogni caso in cui vi sia la necessità di registrare o modificare le informazioni che lo riguardano o il suo animale da compagnia, purché si tratti di un cane o di un gatto.
d) provvedere alla vaccinazione annuale dell'animale, se prevista, e alla visita veterinaria, comprovata dal libretto sanitario elettronico o dal passaporto, se disponibile.
(e) Osservare le regole del benessere dell'animale da compagnia, prendersi cura delle sue necessarie cure veterinarie, fornire un alloggio confortevole, sano e adeguato, adattato allo stile di vita naturale dell'animale, che gli consenta di stare in la sua posizione naturale, senza ostacolare i suoi movimenti naturali e la capacità di svolgere gli esercizi necessari alla sua salute e al suo benessere.
(f) Essere provvisto del passaporto del suo animale, se intende viaggiare con esso all'estero e assicurarsi che sia aggiornato, in caso di cambiamento dei dati del proprietario o dell'animale.
(g) Non abbandonare il proprio animale da compagnia.
Nel caso in cui voglia separarsene, e poiché non ha trovato un nuovo proprietario, è tenuto a notificare la sua intenzione all'ufficio competente del comune del luogo della sua residenza permanente affinché, da parte del comune, essere pubblicato per l'adozione sulla Panellenic Stray Adoption Platform Pets per un periodo di due (2) mesi, se si tratta di un cane o di un gatto. Successivamente, se non viene trovato un nuovo proprietario, lo consegna esclusivamente all'ufficio competente di questo comune sottoscrivendo apposita dichiarazione e pagando per la consegna un importo di trecento (300) euro, se si tratta di un cane, oppure di cento (100) euro, se si tratta di gatti o altri animali da compagnia. Soprattutto per cani e gatti, l'impiegato certificato del comune si assicura immediatamente che l'EMZS sia informato di questo cambiamento e che l'animale venga registrato come randagio presso le informazioni del comune. Il proprietario che separa il suo animale da compagnia e lo consegna al Comune, è privato della possibilità di acquistare un altro animale da compagnia per un periodo di tre (3) anni.
(h) Curare l'immediata pulizia dell'ambiente dalle feci dell'animale da compagnia, a meno che non si tratti di un cane da assistenza, ricerca e salvataggio durante l'esercizio delle sue funzioni, un cane durante la caccia o un cane da pastore durante l'esecuzione delle proprie mansioni. doveri.
(i) Garantire che i bisogni minimi dell'animale siano soddisfatti e che l'animale abbia contatti sufficienti con lo stesso o un altro essere umano, in modo che non viva in uno stato di solitudine e che la sua salute mentale sia preservata, nonché per la sua educazione, quando richiesto.
(j) Non tagliare le orecchie o la coda dell'animale, a meno che non vi sia una ragione medica. È consentita la pratica di tagliare una piccola parte dell'orecchio di un gatto da parte di un veterinario dopo un'operazione di castrazione.
(k) In ogni caso, affinché l'animale da compagnia goda delle cinque libertà previste dal par. 2 dell'articolo 2.
2. Il proprietario o il garante dell'animale da compagnia è responsabile di ogni danno o danno cagionato dall'animale, ai sensi dell'articolo 924 del codice civile (p.d. 456/1984, A 164). Per gli animali domestici randagi che non sono ospitati in una casa affidataria, la responsabilità spetta alla persona i cui dati sono stati registrati nell'EMZS per l'animale specifico (comune o associazione per la protezione degli animali o organizzazione senza scopo di lucro per la protezione degli animali) o privati che hanno un ricovero), se non hanno adempiuto agli obblighi previsti dalla presente legge e in particolare, se non hanno sterilizzato tali animali, salvo risarcimento civile del danno o dei danni causati da un altro ente, come una compagnia di assicurazioni. Per gli animali randagi non etichettati la responsabilità spetta al comune entro i cui confini si è verificato il danno.
3. Oltre agli obblighi di cui al par. 1 e 2, il proprietario del cane inoltre:
(a) Garantisce che il cane sia sempre portato a spasso accompagnato.
(b) Deve prendere le misure appropriate affinché il suo cane non lasci liberamente i locali di sua proprietà ed entri nei locali di altre proprietà o aree pubbliche.
(c) Per evitare incidenti, deve tenere il cane al guinzaglio durante la passeggiata e trovarsi a breve distanza da esso. Lo stesso obbligo vale per l'eventuale accompagnatore dell'animale. Tale obbligo non si applica alla circolazione del cane all'interno dei parchi faunistici.
(d) Deve assicurarsi che il suo cane non sia permanentemente legato, e comunque non più di due (2) ore al giorno, all'interno della sua proprietà, anche se la catena o la corda sono lunghe. In casi eccezionali e se la proprietà non è recintata, è consentito l'uso di una recinzione elettronica sotterranea.
e) Se il cane risiede permanentemente nel cortile o in altra area esterna, deve fornire un alloggio per il riposo, fresco e ombreggiato in estate e adeguatamente protetto dal freddo e dal vento in inverno. Gli altri alloggi devono essere protetti dalla pioggia, dalla neve e dall'acqua stagnante. Dato che il cane vive all'esterno, quest'area deve essere pulita regolarmente.
(f) Deve garantire che il cane abbia un accesso adeguato a un cortile o ad altro spazio esterno in modo che abbia la possibilità di movimento ed esercizio fisico commisurato alla sua razza ed età.
4. Oltre agli obblighi di cui al par. 1 e 2, il proprietario del gatto deve inoltre assicurarsi che questo non viva in gabbia.
5. È vietata la rimozione della targhetta elettronica da parte del proprietario dell'animale da compagnia o di altra persona o da parte di un veterinario, senza un parere veterinario che attesti la necessità della rimozione e un ordine del pubblico ministero competente. Ad ogni visita di rivaccinazione dal veterinario viene controllata la funzionalità del dispositivo di marcatura elettronica e, se ha smesso di funzionare, ne viene installato uno nuovo.
6. Il proprietario di un cane da caccia, durante la caccia o in qualsiasi altro spostamento con il proprio cane a tale scopo, è tenuto a portare con sé il passaporto del proprio cane o una copia stampata del libretto elettronico. Gli obblighi di ca. a', b' e c' del par. 3 non si applicano ai cani da assistenza, ai cani da pastore, ai cani da caccia e ai cani da ricerca e salvataggio rispettivamente durante la pastorizia, la caccia, l'addestramento e la ricerca e salvataggio.
7. La licenza di caccia viene revocata per due (2) anni al cacciatore il cui cane utilizzato per la caccia non è stato marchiato, registrato nell'EMZS e sterilizzato o per il quale un campione di materiale genetico non è stato inviato al Deposito del Materiale Genetico Animale e Compagno Laboratorio Analisi di cui all'articolo 13. Parimenti, la licenza di caccia è revocata definitivamente se il cacciatore ha abbandonato animali che sono di proprietà sua o dei suoi diretti discendenti. Il mezzo di trasporto del cane da caccia è idoneo, con spazio, illuminazione e ventilazione sufficienti e soddisfare i bisogni fisiologici dell'animale.
8. Gli obblighi di cui al presente articolo sono a carico anche dell'animale domestico sponsor. L'affidamento si conclude con l'adozione dell'animale o con la sua restituzione al comune o all'associazione animalista o all'associazione animalista senza scopo di lucro con cui il affidatario ha stipulato un contratto.
CAPITOLO VI
POTERI, OBBLIGHI E FINANZIAMENTI DEI COMUNI - PROGRAMMA “ARGOS”.
Articolo 10
Responsabilità e obblighi dei Comuni
1. I comuni sono tenuti a dotarsi di un programma operativo integrato per la gestione degli animali randagi, ai sensi dell'art. 2 dell'articolo 3, che comprende almeno su base annuale: (a) la raccolta, (b) la fornitura di cure veterinarie, (c) la marcatura elettronica e la registrazione nell'EMZS, (d) la sterilizzazione, ( e) la ricerca di un contraente e (f) la loro adozione. Questa competenza può essere esercitata anche dalle associazioni di comuni e dai partenariati intercomunali. Inoltre, i comuni sono obbligati a servire i cittadini e i proprietari di animali da compagnia controllati per gli atti amministrativi relativi all'EMZS, nonché ad attuare programmi per prevenire la creazione di nuovi animali randagi.
2. Il comune può, con deliberazione del consiglio comunale, collaborare ai fini del comma 1. 1, stipulando un apposito accordo scritto, con le associazioni per il benessere degli animali e le organizzazioni senza scopo di lucro per il benessere degli animali con sede in Grecia o in un altro Stato membro dell'Unione Europea e iscritte nel sottoregistro delle associazioni e organizzazioni per il benessere degli animali di l'EMZS. Tra le azioni intraprese dalle associazioni animaliste e dalle organizzazioni animaliste senza scopo di lucro in virtù di relativi contratti con i comuni, può rientrare il rilascio dei documenti necessari per l'attuazione dell'adozione, ai sensi dell'articolo 7. Le condizioni fondamentali della cooperazione del comune con associazioni no-profit per il benessere degli animali e organizzazioni di beneficenza sono inclusi nel programma operativo di ciascun comune.
3. Ciascun comune o comuni o associazioni di comuni cooperanti istituiscono e gestiscono ambulatori veterinari, ricoveri e crematori comunali o intercomunali per animali da compagnia di proprietà privata o affittati o concessi dallo Stato, dalla regione o da locali privati. Ciascun comune è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie per far fronte, in modo adeguato, alle esigenze di ospitalità, alloggio temporaneo, cura e cura generale degli animali domestici randagi, sia creando e gestendo almeno un (1) rifugio da parte del comune stesso oppure nell’ambito della collaborazione con altri Comuni o come membro di un’associazione di Comuni oppure attraverso la collaborazione sistematica con associazioni animaliste o organizzazioni senza scopo di lucro per la protezione degli animali, che hanno registrati presso l'EMZS e dispongono di rifugi autorizzati o di rifugi che soddisfano i requisiti degli articoli 28 e 29 o non li hanno ma intendono sostenere i costi di alloggio e cura degli animali in altri habitat stabiliti e funzionanti legalmente, come ville e animali alberghi, dietro compenso. L'obbligo del comma precedente non sussiste per i comuni con popolazione inferiore a tremila (3.000) abitanti.
4. Per l'attuazione del programma di gestione degli animali randagi, i comuni assicurano, durante tutto l'anno, l'efficace fornitura dei servizi veterinari necessari da parte di idonee persone fisiche o giuridiche o ricorrendo alle procedure di affidamento previste dalla legge. 4412/2016 (A' 147) ovvero stipulando contratti di locazione a progetto di cui all'articolo 6 della legge. 2527/1997 (A'206). Con le stesse procedure, i comuni possono stipulare contratti con persone fisiche o giuridiche per la fornitura di servizi stavlite, nonché per la fornitura di servizi di pulizia e custodia dei rifugi da essi gestiti. I contratti di locazione di progetto qui non sono inclusi nel numero massimo consentito di contratti di locazione di progetto nell'Articolo 89 della Legge. 4604/2019 (A'50).
5. La gestione degli animali randagi da parte dei Comuni è attuata come segue:
(a) Gli animali randagi devono essere raccolti da persone adeguatamente addestrate ed esperte nella cattura di animali domestici. A tal fine ogni comune dovrà disporre di almeno un (1) veicolo di raccolta appositamente allestito a tale scopo. I comuni e il Centro nazionale per la pubblica amministrazione e l'autogoverno possono istituire programmi di formazione per il personale comunale da parte di formatori certificati. Gli equipaggi addetti alla raccolta degli animali randagi da compagnia sono vigilati, per quanto riguarda le modalità consentite di cattura degli stessi, da un veterinario del competente servizio veterinario del Comune e, ove non stabilito, da un veterinario dell'Assessorato Regionale di competenza. unità.
(b) Gli animali sequestrati per vagabondare in luoghi pubblici vengono controllati per l'etichettatura elettronica.
b bis) Se non sono contrassegnati sono automaticamente considerati randagi e:
(baa) Vengono portati nelle cliniche veterinarie comunali o nelle cliniche veterinarie che collaborano con il comune, vengono sottoposti a una visita veterinaria, vengono sterilizzati, sverminati, vaccinati, contrassegnati con un tag elettronico e registrati nell'EMZS come randagi, in conformità con le disposizioni del par. 4 dell'articolo 4.
(bav) Se dall'esame veterinario risulta che sono feriti o affetti da una malattia curabile, vengono sottoposti alle cure adeguate.
(vag) Se dall'esame veterinario risulta che si tratta di animali da compagnia pericolosi o che soffrono di una malattia incurabile o che sono del tutto incapaci di autoconservazione a causa della vecchiaia o di infermità e mantenerli in vita è manifestamente contrario alla norme del loro benessere, vengono sottoposti ad eutanasia, previo parere della commissione del par. 8 e con la procedura del par. 9.
(vad) Dopo aver prestato le cure e le cure veterinarie necessarie, gli animali da compagnia raccolti, se non viene trovato alcun adottante, vengono portati nei rifugi disponibili, comunali, intercomunali o nei rifugi di associazioni animaliste e di organizzazioni senza scopo di lucro o privati amanti degli animali, con l'obiettivo di essere adottati dalle disposizioni di cui all'articolo 7.
(vae) Se non vi sono posti disponibili nei rifugi, l'animale è ricondotto nel suo ambiente familiare e nelle aree delimitate dalla decisione del par. 5 dell'articolo 45, purché sterilizzato. L'animale che si trova in un rifugio e non viene adottato, dopo un periodo di tre mesi di permanenza continuativa e di inserimento sulla Piattaforma panellenica per l'adozione di animali randagi da compagnia, può essere restituito al suo ambiente familiare e nelle aree definite dalla decisione del par. 5 dell'articolo 45, previa decisione della commissione del par. 8, purché sterile. Non è consentita la restituzione degli animali randagi nel perimetro degli ospedali, delle scuole, dei centri sportivi, delle installazioni delle forze armate e delle forze di sicurezza, delle superstrade, delle aree di sbarco e imbarco dei traghetti, degli aeroporti, delle stazioni ferroviarie, dei siti archeologici recintati e delle aree recintate dell'Organizzazione Centrale Markets and Fisheries SA e il mercato centrale di Salonicco SA, così come in alcuni luoghi macelli o luoghi in cui vengono raccolti o sono presenti rifiuti.
In ogni caso gli animali di età inferiore ai cinque (5) mesi non vengono reintegrati nel loro ambiente familiare e vengono adottati in via prioritaria.
(bb) Se sono contrassegnati, da cui consegue che sono già registrati presso il Comune come randagi, le informazioni sulla tracciabilità dell'animale vengono aggiornate. Purché l'animale non presenti problemi clinici, viene rilasciato nello stesso punto, salvo le limitazioni di cui al comma 1. (wae), quindi viene spostato in un'altra area adatta.
b) Se presentano segni dai quali risulta che sono posseduti, si verifica se l'animale è stato dichiarato smarrito. In tal caso, il proprietario viene informato di ritirarlo. Se non vi è alcuna dichiarazione di smarrimento, si indaga se esiste un caso di abbandono e viene informata la polizia greca.
(c) La responsabilità della cura degli animali randagi reintegrati spetta ai comuni, che devono creare punti di approvvigionamento di cibo e acqua per questi animali, nonché alle associazioni animaliste e alle organizzazioni animaliste senza scopo di lucro che collaborano con i comuni. È consentita la fornitura di cibo, acqua e cure mediche agli animali domestici randagi da parte di cittadini amanti degli animali, a condizione che siano rispettate le regole di pulizia e igiene per tutti, nonché le norme sul benessere degli animali.
d) L'Unità di raccolta degli animali randagi da compagnia del Comune di riferimento si occupa anche della gestione attiva dei randagi registrati che vivono all'esterno del rifugio, come indicativamente il loro trasporto ai fini della visita veterinaria annuale e della vaccinazione antirabbica, dell'intervento in l'evento della creazione di un branco aggressivo di randagi, la somministrazione di farmaci e l'aggiornamento della loro registrazione.
6. È consentito raccogliere e ospitare un animale randagio anche tra quelli iscritti nella relativa sotto-anagrafe di cui al par. 23 dell'articolo 2, da associazioni animaliste e da organizzazioni animaliste senza scopo di lucro, nonché da privati amanti degli animali che dispongono di rifugi autorizzati o che soddisfano le prescrizioni degli articoli 28 e 29. In questo caso gli animali sono iscritti all'albo EMZS come "randagio" con i dati della suddetta associazione o organizzazione o del privato amante degli animali di cui è titolare ricovero, che ne curano l'adozione ai sensi dell'articolo 7. È inoltre consentito il trasporto di animali randagi da parte di persone amanti degli animali presso una clinica veterinaria comunale o con la quale il Comune ha una convenzione, per applicare la procedura di C. b' del par. 5, oppure ad una clinica veterinaria non convenzionata con il Comune, se il privato desidera coprire le relative spese, esclusivamente per la prestazione di cure veterinarie.
7. La sterilizzazione degli animali domestici randagi, così come la marcatura, la registrazione e altre procedure mediche per la loro cura, possono essere effettuate gratuitamente anche da veterinari professionisti volontari, che hanno la cittadinanza greca o la cittadinanza di un altro Stato membro dell'Unione Europea. Unione Europea e raccogliere tutte le condizioni, per poter esercitare legalmente la professione di veterinario in Grecia, i quali dovranno presentare apposita dichiarazione presso la Camera Geotecnica della Grecia (GEOTEE). Per la sterilizzazione, la marcatura e la registrazione degli animali randagi da parte di veterinari volontari possono essere messe a disposizione le strutture degli ambulatori veterinari dei servizi veterinari competenti della relativa regione, unità regionale o comune o di altri territori appartenenti alla relativa regione o comune, o in associazioni di comuni, sotto il controllo dei servizi competenti dei comuni. Allo stesso scopo potranno essere messi a disposizione i locali delle cliniche veterinarie private.
8. In ciascun comune, con decisione del sindaco, è istituito un comitato di monitoraggio composto da cinque membri del programma operativo per la gestione degli animali randagi e la prevenzione della creazione di nuovi animali randagi. Del Comitato fanno parte:
(a) Due (2) membri nominati da associazioni per il benessere degli animali e organizzazioni no-profit per il benessere degli animali registrate nel sotto-registro
Associazioni ed Organizzazioni filantropiche del par. 23 dell'articolo 2 e sono attivi nel Comune.
(b) Un (1) veterinario designato dal comune interessato e che è, preferibilmente, il responsabile del programma di gestione degli animali randagi e, in sua assenza, un altro veterinario privato.
(c) Un (1) addestratore professionista, un membro di un'associazione professionale legalmente riconosciuta di addestratori di cani e, in mancanza di questo, un dipendente formato del comune interessato.
(d) Un (1) rappresentante designato dal comune interessato, con il suo sostituto.
9. Il Comitato del par. 8 ha i seguenti poteri:
(a) Decide sulla pericolosità di un animale da compagnia e sulla necessità dell'eutanasia di un animale da compagnia randagio, secondo il parere di un veterinario.
(b) Raccomanda ai dipartimenti competenti del comune le modalità per affrontare i problemi che sorgono durante la gestione degli animali randagi.
(c) Concede il permesso di cui al par. 4 dell'articolo 8.
(d) Redige una relazione annuale al consiglio comunale, riguardante lo stato di avanzamento dell'attuazione del programma operativo per la gestione degli animali randagi del comune e formula proposte per il suo miglioramento.
10. Nel caso in cui nell'ambito del Comitato di cui al par. 8, qualora vi sia disaccordo sulla pericolosità del randagismo dell'animale da compagnia o sulla necessità dell'eutanasia, la decisione finale è presa da un apposito comitato scientifico, istituito in ciascun comune con decisione del sindaco e composto da:
(a) Un (1) veterinario del servizio veterinario dell'unità regionale competente, con il suo sostituto.
(b) Un (1) veterinario privato che esercita legalmente in Grecia e opera nell'area di giurisdizione del comune o di un comune vicino, con il suo sostituto.
(c) Un (1) veterinario che esercita legalmente in Grecia e collabora con un'associazione per il benessere degli animali o un'organizzazione senza scopo di lucro per il benessere degli animali che opera nell'area di giurisdizione del comune o di un comune vicino, con il suo sostituto.
Nel caso di un animale aggressivo, la cui aggressività non è dovuta a cause patologiche, il Comune può richiedere il parere di un addestratore cinofilo professionista, membro di un'associazione professionale di addestratori cinofili legalmente riconosciuta.
11. Le decisioni di eutanasia vengono pubblicate prima della loro attuazione sulla Piattaforma Panellenica per l'adozione di animali randagi e sul sito web del comune interessato per un periodo minimo di trenta (30) giorni. Il periodo di trenta (30) giorni non è tenuto a rispettare se sussistono ragioni veterinarie per l'eutanasia immediata, previa autorizzazione della commissione di cui al par. 8.
12. Per l'attuazione del programma operativo per la gestione del randagismo e la prevenzione del crearsi di nuovi randagi, il comune può stipulare un contratto di programma ai sensi dell'articolo 100 della legge 3852/2010 (A' 87) e con un'organizzazione di sviluppo dell'articolo 2 della legge. 4674/2020 (A' 53) o con reti di comuni e regioni, secondo le disposizioni scritte.
13. I Comuni non possono imporre tasse comunali speciali relative al possesso di animali domestici.
14. I comuni devono conformarsi agli obblighi del presente articolo entro sei (6) mesi dalla pubblicazione del presente.
Articolo 11
Finanziamento dei comuni - Programma "ARGOS".
1. Viene istituito uno speciale programma finanziario denominato "Argos".
2. L'obiettivo del programma è il finanziamento dei comuni per l'attuazione dei programmi operativi di cui all'articolo 10 e delle singole azioni del presente documento, la fornitura delle attrezzature e dei veicoli necessari, il finanziamento dei programmi di registrazione, sterilizzazione e vaccinazione, nonché il la creazione di rifugi, cliniche veterinarie, forni crematori e parchi per cani recintati, coprendo i costi dei contratti con i veterinari, nonché con tutto il personale necessario per l'attuazione di questo.
3. Il programma è sovvenzionato dai programmi finanziari speciali di cui agli articoli 69 e 71 della legge. 4509/2017 (A' 201), nonché da ogni altra risorsa del Ministero dell'Interno.
Articolo 12
Incentivi per marcare, castrare e adottare cani e gatti
I Comuni possono, con deliberazione del Consiglio Comunale, prevedere incentivi, al fine di favorire la marcatura e la registrazione nell'EMZS di cani e gatti, la loro sterilizzazione, nonché l'adozione di animali randagi, alternativamente: a) mediante ordinanze (" voucher") ai cittadini o ai loro residenti o altri incentivi simili oppure b) riducendo le tasse comunali annue in una percentuale massima fino al dieci per cento (10%) per i proprietari di animali castrati, marcati e registrati nell'EMZS.
CAPITOLO G
RACCOMANDAZIONE DI UN LABORATORIO PER LA CONSERVAZIONE E L'ANALISI DEL MATERIALE GENETICO DEGLI ANIMALI DA COMPAGNIA PRESSO L'ISTITUTO DI RICERCA MEDICA
Articolo 13
Istituzione di un laboratorio per la conservazione e l'analisi del materiale genetico degli animali da compagnia presso la Fondazione per la ricerca medica biologica dell'Accademia di Atene
1. Il Laboratorio per la conservazione e l'analisi del materiale genetico degli animali da compagnia (EFA-YZSS), che appartiene al Centro ellenico di genomica, è raccomandato all'Istituto di ricerca medica biologica dell'Accademia di Atene (IIVEAA).
2. Lo scopo dell'EFAGYZS è la raccolta, la conservazione, il trattamento e l'analisi del materiale genetico di animali da compagnia e in particolare di cani e gatti, la cooperazione con tutti gli organismi competenti per promuovere il loro benessere, nonché la cooperazione con gli organismi di controllo dell'articolo 3 per l'identificazione dei genitori di animali abbandonati, morti o maltrattati.
3. EFAGYZS può collaborare con centri di ricerca certificati in Grecia o all'estero per raggiungere i propri obiettivi.
4. Per la creazione e l'inizio delle operazioni dell'EFA-GYZS, l'IIVEAA riceve un sussidio una tantum dal bilancio statale fino a due milioni di euro (2.000.000 di euro).
Articolo 14
Ottenere materiale genetico da animali da compagnia
1. Il proprietario di un cane o di un gatto che non desidera sterilizzare il proprio animale è obbligato, a partire dal 1.3.2022, a inviare a EFAGYZS un campione del materiale genetico dell'animale da compagnia. La raccolta di un campione di materiale genetico e il suo invio all'EEGYZS viene effettuata esclusivamente da un veterinario membro dell'Associazione Veterinaria Panellenica.
2. Per ottenere, registrare e conservare il materiale genetico per almeno dodici (12) anni, il proprietario dell'animale da compagnia deve pagare una tariffa elettronica una tantum di centocinquanta (150) euro per ciascun animale da compagnia. . Il proprietario è tenuto a pagare al veterinario, inoltre, le spese di invio del campione di materiale genetico, che in nessun caso possono superare i dieci (10) euro. Sono esentati dall'obbligo del pagamento della presente tassa i proprietari di cani adibiti esclusivamente alla guardia delle greggi (pastori).
3. L'importo della tariffa elettronica per altri animali, nonché per altri servizi diversi da quelli sopra indicati, può essere determinato mediante decisione del Consiglio di amministrazione dell'IIVEA-AA, pubblicata nella Gazzetta ufficiale.
4. Il quaranta per cento (40%) della tariffa è attribuito all'IIVEAA per coprire i costi di funzionamento di EFAGYSS, il dieci per cento (10%) al veterinario che ha ricevuto il materiale genetico e il cinquanta per cento (50%) tramite il Ministero dell'Interno. ai Comuni per sostenere azioni a favore del benessere degli animali randagi.
CAPITOLO H
DETENZIONE E CIRCOLAZIONE DI ANIMALI DOMESTICI
Articolo 15
Tenere animali domestici nelle residenze
1. È consentito detenere animali domestici sotto controllo in ciascuna abitazione, secondo quanto definito al par. 2, 3 e 4.
2. Nei condomini composti da almeno due (2) appartamenti è consentito tenere animali domestici dominanti se:
(a) Abitano nello stesso appartamento del proprietario o del suo appaltatore oppure abitano, per decisione unanime dell'Assemblea Generale dei proprietari, nelle parti comuni del condominio, indicativamente nel seminterrato o sul tetto, in nello spazio aperto e nel giardino, e purché siano rispettate le regole del benessere, le norme sanitarie e le norme di polizia sulla quiete comune.
(b) Non rimangono permanentemente sui terrazzi o nelle aree aperte dell'appartamento.
c) La permanenza negli appartamenti dei condomini è subordinata all'osservanza delle norme di benessere, delle norme sanitarie e delle norme di polizia sulla quiete pubblica.
d) Se si tratta di cani o gatti, sono stati taggati, registrati e mantengono informazioni aggiornate nell'EMZS, compreso il libro elettronico dell'animale.
3. La detenzione di animali domestici non può essere vietata dal regolamento condominiale, purché siano rispettate le condizioni del par. 2. Il regolamento può limitare il numero massimo di animali ammessi, fino a tre (3) animali per appartamento. Le modifiche al regolamento condominiale relative al numero massimo di animali ammessi per appartamento entrano in vigore dopo dodici (12) mesi dalla loro approvazione.
4. Le case indipendenti sono autorizzate a tenere animali da compagnia contrassegnati e registrati legalmente e a mantenere informazioni aggiornate nell'EMZS, a condizione che siano rispettate le regole di buon trattamento e benessere degli animali, nonché le norme le norme sanitarie applicabili e le norme di polizia sulla pace comune.
5. Le limitazioni numeriche del par. 3 si applicano solo a cani e gatti. In ogni caso nei confronti degli altri animali da compagnia dovranno essere rispettate le norme di benessere, le norme sanitarie applicabili e le norme di polizia in materia di quiete pubblica.
Articolo 16
Custodia degli animali in strutture apposite
È consentita la detenzione di animali:
(a) zoo e mostre che gestiscono legalmente;
b) acquari;
(c) centri per la cura della fauna selvatica e luoghi legalmente operativi per l'alloggio temporaneo o permanente di specie selvatiche che provengono dalla custodia e non possono essere rilasciate nell'ambiente naturale,
d) allevamenti di selvaggina e mostre per lo sviluppo e la promozione del settore zootecnico e agricolo, disciplinati da disposizioni speciali,
e) dotazioni di cani militari nelle unità delle forze armate e
f) qualsiasi stabilimento legalmente funzionante in cui è consentita la detenzione di animali, a condizione che nei locali sopra indicati non si svolgano spettacoli di alcun tipo con la partecipazione di qualsiasi tipo di animale.
Articolo 17
Spostamento e trasporto di animali domestici (cani e gatti)
1. La circolazione a carattere non commerciale di animali da compagnia (cani e gatti) da uno Stato membro dell'Unione Europea ad un altro o dal territorio o da un Paese terzo verso uno Stato membro dell'Unione Europea è disciplinata dalle disposizioni del Regolamento Esecutivo (UE) 576/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 giugno 2013 sui movimenti a carattere non commerciale degli animali da compagnia e sull'abrogazione del Regolamento (CE) n. 998/2003 (L 178), nonché il Regolamento esecutivo (UE) 577/2013 della Commissione del 28 giugno 2013 sui modelli di documenti di identificazione relativi ai movimenti non commerciali di cani, gatti e gatti, la compilazione di elenchi dei territori e dei paesi terzi, nonché i requisiti di forma, layout e lingua delle dichiarazioni attestanti il rispetto di determinate condizioni previste nel Regolamento (UE) 576/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio.
2. La circolazione commerciale di cani e gatti provenienti da uno Stato membro dell'Unione Europea o da un Paese terzo è disciplinata dalle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sulle malattie contagiose degli animali e sulla la modifica e l'abrogazione di alcuni atti in materia di salute animale (L 84) e il regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio del 22 dicembre 2004 per la protezione degli animali durante il trasporto e le attività connesse e per la modifica delle direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e del regolamento (CE) n. 1255/97 (L3).
3. Cani e gatti che si spostano all'interno del Paese devono essere vaccinati contro la rabbia prima di spostarsi. È vietato spostare animali che non siano stati vaccinati contro il virus della rabbia, a meno che non vi siano gravi motivi di salute, secondo il parere di un veterinario certificato. L'età minima alla quale l'animale può essere vaccinato contro il virus della rabbia è di dodici (12) settimane.
4. È consentito trasportare animali di piccola taglia su tutti i trasporti pubblici stradali, ferroviari e a binario fisso, nonché sui taxi e sulle navi passeggeri, purché gli animali siano collocati in una gabbia da trasporto sicura e accompagnati dal proprietario o detentore. I cani da assistenza, purché tenuti al guinzaglio, possono essere trasportati sul mezzo di trasporto, senza gabbia da trasporto e senza museruola, indipendentemente dalla loro taglia.
5. Par. 4 non si applica agli spostamenti o trasferimenti effettuati da e verso cliniche veterinarie, cliniche veterinarie e rifugi all'interno del Territorio.
6. È vietato trasportare animali domestici nel vano bagagli degli autobus KTEL, autobus turistici e altri autobus. Ai fini del par. 1 dell'articolo 35, sono colpevoli del reato sia il proprietario dell'animale sia il proprietario e il conducente del mezzo di trasporto, a meno che il proprietario o il conducente del mezzo di trasporto non siano stati in grado di conoscere la commissione del reato.
Articolo 18
Trasporto di animali domestici su navi passeggeri
1. Le navi passeggeri di linea che operano per coprire le esigenze di trasporto dell'intero itinerario delle Categorie I, II, III e IV, della p.d. 44/2011 (A 110), sulla regolamentazione degli alloggi e sulla determinazione del numero dei passeggeri sulle navi passeggeri, sono tenuti a disporre di gabbie per la permanenza degli animali di grossa taglia che accompagnano i passeggeri sulle navi. Le gabbie vengono collocate in un luogo conveniente a discrezione del comandante della nave, per quanto possibile protetto da condizioni atmosferiche estreme. Le gabbie disponibili sulla nave sono di varie dimensioni, adatte all'accoglienza di animali di grossa taglia. La capacità numerica di carico delle navi obbligate per animali di grossa taglia è determinata in base al numero di gabbie disponibili e il numero di gabbie della nave è calcolato in rapporto ai passeggeri trasportati in un rapporto di 1/200, ovvero una (1) gabbia ogni duecento (200) passeggeri trasportati .
2. È vietato consentire la permanenza di animali di grossa taglia all'interno delle aree comuni chiuse di alloggio passeggeri e delle aree chiuse di deposito dei veicoli.
3. È consentito collocare gabbie per animali di grossa taglia nei ponti passeggeri scoperti e nelle aree scoperte di stivaggio dei veicoli in luoghi appositi, ai sensi dell'art. 1. Uno spazio di deposito per veicoli aperto è considerato lo spazio che dispone di aperture laterali per la ventilazione naturale nella sua struttura metallica.
4. La circolazione di un animale da compagnia sui ponti passeggeri della nave è consentita solo con cinghia/guinzaglio sotto la supervisione e la responsabilità del suo accompagnatore.
5. Le navi passeggeri di linea del par. 1 possono disporre di apposite cabine, nelle quali l'animale da compagnia può soggiornare con il suo accompagnatore [pet-cabine], che devono essere descritte nel piano generale di sistemazione della nave. L'aggiornamento delle planimetrie generali delle navi per l'eventuale inclusione di tali cabine può essere effettuato in occasione dell'ispezione annuale della nave e non costituisce motivo di rilascio di permesso di adeguamento. Affinché una cabina possa essere classificata come cabina per animali domestici, oltre a soddisfare gli altri requisiti del regolamento sull'alloggio dei passeggeri, deve avere almeno un pavimento, un rivestimento e un coprimaterasso lavabili. Dopo ogni soggiorno di un passeggero con il suo animale da compagnia in una cabina per animali domestici (pet-cabin), gli elementi della biancheria da letto vengono sostituiti. Le cabine sopra indicate vengono utilizzate esclusivamente come cabine per animali domestici e non sono disponibili per nessun altro uso se non per lo scopo a cui servono. Eventuali danni arrecati dall'animale agli oggetti di arredamento o di vestiario della cabina sono a carico del proprietario dell'animale.
6. Il proprietario di un animale da compagnia porta con sé i relativi certificati di buona salute e di vaccinazione dell'animale.
7. Le società di gestione o armatoriali delle navi obbligate a disporre di gabbie per animali di grossa corporatura devono, entro un (1) anno dall'entrata in vigore della presente, integrarsi nel sistema di prenotazione e biglietteria dei passeggeri delle navi sotto la loro gestione un apposito campo di registrazione dei dati marcatura - identificazione del libretto sanitario o del passaporto dell'animale da compagnia da trasportare, a seconda con il numero di gabbie disponibili.
8. I cani da ricerca e soccorso, i cani utilizzati dalle forze armate, dagli organi di sicurezza e dalle procure dell'A.A.D.E. e del Ministero delle Finanze, i cani da assistenza e gli animali da terapia possono accompagnare il loro proprietario in tutte le aree pubbliche aperte e chiuse della nave, purché muniti dei relativi certificati, comprovanti il loro stato, buona salute e vaccinazione e cintura/cinghia da trasporto.
9. Gli animali di piccola taglia possono accompagnare i loro proprietari in tutte le categorie di navi passeggeri e in tutte le aree di alloggio passeggeri senza eccezione (chiuse e aperte) previo consenso del comandante, purché trasportati in apposite gabbie e muniti dei relativi certificati di buona salute. sanità e vaccinazione. Nei casi di trasporto di animali di piccola taglia negli spazi chiusi di una nave passeggeri, ove vi sia la necessità di gestire reclami e proteste di altri compagni di viaggio, il comandante della nave o l'ufficiale da lui autorizzato è responsabile della migliore soluzione logica della controversia questione. In ogni caso l'accompagnatore dell'animale dovrà rispettare le istruzioni e gli ordini del comandante o dell'Ufficiale da lui designato.
Articolo 19
Accesso alle spiagge
1. Ai cani è consentito l'accesso alle spiagge non organizzate, nonché al mare. Fuori dal mare è sempre obbligatorio l'uso del guinzaglio.
2. Sulle spiagge organizzate, ai sensi del par. 1 dell'articolo 1 del d.p.p. 71/2020 (A' 166), l'accesso dei cani è consentito solo se trattasi di cani da assistenza o se presente apposito cartello ben visibile affisso dal legale gestore della spiaggia. Fuori dal mare è sempre obbligatorio l'uso del guinzaglio.
3. Fatto salvo l'articolo 21, è vietato l'accesso dei cani alle spiagge certificate Bandiera Blu da parte della Società Ellenica per la Protezione della Natura.
Articolo 20
Impedire agli animali randagi di accedere ai rifiuti
I gestori di macelli, macellerie, ospedali, colonie, bivacchi, negozi di distribuzione alimentare, strutture di ristorazione collettiva e in genere luoghi di interesse sanitario sono obbligati ad adottare misure adeguate per impedire l'accesso degli animali domestici randagi ai rifiuti delle loro strutture.
Articolo 21
Cani da assistenza e animali da terapia
1. I cani da assistenza e gli animali da terapia possono entrare dove è consentito l'ingresso ai loro accompagnatori, compresi ristoranti, alberghi, ospedali, scuole, servizi pubblici, impianti sportivi e chiese, purché le loro dimensioni e caratteristiche particolari lo consentano. Chi accetta i servizi dell'animale è munito dei necessari certificati comprovanti che l'animale è un cane da assistenza o da terapia e li esibisce, se richiesto, dai gestori dei locali dove normalmente non è consentito l'ingresso di animali da compagnia.
2. È consentito utilizzare cani da assistenza e animali da terapia negli ospedali, nei centri per le dipendenze, in tutti i tipi di istituti di cura, cliniche e case di cura per supportare scopi terapeutici ("terapia assistita con animali" o "terapia assistita con animali" o "pet terapia") , in particolare per il trattamento dei disturbi mentali, nonché la promozione della salute mentale e la riabilitazione psicomotoria dei pazienti.
3. I cani da assistenza e gli animali da terapia qui presenti soddisfano i requisiti sanitari nazionali e dell'UE applicabili.
CAPITOLO IX
PARTECIPAZIONE DEGLI ANIMALI A MOSTRE, SPETTACOLI ED ALTRE ATTIVITÀ CONNESSE
Articolo 22
Organizzazione di mostre con animali da compagnia
1. La persona fisica o giuridica o l'associazione di persone che organizza mostre o manifestazioni con animali da compagnia deve essere munita di apposita autorizzazione, rilasciata dal servizio veterinario competente del comune di riferimento e, ove non sia stato accertato, da il servizio veterinario dell'unità regionale interessata. In particolare per quanto riguarda i cani, gli eventi potranno consistere in esibizioni conformazionali o in competizioni sportive e sportive definite dalla Fédération Internationale des Kennels e disciplinate dalle norme di welfare di cui all'articolo 2.
2. Durante l'esposizione o la manifestazione gli animali da compagnia sono sotto la diretta sorveglianza del loro padrone o padrona, che non deve arrecare loro paura o dolore. Gli animali da compagnia che mostrano comportamenti aggressivi non provocati nei confronti di altri animali o persone devono essere muniti di museruola o allontanati dalla mostra o dall'evento. La presenza di un veterinario, se la mostra o evento riguarda cani, è obbligatoria per tutta la durata della mostra o evento.
3. I cani e i gatti che partecipano a mostre o eventi devono essere contrassegnati e registrati nell'EMZS o muniti di passaporto e i loro accompagnatori devono portare con sé una copia stampata del libro elettronico dell'animale o del passaporto, da cui risulti che sono vaccinati e che sono stati sottoposti a recente sverminazione.
4. È vietata la partecipazione di animali mutilati a mostre ed eventi di qualsiasi genere.
5. È consentito organizzare eventi che promuovano l'adozione di animali randagi.
Articolo 23
Divieto di partecipazione degli animali a spettacoli di qualsiasi genere e ad altre attività connesse
1. È vietato far partecipare, in qualsiasi modo e per qualsiasi scopo, qualsiasi animale ad un programma o spettacolo condotto in un circo o da una troupe con programma vario.
2. È vietata la partecipazione, in qualsiasi modo e per qualsiasi scopo, di qualsiasi animale a spettacoli di qualsiasi genere, non esclusi quelli didattici. Gli eventi con la partecipazione di animali nell'ambito del rispetto delle tradizioni popolari o locali sono consentiti solo se è garantito il benessere degli animali e con la presenza obbligatoria di un veterinario durante tutta la manifestazione. In questo contesto è severamente vietato l'abuso e la macellazione degli animali. Nei casi del comma precedente, il secondo comma del par. 2 dell'articolo 34. Un evento con la partecipazione di uno o più animali è autorizzato con decisione del consiglio comunale del comune in cui si terrà l'evento. Il Veterinario Supervisore redige una relazione pre-evento, che viene presentata al Consiglio Comunale prima dell'approvazione dell'evento e che costituisce parte integrante della decisione del Consiglio Comunale. Dopo l'evento il veterinario supervisore redige un nuovo rapporto in cui conferma che il benessere dell'animale o degli animali partecipanti all'evento non è stato compromesso.
3. Fatto salvo l'articolo 22, è vietato utilizzare un animale in un'esposizione pubblica all'aperto allo scopo di trarne un vantaggio economico.
4. Dalle rappresentazioni del par. 2 sono escluse: (a) le esibizioni di abilità equestri e la conduzione di sport equestri, compreso il salto ostacoli, le abilità equestri e il triathlon equestre oppure (b) le esibizioni del secondo comma del par. 1 dell'articolo 22 o c) i casi di film e in genere materiale audiovisivo didattico a condizione di non maltrattare l'animale.
5. È vietato l'allevamento, l'addestramento e la partecipazione di animali a qualsiasi tipo di combattimento. È inoltre vietato l'allevamento, l'esportazione e l'utilizzo di cani, gatti, equini e specie di donnola (mustela putorius furo) per la produzione di pellicce, cuoio, carne o per la preparazione di sostanze farmaceutiche o di altro tipo.
6. Autorità competente per l'attuazione del par. 1, 2, 3 e 4 è l'ente del governo locale che rilascia la licenza per gestire l'attività o per organizzare l'evento ai sensi dell'articolo 81 della legge. 3463/2006 (A' 114).
7. Nei casi in cui a scopo di lucro, intrattenimento o spettacoli artistici, musica o spettacolo o altra arte o altri eventi o programmi artistici o di intrattenimento connessi tra quelli menzionati al par. 1, 2, 3 e 4, è richiesto il rilascio di una licenza di esercizio, il richiedente della licenza deve presentare all'autorità competente per il rilascio della licenza, una dichiarazione di legge responsabile. 1599/1986 (A' 75) di non detenere animali nei propri locali al fine di utilizzarli in qualsiasi modo nel programma o nella manifestazione, salve le eccezioni di cui all'articolo 16.
8. L'autorità competente di cui al par. 6 ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento, prima o dopo il rilascio dell'autorizzazione, un sopralluogo presso il luogo di stabilimento dell'attività o nel luogo in cui si svolge l'evento, per accertare il rispetto delle disposizioni ivi contenute. Durante il controllo l'autorità competente può richiedere l'intervento delle autorità di polizia, qualora lo ritenga necessario. L'azienda deve assistere le autorità competenti durante l'audit. In caso di ostacolo al controllo, la licenza di esercizio non viene concessa o, se già concessa, viene revocata.
9. Il principio del par. 6 ha il compito di ricevere ed esaminare i reclami riguardanti violazioni del presente articolo. In caso di reclamo, l'autorità competente è tenuta ad effettuare un'ispezione immediata sul posto entro e non oltre il giorno lavorativo successivo al ricevimento del reclamo.
10. Sono vietati concorsi a premi, lotterie e concorsi a premi per animali domestici.
11. Resta salvo l'articolo 22, nonché le disposizioni particolari concernenti i cavalli da corsa e le corse dei cavalli.
CAPITOLO I
TUTELA DEGLI ANIMALI
Articolo 24
Abusi sugli animali
1. Fatte salve le più specifiche disposizioni della normativa europea e nazionale, nonché del lett. (borsa) di ca. b' del par. 5 dell'articolo 10, sono vietati:
(a) l'abuso, il trattamento cattivo e crudele di qualsiasi specie di animale, quali in particolare la limitazione drastica e non iatrogena dei normali movimenti, quali indicativamente l'equitazione, metodi di addestramento non consentiti, lavori non destinati alla specie animale, riproduzione abusiva, lesioni colpose mediante lesioni personali semplici e
b) l'uccisione e la tortura di animali, mediante inflizione intenzionale di forte dolore fisico o esaurimento fisico, pericoloso per la loro salute, in particolare mediante avvelenamento, strangolamento, impiccagione, soffocamento/soffocamento, provocando ustioni, shock termico, scossa elettrica, congelamento , schiacciamento , mutilazione (non terapeutica), sparatoria (ferire o uccidere un animale), lesioni intenzionali (lesioni personali gravi e pericolose), combattimenti tra cani e qualsiasi tipo di combattimento tra animali, cavalcatura di animali, abuso sessuale di un animale utilizzando oggetti per il piacere sadico dell'autore del reato e abbandono di animali appena nati. Non sono considerate mutilazioni la sterilizzazione dell'animale, così come qualsiasi altro intervento veterinario a scopo terapeutico.
2. Fatta eccezione per i film e il materiale audiovisivo didattico in genere, è vietata la detenzione, la vendita, la commercializzazione e la presentazione, nonché la diffusione, tramite rete Internet, di qualsiasi materiale audiovisivo, come video o altre tipologie di film o Sono vietati materiale fotografico che raffiguri qualsiasi atto di violenza contro un animale, nonché rapporti sessuali tra animali o tra un animale e un essere umano a scopo di profitto o la gratificazione sessuale delle persone che li frequentano o vi partecipano. Nel suddetto divieto rientra anche il caso di lotta tra animali.
3. In caso di lesioni ad un animale in un incidente stradale, la persona responsabile di questo atto è tenuta ad avvisare immediatamente il comune competente o la polizia greca, al fine di fornire all'animale ferito le necessarie cure veterinarie da parte dei servizi competenti di il comune interessato.
Articolo 25
Segnalazione di episodi di maltrattamento sugli animali
1. Al fine di affrontare in modo più efficace gli episodi di abuso, nel G.G.P.S.D.D. potranno essere sviluppati un'applicazione digitale e un sito web per la segnalazione di episodi di abuso sugli animali, nonché di qualsiasi violazione del presente.
2. I reclami possono essere anche anonimi. Quando la denuncia è anonima, viene indagata solo se contiene fatti specifici che forniscono una base sufficiente per l'indagine.
CAPITOLO K
PREVENZIONE E CONTROLLO DELLE MALATTIE DEGLI ANIMALI
Articolo 26
Preparazione e attuazione di programmi per la prevenzione e il controllo delle malattie zoonotiche
1. La prevenzione e la cura delle malattie trasmesse dagli animali all'uomo o ad altri animali della stessa o di altre specie si effettuano con appositi programmi. Tali programmi definiscono le regole di prevenzione e controllo delle malattie applicate alle diverse categorie di malattie registrate, ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016.
2. I programmi speciali del par. 1 sono redatti dalla Direzione Generale di Medicina Veterinaria del Ministero dello Sviluppo Rurale e dell'Alimentazione e sono applicati dalle competenti autorità veterinarie. Se si verifica un caso di rabbia in un animale, la Direzione Generale di Medicina Veterinaria del Ministero dello Sviluppo Rurale e dell'Alimentazione può adottare misure aggiuntive sia in una regione specifica del Paese che in tutto il Territorio, oltre a quelle previste dalle leggi 1197/1981 (A' 240) e 2017/1992 (A' 31).
Articolo 27
Trattamento della leishmaniosi
1. I cani dominanti, nei quali la malattia di leishmania (Leishmania spp) è stata diagnosticata da un veterinario e il suo decorso irreversibile è stato confermato da esami di laboratorio, sono soggetti ad eutanasia, con il consenso del proprietario, tenendo conto delle norme di salute e il benessere degli animali, nonché il potenziale rischio per la salute pubblica derivante dalla presenza di flebotomi, trasmettitori della malattia di cui sopra. Nel caso in cui non venga applicata l'eutanasia, dopo il parere del veterinario e sotto la responsabilità dei proprietari dei cani dominanti, vengono adottate tutte le misure terapeutiche e preventive di supporto, che vengono obbligatoriamente registrate nel libro delle malattie a dichiarazione obbligatoria che ogni veterinario deve mantenere, mentre anche l’EMZS viene aggiornato su base annuale.
2. Tutti i cani randagi, indipendentemente dal loro quadro clinico, devono essere sottoposti ad un test sierologico per rilevare il titolo di anticorpi specifici contro Leishmania spp, con un apposito metodo validato (come il Test Rapido Leishmania), durante il loro primo processo di raccolta. Tenendo conto delle norme in materia di salute e benessere degli animali, nonché del potenziale rischio per la salute pubblica derivante dall'esistenza di flebotomi - trasmettitori di Leishmania spp, se il risultato è positivo e confermato dal veterinario con ulteriori esami del sangue e parassitologici, l'irreversibilità durante la sua Naturalmente i cani randagi sono soggetti ad eutanasia. Se, previo parere del medico veterinario, il quadro clinico e gli esami ematologici e parassitologici consentono il trattamento, i cani vengono tenuti in un'area chiusa o recintata con idonei schermi protettivi, per tutta la durata del trattamento. Il trattamento viene prescritto dal veterinario, secondo i protocolli terapeutici proposti, utilizzando preparati farmaceutici approvati dall'Agenzia Nazionale del Farmaco o dall'Agenzia Europea del Farmaco. La ricetta, che riporta il protocollo di cura con firma e timbro del veterinario curante, è conservata nell'archivio del rifugio o del Comune e copia della stessa è portata, in caso di adozione, dal proprietario.
3. Se i cani del par. 2, viene adottata la notifica scritta obbligatoria del nuovo proprietario relativa al titolo degli anticorpi specifici contro Leismania spp. Il proprietario è poi tenuto ad assumersi per iscritto la responsabilità della completa ed adeguata terapia e profilassi con parallelo controllo da parte del veterinario del comune o dei servizi veterinari della regione di competenza. Il nuovo proprietario è tenuto a conservare per tutta la vita dell'animale tutti i referti e i documenti del laboratorio e degli altri esami, nonché la prescrizione che comprende il protocollo di cura della leishmaniosi con firma e timbro del veterinario curante, e a renderli disponibili in qualsiasi momento per l'ispezione.
4. Per gli animali risultati positivi alla leishmaniosi (domestici e randagi), ogni sei mesi vengono adottate tutte le misure preventive necessarie e viene eseguita una visita veterinaria con rilevazione del titolo anticorpale anti-Leishmania spp per valutare il decorso della malattia , in conformità con tutta la documentazione delle prove di laboratorio. Il risultato e il titolo esatto degli anticorpi negli animali che vengono riesaminati ogni sei mesi vengono scritti negli appositi campi dell'EMZS dal veterinario curante dell'animale o dal veterinario responsabile del ricovero.
5. I documenti giustificativi di cui al presente articolo devono essere a disposizione dei servizi veterinari delle regioni e delle unità regionali del Paese per il controllo. Inoltre, nel libretto elettronico di ogni cane positivo alla leishmaniosi, il veterinario annota "positivo alla leishmaniosi".
6. La gestione dei cani da lavoro delle forze armate e delle forze di sicurezza affetti da leishmaniosi avviene sulla base delle pertinenti disposizioni speciali delle forze armate.
CAPITOLO II
RIFUGI E PARCHI PER ANIMALI
Articolo 28
Ricoveri per animali domestici
- I rifugi per animali domestici sono istituiti e gestiti dai comuni, dalle loro persone giuridiche o associazioni di comuni, partenariati intercomunali o organizzazioni di sviluppo dei comuni ai sensi dell'articolo 2 della legge 4674/2020 (A' 53), le associazioni animaliste e le organizzazioni no-profit per il benessere degli animali iscritte nel relativo Sottoregistro EMZS e le persone fisiche. Una condizione per il funzionamento legale del rifugio è la sua registrazione nel sottoregistro dei rifugi per animali del par. 23 dell'articolo 2 e la presenza quotidiana del personale (compresi i volontari) per almeno otto (8) ore al giorno.
2.Tutti i rifugi per animali domestici:
(a) Sono tenuti a registrare su un sito web gestito da loro stessi tutti gli animali etichettati elettronicamente che risiedono nel santuario. Gli animali vengono registrati sul sito entro quarantotto (48) ore dal loro ingresso nel rifugio, indipendentemente dal fatto che siano ancora taggati elettronicamente o meno. Il sito contiene per ciascun animale almeno una foto dell'animale, il numero della targhetta elettronica (quando disponibile), la data di introduzione al rifugio e il link che rimanda alla piattaforma di adozione dell'articolo 9. Animali adottati, trasferiti ad altre strutture ricettive, siano stati reinsediati nell'ambiente familiare o siano deceduti, permangano sul sito per almeno un (1) anno con la corrispondente nota del motivo per cui l'animale non si trova più in rifugio. Il collegamento al sito web del rifugio è pubblicato sul sito web del comune interessato e nel sottoregistro dei rifugi dell'EMZS. Sul sito di ogni rifugio vengono fornite anche informazioni sull'adozione degli animali ed è elencato il veterinario (o i veterinari) che accudisce gli animali del rifugio. In casi eccezionali e con decisione appositamente motivata della commissione di cui al par. 8 dell'articolo 10, un animale non può essere registrato sul sito web del Comune e sulla Piattaforma panellenica per l'adozione degli animali randagi da compagnia.
(b) Stabilire orari di visita ogni settimana, almeno otto (8) ore settimanali tra l'alba e il tramonto, una (1) delle quali durante un fine settimana. Tali orari dovranno essere pubblicati sul sito web del rifugio. I visitatori dovrebbero essere in grado di vedere tutti gli animali pubblicati sul sito web del santuario.
3. L'installazione e l'esercizio di ricoveri per animali da compagnia fuori dai limiti delle aree residenziali, urbanizzate e da urbanizzare, in aree forestali e aree a prato pubblico di mq. a' e b' del par. 5 dell'articolo 3 del n. 998/1979 (A'289). Inoltre, questi rifugi devono: (a) trovarsi fino a cinque (5) chilometri dal confine dell'insediamento e (b) avere un facile accesso stradale.
4. Il rifugio può stabilire norme per il benessere degli animali e per il suo ordinato funzionamento, che devono essere osservate durante la visita del pubblico. Queste regole sono pubblicate sul sito web del rifugio.
5. È consentita la ricollocazione degli animali sterilizzati, in essi alloggiati, nell'ambiente familiare dal quale sono stati prelevati e nelle aree destinate ai rifugi non comunali o non comunali con la decisione del par. 5 dell'articolo 45, previa autorizzazione della Commissione di cui al par. 8 dell'articolo 10. In questo caso, prima dello spostamento, l'EMZS viene informato con le generalità del comune interessato.
6. I rifugi devono annualmente, entro il 15 febbraio di ogni anno, darne comunicazione al comune di riferimento e pubblicare sul proprio sito web, il resoconto del loro funzionamento nell'anno precedente, che comprende almeno il numero di animali ospitati all'inizio dell'anno , nuovi arrivi nel corso dell'anno, adozioni, decessi e trasferimenti di animali in altre strutture.
7. La decisione di eutanasia per gli animali da compagnia ospitati in un rifugio è adottata esclusivamente con la procedura prevista per gli animali randagi, come definita al par. 7 e 8 dell'articolo 10.
8. I rifugi, le aree di riproduzione, nonché ogni altro habitat animale devono avere predisposto un piano di gestione delle calamità naturali e in particolare degli incendi e di allontanamento in sicurezza degli animali ospiti, che deve essere aggiornato ogni anno. Il piano deve essere pubblicato sul sito web del rifugio.
Articolo 29
Disciplinare per l'allestimento e il funzionamento dei ricoveri per animali da compagnia
1. I rifugi per animali domestici possono ospitare cani e gatti, nonché altri animali domestici.
2. I rifugi per animali domestici devono:
a) Osservare scrupolosamente le norme di igiene e pulizia degli animali ospitati e le regole del loro benessere. In particolare i contenitori per il cibo e l'acqua devono essere puliti accuratamente ogni giorno.
b) Di disporre di una riserva di acqua potabile o di un idoneo serbatoio d'acqua, che garantisca acqua sufficiente, sia per gli animali ospitati che per la pulizia quotidiana dei locali.
c) Avere designato almeno una (1) persona responsabile del funzionamento del rifugio e del benessere degli animali ospitati e collaborare con almeno un (1) veterinario che, se non c'è spazio adeguato nel rifugio , si prenderà cura degli animali ospitanti che necessitano di ricovero o cure. Inoltre, il veterinario, al quale spetta la sorveglianza sanitaria del ricovero, è responsabile: (c) dell'esame veterinario di tutti gli animali in ingresso, del controllo periodico di tutti gli animali ospitati e della loro vaccinazione,
c ter) per la dichiarazione alle autorità veterinarie competenti dei casi in cui si sono verificate malattie con dichiarazione obbligatoria,
(cc) per la segnalazione al servizio veterinario competente delle vaccinazioni preventive effettuate per malattia da dichiarazione obbligatoria.
d) Disporre di attrezzature adeguate per l'alimentazione degli animali ospiti, nonché per il loro continuo accesso all'acqua potabile.
e) Effettuare almeno una (1) volta ogni due (2) mesi la disinfezione generale dell'area, nonché lo sterminio di insetti, ectoparassiti e roditori dannosi.
f) Rimuovere immediatamente i rifiuti del rifugio e depositarli negli appositi contenitori.
g) Disporre di aree idonee a proteggere gli animali ospitati dal freddo, dal caldo e dalle condizioni atmosferiche avverse.
h) Conservare il mangime per animali in luogo idoneo, in modo che non sia esposto alle intemperie.
i) Disporre di aree di esercizio adeguate a seconda della tipologia degli animali ospitati. Soprattutto per i cani, in alternativa, curare la loro passeggiata al guinzaglio, della durata di almeno trenta (30) minuti, due (2) volte al giorno.
j) Non ospitare in nessun caso nella stessa area cani o gatti non sterilizzati e in generale adottare ogni misura per impedirne la riproduzione.
3. La zona di alloggio dei cani è diversa dalla zona di alloggio dei gatti e degli altri animali domestici. In ogni caso viene assicurato che nella stessa area non siano presenti specie animali diverse.
4. Oltre a quanto sopra, le aree ricettive recintate sono dotate di:
a) Per i cani, altezza di almeno uno virgola settanta (1,7) metri e superficie di almeno quattro (4) metri quadrati. Qualora nello stesso spazio vengano ospitati più cani, la superficie aumenta di quattro (4) mq per ogni cane in più.
b) Per i gatti, un'altezza di almeno un (1) metro e una superficie di almeno due (2) metri quadrati. Se nello stesso spazio vengono ospitati più gatti, la superficie aumenta di due (2) metri quadrati per ogni gatto in più. La zona di alloggio dei gatti è chiusa dall'alto in modo che non possano scappare.
c) Per gli altri animali da compagnia, altezza e superficie adeguate, in modo che l'animale sia nella sua posizione naturale, senza ostacolarne i movimenti naturali.
5. In particolare i rifugi gestiti dai comuni, dalle loro persone giuridiche e dalle associazioni di comuni devono avere:
a) Superfici totali di almeno quaranta (40) metri quadrati per:
aa) ufficio amministrazione, direzione e personale e
ab) magazzino alimenti e materiali, b) ambulatorio facoltativo e area di ricovero per animali malati.
6. Ogni rifugio deve avere sul proprio sito web una dichiarazione dettagliata del numero di animali ospitati per specie, che aggiorna almeno su base settimanale, nonché mantenere un registro di ispezione e un registro di disinfezione aggiornati.
7. Per quanto riguarda le norme per l'allestimento e il funzionamento dei ricoveri per animali da compagnia si applicano esclusivamente gli articoli 28 e 29.
8. Se nel corso del controllo del funzionamento del ricovero per animali da parte delle competenti autorità veterinarie e sanitarie risulta che non sono rispettate le prescrizioni di cui agli articoli 28 e 29, il responsabile del ricovero è punito con la sanzione pecuniaria di diecimila (10.000) euro o una sospensione temporanea del funzionamento del rifugio fino a sei (6) mesi. In caso di reiterazione della violazione potrà essere disposta l'interruzione definitiva del suo funzionamento. Le sanzioni sono irrogate con provvedimento del Governatore Regionale competente, su indicazione del servizio veterinario competente e sono eseguite con il concorso delle autorità di polizia. I rifugi funzionanti senza autorizzazione, dal 31.3.2022 in poi, saranno sigillati dalle autorità veterinarie, con l'assistenza delle autorità di polizia.
9. I centri di accoglienza, effettuando adozioni all'estero, rispettano i requisiti minimi di legge. 2017/1992 (A' 31) e Regolamento (UE) 2019/2035 della Commissione del 28 giugno 2019 che integra il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativo alla disciplina degli impianti negli animali terrestri detenuti e incubatoi, nonché la tracciabilità di alcuni animali terrestri detenuti e uova per l'incubazione (L 314).
Articolo 30
Istituzione e gestione di parchi per cani recintati
1. Ciascun comune può costruire e gestire parchi recintati per cani per garantire loro spazio per l'esercizio fisico.
2. Sono ammessi l'impianto e l'esercizio di aree recintate per cani nelle aree comuni del piano urbano e degli insediamenti, quali piazze, parchi e boschetti. La loro posizione e dimensione non annullano la funzione basilare dello spazio comune di cui fanno parte. Non è consentita l'installazione e la gestione di parchi per cani recintati nel raggio di cinquanta (50) metri da abitazioni, scuole e ospedali.
3. Gli animali possono circolare senza guinzaglio all'interno dei parchi cani.
4. I proprietari o tutori o accompagnatori devono rimanere all'interno dei parchi cani recintati durante la permanenza dei loro cani.
5. I parchi per cani recintati dispongono di recinzioni adeguate e doppie porte di ingresso/uscita per impedire ai cani di uscire senza sorveglianza durante l'esercizio.
6. Oltre gli ambiti determinati dalla procedura di cui all'articolo 57 della legge. 2637/1998 (A' 200), nelle aree di caccia controllate è consentito delimitare limitate aree di addestramento dei cani, nonché organizzare gare di abilità venatoria dei cani.
7. Il rispetto delle condizioni di esercizio dei parchi cani è assicurato dagli organismi di controllo e verifica delle violazioni dell'articolo 3.
CAPITOLO XIII
PROMOZIONE DELLA FILOSOFIA E TUTELA DEGLI ANIMALI
Articolo 31
Educazione, formazione e promozione della filantropia
I servizi competenti dei Ministeri dell'Interno e dell'Istruzione e degli Affari religiosi, in collaborazione con gli altri organi competenti, assicurano:
(a) Per l'organizzazione di seminari educativi e la promozione da parte dei mass media (mass media), di programmi di informazione e formazione per le persone che sono proprietari di animali da compagnia e per le persone coinvolte nell'allevamento, nell'addestramento, nel commercio e nella custodia degli animali di essi, nonché per l’informazione delle comunità locali, in merito alla normativa a tutela degli animali.
(b) Promuovere, sensibilizzare e sviluppare la filantropia e la proprietà responsabile degli animali domestici negli asili nido e nelle scuole primarie e secondarie con eventi, conferenze, proiezioni, seminari sul trattamento e la gestione degli animali randagi e altri programmi educativi appropriati. Questi programmi fanno parte di un'unità separata dedicata agli animali. È assicurata la realizzazione di almeno una (1) attività educativa rispettosa degli animali all'anno per ciascuna classe scolastica dell'istruzione primaria e secondaria, previa raccomandazione dell'Istituto di Politica Educativa (I.E.P.). In questo ambito si fa ricorso in particolare alla competenza e all'assistenza scientifica del comitato di sorveglianza dell'articolo 39.
Articolo 32
Formazione delle Forze di Sicurezza
Il curriculum della Scuola degli ufficiali e della Scuola dei poliziotti della polizia ellenica, nonché della Scuola dei cadetti delle guardie costiere, comprende una formazione sulla protezione del benessere degli animali da compagnia.
Articolo 33
Ulteriori disposizioni in materia di protezione degli animali
- In base all'interesse dell'animale, il pubblico ministero competente sottrae temporaneamente o definitivamente l'animale da compagnia o di altra categoria dal possesso del trasgressore del c. e' e g' del par. 1 dell'articolo 9 e dell'articolo 24 e l'animale viene consegnato ad un rifugio per animali randagi. Il pubblico ministero può vietare all'autore del reato di acquistare un altro animale. Soprattutto per ca. b' del par. 1 dell'articolo 24, la rimozione è definitiva. Il trasgressore è tenuto a sostenere le spese connesse al ripristino della salute dell'animale, alle cure veterinarie e al suo sostentamento, come risultanti dai documenti e certificati dal comune competente. L'allontanamento temporaneo dell'animale da compagnia può essere deciso in situazioni eccezionali dagli organi di controllo e verifica delle violazioni del par. 6 dell'articolo 3.
- Fatte salve disposizioni più rigorose, il pubblico ministero competente, al ricevimento di una pubblicazione o di una denuncia, può, con l'autopsia sul posto e l'assistenza di un veterinario del distretto interessato, determinare le condizioni prevalenti in qualsiasi rifugio, habitat o canile per animali randagi . Qualora tali condizioni non siano conformi alla presente, nonché alle disposizioni particolari che regolano il funzionamento delle predette strutture, potrà, con provvedimento provvisorio, determinare le misure che dovranno essere adottate dal responsabile del funzionamento delle strutture il rifugio, l'habitat o il vivaio e il periodo entro il quale deve conformarsi.
CAPITOLO XIV
SANZIONI
Articolo 34
Sanzioni penali
1. Il traffico illecito di animali da compagnia ai sensi del presente articolo è punito con la reclusione pari ad almeno un (1) anno e con la multa fino a trecentosessanta (360) quote giornaliere, ciascuna delle quali fissata da da dieci (10) a cinquanta (50) euro.
2. I delinquenti del c. e' e il primo comma del c. g' del par. 1 dell'articolo 9, di ca. c' e d' del par. 10 dell'articolo 8, del par. 4 dell'articolo 22, nonché del c. a' del par. 1 dell'articolo 24 sono puniti con la reclusione pari ad almeno un (1) anno e con la multa fino a trecentosessanta (360) quote giornaliere, il cui importo è fissato da dieci (10) a cinquanta ( 50) euro. Violatori del par. 5 dell'articolo 23 e c. b' del par. 1 dell'articolo 24 sono puniti con la reclusione fino a dieci (10) anni e con la multa fino a cinquecento (500) quote giornaliere, il cui importo è fissato da cinquanta (50) a cento (100) ) euro.
3. Violatori dell'articolo 23, ad eccezione del comma. 5, è punito con la reclusione fino a due (2) anni e con la multa fino a trecentosessanta (360) quote giornaliere, il cui importo è fissato da dieci (10) a cinquanta (50) quote giornaliere. euro.
4. Trasgressori del par. 5 dell'articolo 9, nonché il furto di qualsiasi animale da compagnia, sono puniti con la reclusione fino a sei (6) mesi e con la multa fino a trecento (300) quote giornaliere, il cui importo ciascuna è fissato da dieci (10) a venti (20) euro. Il furto di un cane da caccia o di assistenza è punito con la reclusione fino ad un (1) anno e con la multa fino a trecentosessanta (360) quote giornaliere, ciascuna delle quali da dieci (10) a cinquanta (50) ) euro.
5. Violatori degli articoli 3, 4, 7, 9, 10 e 11 della legge. 2017/1992 (A' 31) sono puniti con le sanzioni previste dal co. 2.
6. Nei casi di cui al par. da 1 a 5, il verbale di certificazione della violazione redatto da un'autorità competente è trasmesso entro dieci (10) giorni al Comune competente per l'irrogazione delle sanzioni amministrative e delle sanzioni pecuniarie prescritte.
7. Nei casi dei reati previsti dalla presente legge, qualsiasi associazione di beneficenza o organismo di beneficenza senza scopo di lucro, operante a livello locale o nazionale e iscritto nel Registro delle associazioni e organizzazioni di beneficenza dell'EMZS, può comparire autonomamente, indipendentemente dal fatto che sia ha subito danni materiali, esclusivamente a corredo dell'accusa. La relativa dichiarazione può essere resa sia in fase istruttoria che in udienza, ai sensi dell'articolo 84 del codice di procedura penale (legge 4620/2019, A' 96).
Articolo 35
Sanzioni amministrative
- Per le violazioni di tale norma sono irrogate le seguenti sanzioni amministrative:
a/a MULTA PER VIOLAZIONE E ALTRE SANZIONI
1 Inosservanza, da parte del proprietario degli animali, delle norme per la loro protezione e buon trattamento e inosservanza, da parte sua, delle particolari prescrizioni del par. 2 dell'articolo 2, al fine di garantire il loro benessere Articolo 2 par. 2 1.000 euro
2 Mancata marchiatura e registrazione di cani e gatti allevati, riprodotti o messi in vendita, nonché mancata registrazione delle modifiche dei loro dati e dei dati della madre Articolo 4 co. 3 3.000 euro
3 Mancata informazione completa e precisa dell'EMZS da parte di un veterinario Art. 4 cpv. 6.300 euro
4 Falsa registrazione di un veterinario nell'EMZS in merito alla sterilizzazione dell'animale da compagnia o all'invio di materiale genetico all'EFAGYZS Art. 4 par. 62.000 euro
5 Mancata tenuta del libretto sanitario elettronico o del passaporto aggiornato degli animali da compagnia destinati all'allevamento o alla riproduzione o alla vendita Art. 8 co. 2.1.000 euro per il primo animale, maggiorati del 10% per ogni successivo
6 Allevamento, riproduzione o commercio di animali da compagnia in violazione del co. 1,2,3 e 4 dell'articolo 8 Articolo 8 par. 1, 2, 3 e 4 3.000 euro
7 Mancata tenuta dei registri per ciascuna femmina riproduttiva da parte dell'allevatore Art. 8 cpv. 6 1.000 euro per il primo animale, maggiorati del 10% per ogni successivo
8 Fecondazione delle cagne riproduttrici prima del secondo ciclo estrale e prima che siano trascorsi nove (9) mesi dall'ultimo parto Articolo 8 par. 7 2.000 euro per il primo animale, maggiorati del 10% per ogni successivo
9 Riproduzione dopo il nono anno di età dell'animale, nonché riproduzione dello stesso animale più di sei (6) volte nel corso della sua vita Articolo 8 par. 8 2.000 euro per il primo animale, maggiorati del 10% per ogni successivo
10 Riproduzione di animali da compagnia le cui caratteristiche anatomiche e fisiologiche o comportamentali possono, a seconda della specie e della razza, rivelarsi dannose per la salute e il benessere dell'animale da compagnia riproduttivo femmina e della sua progenie Articolo 8 par. 9 3.000 euro per il primo animale, maggiorati del 10% per ogni successivo
11 Vendita di cani e gatti di età inferiore a dodici (12) settimane.
Vendita di cani e gatti in spazi pubblici all'aperto, compresi mercati all'aperto, nonché in negozi online che non appartengono ad aziende di allevamento, allevamento e commercio di animali domestici che operano legalmente L'articolo 8 par. 10 ca. a', b', e' ed f) 4.000 euro per animale venduto
12 Importazione e commercio di cani mutilati Articolo 8 co. 10 ca. c' 2.000 euro per animale
13 Allevamento di cani mutilati L'articolo 8 co. 10 ca. d' 1.000 euro per animale
14 Annunci online o stampati a) per l'accoppiamento di animali da compagnia oppure b) per la vendita di cani e gatti, purché non soddisfino le condizioni del par. 13 dell'articolo 6 o c) per l'adozione di animali randagi se non soddisfano le condizioni del par. 14 dell'articolo 6 Articolo 8 par. 11, 12, 13 e 14 1.000 euro
15 Ingresso nel territorio greco di un animale da compagnia sprovvisto di etichetta elettronica o proveniente da strutture che non soddisfano i requisiti del Regolamento (UE) 2019/2035 Articolo 8 par. 15.500 euro
16 Mancata marcatura e registrazione tempestiva di un cane o gatto o dichiarazione della perdita di 1 animale da compagnia, nonché mancata registrazione nell'EMZS di tutti i dati perduti relativi al proprietario o all'animale da compagnia e eventuali modifiche degli stessi Articolo 9 , par. 1, ca. b' e c' 300 euro
17 Mancata sterilizzazione di un cane o gatto o di invio di un campione del loro materiale genetico a EEGYZS Articolo 9 par. 1 ca. un'1.000 euro
18 Inosservanza delle norme per il benessere dell'animale da compagnia o della visita veterinaria dell'animale o della sua vaccinazione annuale, nonché mutilazione dell'animale senza motivo medico Articolo 9 par. 1 ca. d', e' e i' 1.000 euro
19 Inesistenza del passaporto aggiornato Articolo 9 co. 1 ca. a 300 euro
20 Mancata pulizia immediata dell'ambiente dalle deiezioni dell'animale Art. 9 co. 1 ca. h 100 euro
21 Inosservanza delle norme per la passeggiata sicura del cane Causa di danni da parte del cane Mancata adozione di misure atte ad impedire che il cane esca dalla proprietà del proprietario o del guardiano o del tutore Articolo 9 par. 2 e par. 3 ca. a', b', c' 300 euro
22 Soggiorno permanente di un gatto in gabbia Articolo 9 par. 4.300 euro
23 Rimozione del mezzo elettronico di marcatura da un animale da compagnia, senza motivo medico Art. 9 par. 5 3.000 euro e revoca dell'abilitazione professionale del veterinario per due (2) anni
24 Non avere il passaporto aggiornato o una copia del libretto elettronico del cane da caccia durante qualsiasi spostamento dell'animale Articolo 9 par. 6.500 euro
25 Invio inesatto di materiale genetico di un animale da compagnia da parte di un veterinario a EFAGYZS Articolo 14 2.000 euro e, in caso di recidiva della violazione, ritiro della licenza professionale del veterinario per un (1) mese
26 Inosservanza delle norme assistenziali, sanitarie e di polizia sulla quiete pubblica per gli animali domestici tenuti in case e appartamenti unifamiliari Detenzione di più di tre (3) animali domestici in un appartamento plurifamiliare, ove la normativa vieti la detenzione di più animali Art. 15 par. 2, 3 e 4 500 euro per animale
27 Circolazione di cani e gatti in violazione del par. 1, 2 e 3 dell'articolo 17 L'articolo 17 par. 1, 2 e 3 500 euro per animale
28 Trasportare un animale domestico sui mezzi pubblici senza osservare quanto previsto al par. 4 dell'articolo 17 L'articolo 17 par. 4.300 euro per animale
29 Mancato smaltimento delle gabbie speciali necessarie per il trasporto di grandi animali da compagnia ai passeggeri delle navi Articolo 18 par. 15.000 euro
30 Trasporto di animali domestici in violazione del par. 2, 4, 6 e 10 dell'articolo 18 Articolo 18 par. 2, 4, 6 e 10.500 euro per animale
31 Inosservanza, da parte dei gestori/proprietari delle compagnie navali di linea, dell'obbligo di inserire nel sistema di prenotazione dei biglietti il relativo campo di registrazione dei dati di marcatura/identificazione degli animali da compagnia da trasportare, nel rispetto del numero di gabbie disponibili. Articolo 18 par. 75.000 euro
32 Trasporto di animali domestici nella zona bagagli degli autobus KTEL, turistici e altri autobus Articolo 18 par. 6 1.000 euro
33 Mancata adozione da parte dei soggetti responsabili di misure adeguate per impedire l'accesso dei randagi ai rifiuti Articolo 20 1.000 euro
34 Organizzazione di una mostra con animali da compagnia senza permesso Articolo 22 cpv. 1 5.000 euro al giorno dell'evento
35 Causare paura o dolore ad un animale da compagnia durante una manifestazione o non vigilare direttamente un animale da compagnia durante una manifestazione o non usare la museruola o allontanare da una manifestazione un animale da compagnia che mostra un comportamento aggressivo Articolo 22 par. 2.1.000 euro per animale
36 Presentazione di un animale mutilato per la partecipazione ad una mostra e sua accettazione da parte del responsabile che la organizza Articolo 22 co. 4 1.000 euro per animale
37 Mancato possesso di copia stampata del libretto elettronico o del passaporto aggiornato dell'animale da compagnia partecipante ad una mostra Art. 22 co. 3 1.000 euro per il primo animale, maggiorati del 10% per ogni successivo
38 Partecipazione di un animale ad un programma o ad uno spettacolo tenuto in un circo o da una compagnia con un programma vario Articolo 23 par. 1 30.000 euro per ogni animale detenuto
39 Partecipazione di animali di qualsiasi specie alle mostre ed alle altre attività connesse del primo comma del co. 2 dell'articolo 23 Articolo 23 par. 2 primo comma 20.000 euro per ciascun animale detenuto
40 Impiego dell'animale in un'esposizione pubblica all'aperto allo scopo di trarne un profitto economico o nell'ambito del rispetto di tradizioni popolari o locali senza osservare le condizioni prescritte o come premio in lotterie, lotterie e concorsi Art. 23 co. 2 comma secondo, par. 3 e par. 10 10.000 euro per ogni animale utilizzato
41 Allevamento, addestramento e partecipazione di un animale a qualsiasi tipo di combattimento Articolo 23 co. 5 primo comma 40.000 euro per ogni animale
42 Allevamento, esportazione o utilizzo di cane o gatto o equino o roditore o specie di donnola (mustela putorius furo) per la produzione di pellicce, cuoio, carne o per la preparazione di sostanze farmaceutiche o di altro tipo Articolo 23 co. 5 comma secondo 50.000 euro per ciascun animale
43 Maltrattamenti, maltrattamenti e crudeltà nei confronti di qualsiasi specie di animale (restrizione attiva e non iatrogena dei normali movimenti, metodi di addestramento inammissibili,
lavoro non destinato alla specie animale, allevamento illegale, lesioni dolose con semplice danno fisico, abbandono) art. 24 co. 1 ca. a' e l'articolo 9 par. 1 ca. g' da 5.000 a 15.000 euro per ciascun animale, a seconda della gravità del reato
44 Uccisione, tortura di animali mediante inflizione intenzionale di forti dolori fisici o esaurimento fisico pericoloso per la loro salute, in particolare mediante avvelenamento, strangolamento, impiccagione, soffocamento/soffocamento, ustioni, shock termico, scossa elettrica, congelamento, schiacciamento, mutilazione (non terapeutico), sparatoria (ferire o uccidere un animale), volontaria lesioni (gravi, lesioni personali pericolose), lotta tra animali, cavalcata di animali, abuso sessuale di animali mediante l'uso di oggetti per il piacere sadico dell'autore del reato, abbandono di animali appena nati, nonché vendita, commercio e presentazione - traffico via Internet di qualsiasi materiale audiovisivo, in cui qualsiasi tipo di rapporto sessuale con animali, nonché ogni atto di violenza o di uccisione di piccoli animali a scopo di profitto e gratificazione sessuale di persone che frequentarli o parteciparvi
Articolo 24 par. 1 ca. b e par. 2 Da 30.000 a 50.000 euro per ogni animale e per ogni incidente
45 Abbandono di un animale ferito a seguito di un incidente stradale Articolo 24 par. 3.500 euro
46 Rifiuto o ostacolo in qualsiasi modo al controllo effettuato dagli organi competenti attestanti violazioni nell'esercizio dei compiti di controllo, nonché il mancato o il conferimento di informazioni e dati falsi, incompleti o inesatti 500 euro
2. Le sanzioni di cui sopra costituiscono entrate dei comuni entro i confini amministrativi dei quali è accertata la violazione.
3. In caso di recidiva la sanzione è ogni volta raddoppiata. Ai trasgressori degli articoli 8, 22 e 23 verrà inoltre revocata la licenza per un periodo da un (1) mese a un (1) anno. Gli organi competenti all'accertamento delle violazioni sono quelli di cui al par. 6 dell'articolo 3.
4. L'attestazione di violazione deve indicare: (a) l'autorità competente e il termine per ricorrere alla stessa, ai sensi del comma. 5, (b) la violazione e l'articolo di legge a cui si riferisce e (c) l'importo della sanzione. L'atto attestante la violazione è notificato al trasgressore e copia è trasmessa immediatamente all'autorità competente, ai sensi del co. 6, principio.
5. Le contestazioni contro l'atto di accertamento della violazione devono essere presentate al responsabile dell'autorità il cui organismo ha accertato l'atto, entro cinque (5) giorni lavorativi. La decisione con la quale vengono esaminate le eccezioni deve essere pienamente motivata, con riferimento ai fatti e agli episodi concreti. Tale decisione è notificata all'autorità competente di cui al par. 6.
6. Se non vengono sollevate eccezioni o se queste vengono respinte, la sanzione pecuniaria è irrogata senza ritardo, con decisione del responsabile dell'economato del comune nel cui perimetro è stata commessa la violazione. Trascorso il termine di cui sopra, la sanzione viene confermata per intero dalla cassa del Comune e riscossa ai sensi del Codice della Riscossione delle Entrate Pubbliche (n.d. 356/1974, A' 90).
7. Soprattutto per la violazione del c. a' e b' del par. 1 dell'articolo 9 in merito alla mancata sterilizzazione o invio del materiale genetico dell'animale e alla mancata marcatura e registrazione dell'animale da compagnia entro il termine, il provvedimento di irrogazione della sanzione è emesso dal comune competente, certificato dal servizio cassa e riscosso secondo le modalità disposizioni del codice sulla riscossione delle entrate pubbliche.
8. In caso di violazione persistente, l'organo competente che la accerta, fissa un termine congruo per la sua rimozione e, se il trasgressore non ottempera, irroga una nuova sanzione dopo ogni nuova accertamento della violazione.
9. I proventi derivanti dalle sanzioni previste dalla presente legge sono iscritti separatamente in un conto speciale (ALE) del bilancio comunale e sono destinati esclusivamente al miglioramento dei ricoveri e delle cliniche veterinarie comunali, all'istituzione di nuovi e al trattamento delle spese. derivanti dall’attuazione della presente legge.
10. Paragrafi da 2 a 9 non si applicano nei casi di accertamento, nell'ambito del controllo doganale, di violazioni del c. c del par. 10 o del par. 15 dell'articolo 8, o par. 6 dell'articolo 17. In questi casi, le sanzioni pecuniarie di cui al par. 1 sono imposti e riscossi dall'autorità doganale competente, in conformità con le disposizioni di legge. 2960/2001 (A'265).
Articolo 36
Registro dei trasgressori
Nel Registro dei delinquenti del par. 24 dell'articolo 2 elenca coloro che sono stati condannati in via definitiva per violazione del primo comma del c. g' del par. 1 dell'articolo 9, di ca. c' e d' del par. 10 dell'articolo 8, del par. 4 dell'articolo 22, del par. 5 dell'articolo 23 e par. a' e b' del par. 1 dell'articolo 24. Gli iscritti nel suddetto Registro non sono ammessi nell'EMZS come proprietari o sponsor di animali da compagnia o gestori di una persona giuridica, né possono assumere una posizione volontaria o non volontaria dalla quale possano influenzare la benessere di un animale, incluso ma non limitato al lavoro in un santuario, zoo o struttura per l'allevamento, per un periodo di almeno dieci (10) anni dalla condanna penale definitiva, a meno che la sanzione inflitta è più lunga. In caso di assoluzione irrevocabile l'iscrizione viene cancellata.
CAPITOLO IE
RACCOLTA, SEPOLTURA E CREMAZIONE DI ANIMALI MORTI
Articolo 37
Raccolta, sepoltura e cremazione degli animali morti
1. I servizi preposti alla pulizia delle strade della rete nazionale, provinciale e urbana hanno l'obbligo di rimuovere gli animali morti dalle strade e dai marciapiedi e di provvedere alla loro cremazione o sepoltura sanitaria, secondo le disposizioni della normativa nazionale e urbana. Legislazione dell'UE. Prima della cremazione o sepoltura degli animali viene informato il comune competente o il veterinario convenzionato delle società concessionarie delle autostrade nazionali, ove esistente, al fine di accertare eventuali violazioni della presente. Nel caso di un animale dominante, il suo proprietario viene informato.
2. Le operazioni di smaltimento degli animali morti, quali cremazione e discarica, sono effettuate in conformità alla normativa nazionale e comunitaria applicabile.
3. I crematori e i cimiteri di animali sono istituiti e gestiti da enti locali e loro associazioni, nonché da persone fisiche, che soddisfano i requisiti di autorizzazione ambientale previsti dalla legge. 4014/2011 (A'209). Secondo la legge, gli enti locali possono anche stipulare contratti con crematori e cimiteri di animali privati. 4412/2016 (A' 147).
CAPITOLO 16
APPLICAZIONE DELLA LEGGE
Articolo 38
Competenza del Mediatore
Il Difensore civico è responsabile della mediazione dei diritti degli animali e del rispetto della legislazione pertinente.
Articolo 39
Comitato speciale di monitoraggio
1. Con provvedimento del Ministro dell'interno è istituito un Comitato speciale di monitoraggio, composto da sette membri, con durata di cinque anni, con possibilità di rinnovo. Il Comitato è composto dal Presidente, persona di riconosciuta autorità, e da altri sei (6) membri effettivi come segue:
(a) un (1) rappresentante dell'Associazione Veterinaria Panellenica,
(b) un (1) rappresentante di associazioni di beneficenza o organizzazioni di beneficenza senza scopo di lucro, registrate nel sottoregistro delle associazioni e organizzazioni di beneficenza del par. 23 dell'articolo 2 e hanno azione pluriennale e offerta riconosciuta,
(c) un (1) rappresentante del Difensore civico,
(d) due (2) rappresentanti dell'Unione Centrale dei Comuni della Grecia (K.ED.E.) e
e) il capo del dipartimento per la protezione degli animali domestici della direzione per l'organizzazione e il funzionamento del governo locale del Ministero dell'interno.
2. I rappresentanti delle associazioni di beneficenza o degli enti di beneficenza senza scopo di lucro, in particolare, sono eletti mediante votazione elettronica tra tutte le associazioni di beneficenza e gli organismi senza scopo di lucro iscritti nel Sottoregistro delle Associazioni e Organismi di beneficenza del par. 23 dell'articolo 2 e la cui amministrazione è avvenuta sulla base di incarichi di legge.
3. Il Comitato del par. 1 ha le seguenti responsabilità:
(a) Monitoraggio dell'attuazione di ciò.
(b) Il suPporto scientifico delle autorità competenti per l'attuazione e il controllo dell'attuazione della normativa in materia di protezione degli animali da compagnia, mediante la predisposizione di studi e l'elaborazione di proposte con cadenza periodica o su specifica richiesta.
(c) La preparazione di studi, rapporti e relazioni, nonché la stesura di proposte alle autorità competenti per l'adozione della pianificazione operativa adeguata, l'attuazione delle procedure, dei protocolli e delle migliori pratiche internazionali necessari, e in generale la attuazione di misure efficaci per risolvere i problemi nel campo della protezione degli animali domestici.
(d) Fornire pareri alle autorità competenti su singole questioni relative alla protezione degli animali da compagnia.
(e) La presentazione di proposte al Ministero dell'Interno e a qualsiasi altro ministero competente per la valutazione e il miglioramento di ciò.
Articolo 40
Responsabile per le questioni relative agli animali domestici - Procedura di modifica dell'Organizzazione del Servizio Interno dei Comuni
1. Ciascun comune deve designare un dipendente o vicesindaco o consulente autorizzato responsabile per le questioni relative agli animali domestici, incaricato di garantire l'ordinata attuazione del programma di gestione degli animali randagi.
2. Fatto salvo l'articolo 10 del n. 3584/2007 (A' 143) e soprattutto per gli obblighi da questo derivanti, la modifica dell'Organizzazione del Servizio Interno dei Comuni è approvata dalla Commissione Finanze su proposta della Giunta Esecutiva. Il parere del Consiglio di Servizio è fornito entro un (1) mese dalla richiesta, altrimenti si presume il suo assenso.
Articolo 41
Indicatori chiave di prestazione
1. Il Dipartimento per la protezione degli animali domestici della Direzione per l'organizzazione e il funzionamento degli enti locali del Ministero dell'interno, in qualità di autorità competente per la vigilanza sull'attuazione del programma di raccolta e gestione degli animali domestici randagi da parte dei comuni, può determinare Indicatori chiave di prestazione per il monitoraggio dell'applicazione dei programmi operativi di ciascun comune, previa approvazione del Comitato speciale di monitoraggio dell'articolo 39.
2. I Key Performance Indicators, definiti entro e non oltre due (2) mesi prima dell'inizio di ogni anno, includono obiettivi assoluti, nonché dati comparativi rispetto all'anno precedente. Ogni anno i comuni devono pubblicare una relazione annuale con i risultati in termini di indicatori chiave di prestazione.
Articolo 42
Valutazione dell'applicazione
Nel quinto anno dall'entrata in vigore della presente legge si procederà ad una valutazione complessiva al fine di migliorare le singole disposizioni o rivedere il quadro complessivo per il benessere degli animali da compagnia. Il processo di valutazione inizia con una proposta del comitato di monitoraggio dell'articolo 39 ed è seguito da un'ampia consultazione con tutti gli organismi coinvolti.
CAPITOLO IZ
ALTRE IMPOSTAZIONI
Articolo 43
Concessione ad associazioni di beneficenza ed enti di beneficenza senza scopo di lucro - Modifica del par. 1A dell'articolo 202 della legge 3463/2006
Al par. 1A dell'articolo 202 della Legge 3463/2006 (A' 114), riguardante la possibilità di erogare contributi finanziari con deliberazione del consiglio comunale, si aggiungono ca. vii, come segue:
"vii. Nelle associazioni per la protezione degli animali o nelle organizzazioni senza scopo di lucro per la protezione degli animali, che hanno sede nel relativo comune e sono iscritte nel sottoregistro delle associazioni e organizzazioni per il benessere degli animali del Registro nazionale degli animali da compagnia (EMZS), che è conservato presso
Ministero della governance digitale. Un'ulteriore condizione per questa sovvenzione è la preparazione di un piano d'azione pertinente da parte dell'associazione o organizzazione per il rispettivo comune e la sua approvazione da parte del comitato di monitoraggio composto da cinque membri del programma operativo per la gestione degli animali domestici randagi e la prevenzione della creazione di nuovi animali domestici. animali randagi del comune di riferimento. Alle stesse condizioni, anche i sindacati e le organizzazioni di cui sopra possono ricevere un contributo dalla regione interessata, purché operino entro i suoi confini."
Articolo 44
Certificazione di competenza professionale degli addestratori cinofili
La competenza professionale degli addestratori di cani, ad eccezione degli addestratori di cani da lavoro delle forze armate e delle forze di sicurezza, è certificata dall'Organizzazione nazionale per la certificazione delle qualifiche e dell'orientamento professionale, secondo la legge. 4763/2020 (A'254).
PARTE II
AUTORIZZANTE, TRANSITIVO, FINALE
E DISPOSIZIONI ABROGATE DELLA PARTE A
Articolo 45
Disposizioni autorizzative
- Con decisione congiunta dei Ministri dell'Interno e della Governance digitale, le condizioni per la creazione e il funzionamento dell'EMZS e dei suoi sottoregistri, inclusa la Piattaforma panellenica per l'adozione di animali randagi, il contenuto specifico di ciascun sottoregistro e i campi in essa contenuti, le tematiche legate alla procedura sono regolamentate certificazione e concessione di un codice di accesso agli utenti certificati e a coloro che accedono a EMZS, le tematiche trasferimento dei dati dal Registro esistente, la procedura e le condizioni per la registrazione dei dati, i documenti giustificativi necessari, nonché ogni altra questione rilevante.
- Con decisione congiunta dei Ministri dell'Interno e dello Sviluppo rurale e dell'Alimentazione, le specifiche e le attrezzature delle strutture cliniche veterinarie disponibili per la sterilizzazione, la marcatura e la registrazione degli animali randagi da parte di veterinari volontari, la procedura e la durata del loro smaltimento, e ogni altro questione correlata.
- Con decisione del Consiglio Comunale di ciascun Comune, le categorie dei gruppi sensibili e vulnerabili del par. 13 dell'articolo 4 e per definire il reddito o altri criteri per la marchiatura gratuita, l'iscrizione all'EMZS, la sterilizzazione e la vaccinazione degli animali da compagnia (cani e gatti). Inoltre, con decisione del Consiglio Comunale, gli importi di ca. g' del par. 1 dell'articolo 9 o da ridurre specificatamente per le categorie vulnerabili del primo comma. Con la stessa delibera si potrà stabilire un importo aggiuntivo per le spese di vitto e alloggio che dovrà essere corrisposto per ogni mese di alloggio dal proprietario che consegna il proprio animale al Comune.
- Con decisione del Ministro dello sviluppo rurale e dell'alimentazione, le caratteristiche anatomiche e fisiologiche o le caratteristiche del comportamento di un animale che potrebbero rivelarsi dannose per la salute e il benessere della femmina riproduttiva da compagnia e della sua progenie vengono determinate e stabilite riproduzione inammissibile.
- Con decisione del Comitato Esecutivo del Comune, previo parere del Comitato dei cinque membri del par. 8 dell'articolo 10, sono disciplinate le modalità di determinazione della densità della popolazione di animali randagi nell'area di reintroduzione e sono delimitate le aree in cui non è consentita la loro reintroduzione.
- Con decisione congiunta dei Ministri dell'Interno e delle Finanze, emessa entro tre (3) mesi dalla pubblicazione della presente, le risorse, la procedura, i criteri e le modalità di finanziamento dei comuni, dei partenariati intercomunali e dei collegamenti dei comuni ai fini di attuazione sono determinate del presente, nonché ogni altra questione connessa.
- Con decisione del Ministro dell'Interno, emessa annualmente, viene determinato l'importo del finanziamento ricevuto da ciascun comune per l'attuazione delle azioni previste, tenendo conto, tra le altre cose, della prestazione di ciascun comune in termini di attuazione delle obiettivi del suo programma operativo. In caso di grave inosservanza delle disposizioni del presente regolamento, è possibile imporre, con decisione del Ministro dell'Interno, su raccomandazione della Commissione Speciale di cui all'articolo 39, una trattenuta su parte dell'importo delle Risorse Autonome Centrali ( KAP) a cui ha diritto il Comune, che può ammontare ad un importo corrispondente fino a due (2) mesi su base annua.
- Con decisione del Ministro delle Finanze, l'importo della sovvenzione una tantum ricevuta dall'IIVEAA è determinato, ai sensi del par. 4 dell'articolo 13 e ogni altra questione rilevante.
- Con decisione del Ministro dell'Interno, previa approvazione del Consiglio di amministrazione dell'IIVEAA, vengono determinati i dettagli per l'invio di un campione del materiale genetico dell'animale da compagnia all'EFAGYZS da parte di un proprietario di cane o gatto che non abbia desiderano sterilizzare l'animale e qualsiasi altra questione rilevante. Con analoga decisione l'importo del corrispettivo elettronico di cui al par. 2 dell'articolo 14 e di ampliare le categorie di proprietari di animali domestici che hanno l'obbligo di inviare a EFAGYZS un campione del materiale genetico del proprio animale.
- Con provvedimento del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti vengono definite le specifiche che devono soddisfare le costruzioni per il trasporto di animali da lavoro, quali rimorchi o gabbie sopra o all'interno della carrozzeria del veicolo.
- Con decisione congiunta dei Ministri dell'Interno e della Governance digitale, sono determinati i dettagli tecnici per lo sviluppo, il funzionamento e il supporto dell'applicazione digitale dell'articolo 25, nonché le condizioni e la procedura per l'accesso ad essa da parte delle autorità competenti di cui all'articolo 3.
- Con decisione congiunta dei Ministri delle Finanze e dello Sviluppo Rurale e dell'Alimentazione, vengono determinate le norme sanitarie veterinarie e le condizioni generali per prevenire il rischio di invasione del paese o di fuga di malattie epizootiche.
- Con decisione congiunta dei Ministri dell'Interno e dello Sviluppo rurale e dell'Alimentazione, le specifiche questioni riguardanti la procedura, gli strumenti, i documenti giustificativi necessari e ogni altro dettaglio per l'autorizzazione dei rifugi per animali, secondo quanto previsto dagli articoli 28 e 29 , nonché le sanzioni amministrative irrogate in caso di loro violazione. Le sanzioni possono consistere in una multa compresa tra cinquecento (500) euro e cinquemila (5.000) euro e/o la chiusura temporanea dei rifugi per un massimo di sei (6) mesi. In caso di recidiva può essere imposta la chiusura definitiva del rifugio.
- Con deliberazione del Consiglio comunale vengono determinate le regole e gli orari di apertura dei parchi cani recintati ubicati nel territorio di ciascun comune, la separazione dei cani di piccola e grande taglia per l'ingresso nei parchi, il numero massimo di cani per accompagnatore e ogni altra questione rilevante. per il buon funzionamento dei parchi per cani recintati.
- Con decisione congiunta dei Ministri dell'Ambiente e dell'Energia e dell'Interno, i termini e le condizioni per delimitare le aree nelle aree di caccia controllate, in cui sono consentiti l'addestramento dei cani e le gare di abilità di caccia con cani, al di fuori delle aree determinate dalla procedura dell'articolo 57 di n. 2637/1998 (A'200).
- Con decisione congiunta dei Ministri dell'Interno e dell'Istruzione e degli Affari religiosi potrà essere determinato il contenuto più specifico dei programmi di cui all'articolo 31, nonché le modalità, i criteri, la procedura e l'importo del loro finanziamento.
- Con decisione del Ministro dell'Interno, le specifiche questioni riguardanti le modalità e la procedura di riscossione, saltimento e riadeguamento delle sanzioni pecuniarie di cui al par. 1 e 2 dell'articolo 35 e ogni altra questione rilevante.
- Con decisione del Ministro dell'Interno, emessa entro sei (6) mesi dalla pubblicazione della presente, vengono specificate le competenze del Comitato speciale di monitoraggio di cui all'articolo 39, vengono determinati i dettagli del suo funzionamento e ogni altra questione rilevante.
- Con decisione congiunta dei Ministri dell'Interno e della Governance digitale, è regolamentato ogni necessario dettaglio in merito all'elezione del rappresentante delle associazioni e delle organizzazioni per la protezione degli animali nel comitato di cui all'articolo 39.
Articolo 46
Disposizioni transitorie
1. Entro trenta (30) giorni dalla presentazione di una apposita richiesta da parte del Ministero della governance digitale, il Ministero dello sviluppo rurale e dell'alimentazione gli consegna la "banca dati elettronica online" esistente che comprende i codici di marcatura, i dettagli dei i proprietari e gli animali da compagnia di cui è in possesso dalla data in cui è stato incaricato della tenuta della “banca dati elettronica on-line” fino alla data della sua consegna al Ministero Governance digitale. Questo trasferimento non sospende gli obblighi del Ministero dello Sviluppo Rurale e dell'Alimentazione, né il suo accesso all'EMZS in conformità con le disposizioni scritte. Fino al trasferimento della base, continua ad operare presso il Ministero dello Sviluppo Rurale e dell'Alimentazione.
2. Fino all'entrata in funzione dell'EMZS, la marcatura e la registrazione di cani e gatti continuano ad essere effettuate sulla banca dati elettronica online del Ministero dello Sviluppo Rurale e dell'Alimentazione. I proprietari di cani e gatti che hanno già contrassegnato o stanno per contrassegnare i loro animali domestici sulla base esistente, possono, entro sei (6) mesi dall'inizio dell'attività dell'EMZS, compilare le proprie informazioni ai sensi dell'articolo 4 Nello stesso periodo le iscrizioni già registrate possono essere cancellate dai proprietari degli animali, purché non siano più in loro possesso o non siano più in vita.
3. Gli allevatori professionisti e dilettanti di cani e gatti devono, entro un periodo di sei (6) mesi dall'inizio dell'attività dell'EMZS, iscriversi nel sottoregistro degli allevatori professionisti e dilettanti.
4. Entro sei (6) mesi dalla pubblicazione della presente, i comuni devono apportare alla propria organizzazione interna di servizio, ai sensi dell'articolo 10 del Codice delle norme comunali e comunitarie, le modifiche necessarie per l'organizzazione e l'attuazione del programma di gestione degli animali randagi. Dipendenti (Legge 3584/2007, A' 143).
5. L'anno 2023 è definito come il primo anno di applicazione degli indicatori chiave di prestazione di cui all'articolo 41, e la loro pubblicazione da parte della Direzione dell'Organizzazione e del Funzionamento degli Enti Locali deve avvenire entro il 31.10.2022.
6. I rifugi funzionanti al momento della presente pubblicazione sono tenuti a rispettare le disposizioni degli articoli 28 e 29 fino al 31.3.2022. Le decisioni di chiusura dei ricoveri sono sospese fino alla suddetta data, salvo che non risulti da segnalazione degli organi competenti che è in pericolo la vita degli animali ospitati. I rifugi abilitati fino all'entrata in vigore della presente, sono tenuti a rispettare gli obblighi degli articoli 28 e 29 fino al 30.9.2023.
Articolo 47
Disposizioni finali e abrogative
1. Le presenti disposizioni non pregiudicano le altre disposizioni di leggi o convenzioni internazionali, ratificate con legge e che prevedono una maggiore tutela per qualsiasi specie di animale. Restano ferme anche le disposizioni del Libro Sesto del n.d. 86/1969 (A' 7) e gli atti normativi emanati sotto la sua autorità.
2. Laddove nelle disposizioni del presente documento si fa riferimento al Club Cinologico di Grecia, resta inteso che qualsiasi altra associazione, dopo la pubblicazione del presente documento, acquisisce lo status di membro della Federazione Cinologica Internazionale (Federation Cynologique Internationale ). Con decisione del Ministro dell'Interno viene istituita la registrazione di tale associazione presso l'International Kennel Federation.
3. Laddove nelle disposizioni del presente articolo si faccia riferimento al Cat Club Ellenico, resta inteso che qualsiasi altra associazione, dopo la pubblicazione del presente articolo, diviene membro della Federazione Internazionale dei Gatti (Federation Internationale Feline). Con decisione del Ministro dell'Interno viene istituita l'iscrizione di questa associazione alla Federazione Internazionale dei Gatti.
4. Le presenti restrizioni alla circolazione degli animali da compagnia non si applicano nei casi di applicazione dell'articolo 27 della legge. 4662/2020 (A 27).
5. Soprattutto in sede di attuazione dell'articolo 27 del n. 4662/2020, in caso di mancato allontanamento degli animali (compagni o produttivi) da un'area recintata, purché il proprietario degli stessi fosse dimostrabilmente in grado di allontanarli, il c. b' del par. 1 dell'articolo 24 del presente regolamento.
6. Dall'entrata in vigore del presente sono aboliti:
(a) L’articolo 12 del d.lgs. 44/2011 (A'110).
(b) gli articoli da 1 a 23 del n. 4039/2012 (A'15).
(c) Il par. 2 dell'articolo 4 e degli articoli 6 e 7 del n. 1197/1981 (A'24).
(d) Il par. 6 dell'articolo 44 del n. 4384/2016 (A'78).
(e) L'articolo 19 del n. 4674/2020 (A'53).
(f) Al n. 280262/3.12.2003 decisione congiunta dei Ministri dell'Interno, della Pubblica Amministrazione e del Decentramento e dell'Agricoltura (B' 1874).
(g) Qualsiasi disposizione generale o speciale contraria alle disposizioni del presente documento.
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