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Situazioni
Dal regolamento comunale conduzione cani a Firenze
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Art. 22 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche.
- Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico compresi i giardini e i parchi.
- E' fatto obbligo di utilizzare il guinzaglio e, ove sia necessario, anche la apposita museruola qualora gli animali possano determinare danni o disturbo agli altri frequentatori.
- E' vietato l'accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando a tal fine siano chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto e dotate di strumenti atti alla custodia dei cani all'esterno delle stesse.
Art. 23 - Aree e percorsi destinati ai cani.
- Nell'ambito di giardini, parchi ed altre aree a verde di uso pubblico, possono essere individuati, mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati ai cani, dotati anche delle opportune attrezzature.
- Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la vigile responsabilità degli accompagnatori, senza determinare danni alle piante o alle strutture presenti.
Art. 24 - Accesso negli esercizi pubblici.
- I cani, accompagnati dal padrone o detentore a qualsiasi titolo, hanno libero accesso, nei modi consentiti dal comma 2 del presente articolo, a tutti gli esercizi pubblici situati nel territorio del Comune di Firenze salvo quelli per cui è previsto il divieto a norma delle norme esistenti.
- I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, che conducono gli animali negli esercizi pubblici, dovranno farlo usando sia guinzaglio che museruola, avendo inoltre cura che non sporchino e che non creino disturbo o danno alcuno.
- Viene concessa la facoltà di non ammettere gli animali al proprio interno a quegli esercizi che, presentata documentata comunicazione al Sindaco, predispongano appositi ed adeguati strumenti di accoglienza, atti alla custodia degli animali durante la permanenza dei proprietari all'interno dell'esercizio stesso. (in pratica, sarebbe permesso l'accesso in tutti i bar, ristoranti e negozi della città. Gli esercizi commerciali che previa autorizzazione del Sindaco vietano l'accesso ai cani, sono tenuti a predisporre all'esterno un gancio o una sbarra dove sia possibile agganciare il cane. L'esercente che non lascia accesso rischierebbe la multa (da circa 70 € a 220 €).
Art. 25 - Obbligo di raccolta degli escrementi.
- I proprietari o detentori a qualsiasi titolo degli animali, hanno l'obbligo di raccogliere gli escrementi prodotti dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo.
- L'obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (via, piazza, giardino o altro) dell'intero territorio comunale.
- I proprietari e/o detentori di cani con l'esclusione di animali per guida non vedenti e da essi accompagnati che si trovano su area pubblica o di uso pubblico hanno l'obbligo di essere muniti di apposita paletta o sacchetto o altro apposito strumento per una igienica raccolta o rimozione degli escrementi prodotti da questi ultimi atto a ripristinare l'igiene del luogo.