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Art. 28 Obbligo di raccolta degli escrementi
1. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo degli animali, con la sola esclusione dei non vedenti, hanno l’obbligo di raccogliere le deiezioni solide prodotte dagli stessi sul suolo pubblico (via, piazza, giardino o altro), in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo.
2. I proprietari o detentori di cani, con l’esclusione di quelli per la guida di non vedenti e da essi accompagnati, devono:
a) rimuovere tutti gli escrementi depositati dai propri cani;
b) portare al seguito la paletta, il sacchetto o ogni altro strumento raccoglitore specificatamente destinato all’uso, per una igienica raccolta e rimozione degli escrementi.
3. Il Comune favorisce la raccolta delle deiezioni canine attraverso opera di informazione e attivando in vari punti della città, distributori automatici di sacchetti, palette e cestini per la raccolta degli escrementi.
4. Il Comune provvede a realizzare spazi idonei alla sgambatura dei cani, distribuiti in maniera uniforme sul territorio comunale, segnalati con apposita cartellonistica e attrezzati con fontane e cestini per la raccolta dei rifiuti.
Da: Comune di Pisa, Sportello Tutela Diritti Animali
Regolamento Tutela Diritti Animali emanato dal Comune nel 2006, in vigore
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