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DIVIETI e REGOLE:
E' vietato condurre cani ed altri animali SENZA MUSERUOLA in luoghi pubblici (D.P.R. 320 del 1954 art. 83 commi C e D).
I cani e altri animali, nelle aree pubbliche, devono sempre essere accompagnati dai proprietari in grado di custodirli ed essere condotti al guinzaglio e con museruola.
E' vietato condurre cani o altri animali al guinzaglio da veicoli.
Il titolare di un pubblico esercizio può impedire l'accesso ai cani, essendo proprietà privata (es. negozi o anche taxi), come da disposizione del regolamento di polizia veterinaria.
E' vietato tenere animali all'aperto sprovvisti di un riparo che non abbia una protezione dal contatto col suolo, sia coperto su almeno tre lati e di altezza inferiore a metri 1,50.
E' vietato legare animali ad una catena di lunghezza inferiore a metri 4 ed in ogni caso insufficiente per consentire all'animale di raggiungere il riparo e il contenitore dell'acqua e del cibo. La catena deve essere apposta in maniera idonea ad evitare che l'animale rimanga impigliato in essa.
I detentori di cani devono apporre agli accessi una targhetta con la dicitura "Attenti al cane" (cm. 30 per cm. 20); devono provvedere a dotare le recinzioni con apposita rete a maglia fitta in modo da rendere impossibile il contatto con l'area pubblica; devono adottare tutti gli accorgimenti idonei ad evitare che gli animali possano causare molestia al vicinato.
CANI IN SPIAGGIA
L'Ordinanza balneare n.1/2005 (e precedenti) della regione E.R. vieta di condurre e far permanere qualsiasi tipo di animale in spiaggia, anche se munito di museruola e guinzaglio, ivi compresi quelli utilizzati dai fotografi o dai cine-operatori. Sono esclusi dal divieto i cani di salvataggio al guinzaglio impegnati per il servizio di salvamento, ed i cani guida per i non vedenti.
I concessionari hanno tuttavia facoltà, nell'ambito del proprio impianto e previa autorizzazione della Regione e delle autorità competenti sotto il profilo igienico-sanitario, di individuare aree debitamente attrezzate per l'accoglienza di animali domestici, salvaguardando comunque l'incolumità e la tranquillità dell'utenza balneare.
I Comuni, nelle zone di spiaggia libera, possono individuare con apposita ordinanza e previa comunicazione alla Regione, aree appositamente delimitate, segnalate ed attrezzate con l'indicazione contestuale dell'orario di utilizzo ove è consentito l'accesso con animali. Il proprietario del cane, dopo aver esibito il libretto sanitario e delle vaccinazioni dell'animale, può accedere in spiaggia avendo cura di tenerlo al guinzaglio o con la museruola e di provvedere alla pulizia immediata con paletta e sacchetto.
CANI NEI PARCHI
Anche nei PARCHI, sul cartello d'ingresso, sono esposte alcune regole che i proprietari dei cani devono rispettare e far rispettare al loro animale. Le feci dei cani vanno raccolte con l'apposita attrezzatura (paletta e sacchetto) in distribuzione presso gli ambulatori veterinari, i negozi che trattano articoli per l'alimentazione e la cura di animali d'affezione, nonchè presso appositi distributori automatici. (referente: AMIA - Tel. 0541/361211).
Esistono un REGOLAMENTO di POLIZIA VETERINARIA ed un REGOLAMENTO COMUNALE che stabiliscono i criteri con cui deve essere tenuto un cane.
Ad esempio: * deve essere iscritto all'Anagrafe Canina e codificato con microchip sottocutaneo; * deve poter disporre di sufficiente spazio per muoversi; * se esce con il proprietario può essere lasciato sciolto ma deve avere la museruola oppure può essere portato al guinzaglio senza di essa. * a mare della ferrovia, nel periodo giugno - settembre il cane va tenuto al guinzaglio con la museruola.
CANI PERICOLOSI
E' stata riadottata, con una serie di correzioni e integrazioni, l'ordinanza, emanata dal sindaco nel dicembre scorso, che stabiliva il divieto di introdurre sul territorio comunale cani cuccioli o adulti appartenenti alle razze canine ritenute pericolose. Fra le novità della nuova ordinanza, l'esclusione del cane corso dalle razze sottoposte al provvedimento. Rimangono invece interessate le altre razze. La nuova ordinanza, inoltre, precisa che il divieto si riferisce alla permanenza stabile, mentre è consentita l'introduzione temporanea di tali cani nel territorio comunale per fini sanitari, di transito, e per motivi personali e/o familiari. Viene inoltre specificato che sono vietati il commercio, l'allevamento e la riproduzione ai fini commerciali.
Non è più previsto l'obbligo di museruola quando i cani vengono portati fuori, mentre è confermato l'obbligo di tenerli a guinzaglio corto. Infine è prevista la possibilità di deroghe a quanto stabilito dall'ordinanza nel caso in cui l'aspirante proprietario di un cane appartenente alle razze considerate pericolose sottoscriva un codice di comportamento. Tale codice prevede il possesso di alcuni requisiti: la disponibilità di un'area privata recintata a disposizione del cane; la presenza all'interno dell'area privata di un box o di un'area recintata adibita esclusivamente alla detenzione del cane; una recinzione di altezza adeguata alle dimensioni del cane sufficientemente robusta.
Ma soprattutto, sottoscrivendo tale codice, il proprietario si dovrà impegnare a non educare all'aggressività il proprio cane.