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Situazioni
Dall'ordinanza n. 128 del 1999 sulla tutela degli animali, in vigore tuttora:
- Su tutto il territorio comunale è fatto assoluto divieto di abbandonare animali detenuti a qualsiasi titolo
- E' vietato catturare animali domestici o selvatici liberi e/o vaganti. Il divieto non si applica ai legittimi proprietari o alle autorità competenti, a cui dovranno essere consegnati animali in stato di pericolo eventualmente catturati da cittadini, ed alle Associazioni zoofile specificatamente autorizzate, nei casi e per gli scopi previsti dalle vigenti leggi.
- La detenzione di cani in luoghi pubblici o privati deve prevedere uno spazio di almeno 8 mq per animale adulto, fatte salve particolari esigenze di razza, osservando tutte le necessarie norme d'igiene per il benessere dell'animale. Quando sono tenuti legati, ad essi essere assicurata una catena con fune di scorrimento di almeno 5 mt di lunghezza
- I proprietari di animali o le persone incaricate della loro custodia devono in ogni caso evitare che essi sporchino con deiezioni qualsiasi spazio di uso pubblico e pertanto a garanzia dell'igiene e del decoro è fatto loro obbligo di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni e di depositare le medesime nei contenitori di rifiuti solidi urbani.
- In ogni luogo e circostanza è fatto assoluto divieto di molestare gli animali domestici, anche randagi, e di provocare loro danno o sofferenza
- Alla guida di biciclette o qualsiasi altro veicolo è vietato condurre cani o altri animali al guinzaglio
- E' vietato detenere animali in spazi angusti tali da impedire i movimenti di locomozione tipici della specie od in altre condizioni comunque incompatibili con la loro stessa natura, nonchè privi del cibo e dell'acqua necessari
- E' vietato detenere piccoli animali senza fornire loro protezione adeguata dalle avversità climatiche ed atmosferiche; la corretta custodia e detenzione di piccoli animali in spazi privati aperti dev'essere garantita mediante recinzioni che tutelino il benessere degli animali e la sicurezza pubblica. La superficie recintata, qualora non sia già dotata di idonei ripari, deve essere provvista di parte coperta e di sottostante cuccia rialzata dal suolo, costruita in modo tale da risultare impermeabile all'acqua piovana e di dimensioni adeguate alla mole degli animali. Qualora i singoli soggetti siano tenuti a catena questa deve rispettare le misure citate al terzo punto
- E' vietato esporre nelle vetrine dei negozi, anche per fini commerciali, animali vivi, ad esclusione degli acquari
- E' obbligatorio custodire volatili in gabbie aventi le seguenti misure minime: fino a tre animali adulti la lunghezza, la larghezza e l'altezza della gabbia devono essere di sei volte superiori alle rispettive misure del volatile più grande; se sono tenuti più di tre animali, le misure minime sono aumentate in modo proporzionale; fanno eccezione quelle usate per il trasporto, l'allevamento e per l'esposizione in occasione di mostre ornitologiche che possono avere misure inferiori
- Per il rispetto e la tutela degli animali e della salute pubblica è vietato, in tutto il territorio comunale, offrire animali di qualsiasi specie come premio di vincite in gare e giochi di qualsiasi natura o quale omaggio a scopo pubblicitario
- E' vietata la vendita di cani e gatti in fiere, sagre e mercati ambulanti