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ART.29 Regolamento Comunale animali
E' possibile far circolare i cani nei parchi pubblici ed aree verdi, secondo quanto previsto dall'art. 6 del titolo I:
I cani devono essere condotti al guinzaglio quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico, fatto salvo specifico divieto di accesso, ad eccezione delle aree individuate dall'Amministrazione Comunale e destinate alla libera circolazione degli animali. Devono essere muniti di museruola e guinzaglio i cani condotti in locali pubblici e mezzi pubblici di trasporto. Possono essere tenuti senza guinzaglio e senza museruola i cani da guardia, soltanto entro i limiti dei luoghi da sorvegliare, purché non aperti al pubblico.
Nelle aree private, nei cortili o in luoghi soggetti a pubblica servitù, i cani devono essere tenuti in modo da non nuocere alle persone o agli animali, tutto ciò ovviamente fermo restando quanto previsto dall'art. 2052 C.C. e cioè che "il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo di cui l'ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito".
Tutti i proprietari, possessori o detentori di cani nell'accompagnamento degli stessi su area pubblica ed in particolare su marciapiedi, sedimi stradali, zone attrezzate per bambini, nelle aree verdi aperte al pubblico, dovranno essere comunque sempre in possesso, a prescindere da qualunque eventuale precedente utilizzo, di palette o sacchetto per la raccolta delle deiezioni degli animali.), laddove non esista il divieto sancito con ordinanza sindacale, segnalato mediante appositi cartelli.