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Situazioni
Il Comune ha destinato tre aree recintate a zona di sgambamento cani.
Grazie al Comune di Pisa, che ha anche emanato un'Ordinanza per la Tutela degli animali nel 2006!!!
Le aree di sgambamento si trovano al Parco di Gagno, a Porta a Mare, ed al Giardino Scotto.
Dal Regolamento Tutela Diritti Animali:
Art. 25 Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche
- È fatto obbligo a coloro che conducono cani in luogo pubblico di rispettare le seguenti disposizioni:
a) i cani devono essere tenuti a guinzaglio, la lunghezza deve essere adeguata alla varie situazioni e ambienti pubblici quali mercati, manifestazioni pubbliche;
b) in ambienti pubblici particolarmente affollati, quali mercati e comunque in occasione di manifestazioni pubbliche, i cani di taglia media e di taglia grande devono anche essere dotati di museruola.- I conduttori devono essere capaci di tenere i cani, in rapporto alla razza e alle caratteristiche dell’animale.
- È fatto assoluto divieto di accesso ai cani nelle aree verdi attrezzate per il gioco dei bambini o per lo svolgimento di attività sportive ed in tutte le altre aree in cui tale divieto venga indicato con specifica idonea cartellonistica.
- Negli arenili appositamente individuati e attrezzati dal Comune è fatto obbligo di rispettare, oltre le prescrizioni dei commi 1 e 2 dell’art. 28, le seguenti disposizioni:
a) è fatto obbligo al conduttore di portare una ciotola per l’acqua e l’apposita attrezzatura per creare zone d’ombra e riparo per il cane;
b) è vietato l’ingresso ai cani femmina in calore;
c) possono accedere nel bagnasciuga e nel mare tenuti a guinzaglio.Art. 27 Accesso negli esercizi pubblici e nei locali ed uffici aperti al pubblico.
- Il cane, al seguito del proprietario o detentore a qualsiasi titolo, può accedere nei modi consentiti dal presente articolo a tutti gli esercizi pubblici ed agli uffici aperti al pubblico, salvo quelli per cui è previsto il divieto a norma delle leggi o regolamenti vigenti.
- I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, che conducono gli animali negli esercizi pubblici e nei locali e uffici aperti al pubblico, devono rispettare le disposizioni di cui all’art. 25, comma 1, lettere a, b) e c), avendo inoltre cura che non sporchino e che non arrechino disturbo o danno alcuno.
- Agli esercizi pubblici, commerciali ed ai locali aperti al pubblico viene concessa la facoltà di non ammettere gli animali all'interno dei locali, purché espongano all’ingresso e in maniera visibile il logo indicante il divieto. È facoltà degli stessi predisporre all'esterno appositi ed adeguati strumenti atti all’accoglienza ed alla custodia degli animali durante la permanenza dei proprietari all’interno dell’esercizio o del locale stesso.
Comune di Pisa, settore Ambiente, Sportello Tutela Diritti Animali - Tel. 050/910865
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