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Regolamento comunale
Art. 22 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche
1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l’accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico compresi i giardini e i parchi.
2. E’ fatto obbligo di utilizzare il guinzaglio (e, ove sia necessario, anche la apposita museruola) qualora gli animali possano determinare danni o disturbo agli altri frequentatori.
3. E’ vietato l’accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando a tal fine siano chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto.
Art. 23 - Aree e percorsi destinati ai cani
1. Nell’ambito di giardini, parchi ed altre aree a verde di uso pubblico, dovranno essere individuati, in tutti i quartieri cittadini mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi protetti destinati ai cani, dotati anche delle opportune attrezzature.
2. Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la vigile responsabilità degli accompagnatori, senza determinare danni ad altri cani, alle piante o alle strutture presenti.
Art. 24 - Accesso negli esercizi pubblici
1. I cani, accompagnati dal padrone o detentore a qualsiasi titolo, hanno libero accesso, nei modi consentiti dai commi 2 e 3 del presente articolo, a tutti gli esercizi pubblici situati nel territorio della Città di Collegno salvo quelli per cui è previsto il divieto ai sensi delle norme esistenti.
2. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, che conducono gli animali negli esercizi commerciali, dovranno farlo usando il guinzaglio ed eventualmente la museruola in relazione alle caratteristiche del cane, avendo inoltre cura che non sporchino e che non creino disturbo o danno alcuno.
3. Nei locali di vendita e/o somministrazione di alimenti è vietato l’accesso agli animali domestici, salvo che l’esercizio sia dotato di area all’uopo attrezzata esclusivamente.