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Legge Regionale Emilia Romagna n. 5/2005 sul benessere animale
Legge inerente le modalità di corretta convivenza tra le persone e gli animali
La Regione Emilia-Romagna ha disciplinato con la LR 5/2005 "Le modalità di corretta convivenza tra le persone e gli animali, nel rispetto delle esigenze sanitarie, ambientali e di benessere degli animali, in particolare le modalità della detenzione, del commercio e dell'allevamento degli animali da compagnia, le condizioni di svolgimento degli spettacoli con animali, anche nei circhi, il controllo delle popolazioni di sinantropi."
Gli animali da compagnia
Sono gli animali tenuti dall'uomo senza fini produttivi o alimentari, compresi gli animali che svolgono attività utili come i cani per disabili, gli animali da pet-therapy, da riabilitazione, gli animali impiegati nella pubblicità e gli esemplari appartenenti alle specie esotiche.
Doveri nella custodia di un animale
Chiunque conviva con un animale da compagnia é responsabile della sua salute e del suo benessere e deve: - rifornire l'animale di cibo e di acqua in quantità sufficiente in tempi adeguati - assicurargli un adeguato livello di benessere fisico ed etologico - consentirgli un'adeguata possibilità di esercizio fisico - prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga - tutelarlo da aggressioni - assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora. In particolare è vietato allontanare dalla madre i cuccioli di cane e gatto al di sotto dei due mesi di età, tranne nel caso di necessità certificate dal veterinario curante. Il possesso e la detenzione di animali esotici deve avvenire nel rispetto della disciplina prevista dalle norme statali, dell'Unione Europea e della convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (CITES).
Vigilanza
La vigilanza sul benessere animale è svolta dalle Aziende Unità sanitarie locali, dalle Province e dai Comuni. La Giunta, regionale emanerà apposite indicazioni tecniche per l'applicazione della legge. La Regione istituisce e tiene aggiornato un archivio informatizzato dei cani morsicatori e dei cani con aggressività non controllata.
Definizioni delle strutture di commercio, allevamento, addestramento e custodia di animali da compagnia
Per strutture connesse al commercio di animali da compagnia si intendono le attività economiche, come i negozi di vendita di animali, le pensioni per animali, le attività di toelettatura e di addestramento. Sono escluse da tale definizione le strutture veterinarie pubbliche e private. Per "allevamento di cani e gatti" si intende la detenzione di cani e di gatti in numero pari o superiore a tre fattrici o dieci cuccioli l'anno. Per le altre specie di animali da compagnia, per "attività di allevamento" si intendono esclusivamente quelle esercitate a fini di lucro. Il venditore di animali da compagnia deve rilasciare all'acquirente un documento informativo attestante i bisogni etologici dell'animale venduto ed è tenuto a segnalare anche alla Azienda Usl competente la vendita di cani ed i dati anagrafici dell'acquirente.
Controllo degli infestanti nei sinantropi (sono gli animali che vivono a contatto con l'uomo in ambiente urbano, ad esempio topi, colombi)
Le Aziende Usl devono attivare programmi diretti allo studio delle popolazioni di colombi liberi urbani per evitarne una eccessiva proliferazione , la vigilanza e dispongono interventi per assicurare la pulizia e disinfezione di aree ed edifici. I Comuni realizzano e attivanopiani di controllo della popolazione e di informazione alla popolazione. La Regione definisce modalità, tempi e finanziamenti per la promozione di corsi di formazione o di aggiornamento sulle corrette metodologie di controllo degli animali infestanti rivolti al personale delle ditte.
Autorizzazioni
Il Comune autorizza l'apertura di attività economiche riguardanti gli animali da compagnia. L'autorizzazione è rilasciata dopo il parere favorevole espresso dal Servizio veterinario della Azienda Usl competente per territorio sulle strutture e le attrezzature utilizzate per l'attività. Le dimensioni dei box che ospitano i cani in queste strutture devono essere conformi ai requisiti minimi indicati nelle indicazioni tecniche della Regione, in conformità alle misure stabilite nell'Accordo 6 febbraio 2003. L'attività circense è autorizzata dal Comune in cui avviene la manifestazione, nel rispetto dei requisiti stabiliti dalla Regione.
Corsi di formazione
e Province riconoscono i corsi di formazione professionale sul benessere animale destinati ai responsabili delle strutture di commercio, allevamento, addestramento e custodia di animali da compagnia. Le spese di tali corsi sono a carico dei partecipanti.
Programmi di informazione e di educazione a tutela degli animali da compagnia
La Giunta promuove corsi di formazione o di aggiornamento sul benessere animale rivolti ai medici veterinari, al personale di vigilanza, alle associazioni di volontariato.
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