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Situazioni
Città della Pieve
Perugia
Segnalato da Segnalato da: Silvana, dai Castelli Romani, e non solo... V. situazioni in "Lista nera"...
All'Ingresso del Centro Storico c'è un cartello con scritto: "VIETATO INTRODURRE CANI"!!!
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Roberto, Marina, Kimba e Lilli
Confermo la presenza di cartelli OVUNQUE con il divieto di ingresso ai cani. Agosto 2008.
Noi di Dogwelcome
Gennaio 2007: Riceviamo la smentita ufficiale (via telefono) da parte del Sindaco di Città della Pieve, il quale nega l'esistenza dei cartelli di divieto d'accesso all'interno della cittadina e ci invia l'ordinanza n. 30 del 22 maggio 2000 che vi riportiamo qui sotto:
Il Sindaco, considerata l'opportunità di dettare alcune regole di comportamento che i detentori di cani saranno tenuti ad osservare all'interno degli spazi pubblici comunali (Vie, Piazze, Giardini e Aree verdi comunali) per fini di prevenzione dei rischi alla salute ed incolumità pubblica fatto salvo in ogni caso il rispetto di ogni diversa disposizione di legge e di regolamento vigenti in materia:
VISTO che, soprattutto nel periodo estivo, data la maggiore affluenza dei cittadini negli spazi pubblici, si rendono necessarie alcune cautele nella tenuta degli animali onde evitare problemi igienico-sanitari e di sicurezza che possano minacciare l'incolumità dei cittadini;
TENUTO CONTO che si ritiene opportuno vietare l'accesso ai cani in determinate aree pubbliche riservate al transito pedonale nel periodo estivo o a determinati servizi per l'infanzia mentre in altri spazi si ritiene possibile permetterne l'accesso ma nel rispetto di alcune prescrizioni specifiche:
VISTO l'art. 83 del DPR 8/2/1954 (Norme di Polizia Veterinaria) recante disposizioni sulla profilassi della rabbia;
VISTO l'art. 22 del vigente regolamento di Polizia Urbana che testualmente recita:
" Fermo restando le vigenti disposizioni di igiene tutti i luoghi aperti al pubblico devono essere tenuti costantemente puliti e sgmbri da qualsiasi materiale. A tal fine è propibito deporvi, lasciarvi cadere o dar causa che vi cadano acqua, spazzatura o qualsiasi altra materia che ingombri, occupi o sporchi il suolo pubblico",
ORDINA QUALE AUTORITA' SANITARIA LOCALE,
1) Il divieto di introdurre cani, anche al guinzaglio, nelle seguenti aree pubbliche del capoluogo come da segnaletica apposta: Dal 1 giugno al 30 settembre di ogni anno:
- PARCO DELLA RIMEMBRANZA
- PINETA DELL'UNITA'
- VIALE ICILIO VANNI E GIARDINI PUBBLICI
in maniera permanente:
- PIAZZALE SANT'AGOSTINO
- PIAZZALE ANTISTANTE L'ASILO NIDO.
2) L'obbligo in tutto il territorio comunale di idonea museruola per i cani non condotti al guinzaglio quando si trovano nelle vie od in altro luogo aperto al pubblico (art. 83 del Reg. di Polizia Veterinaria).
3) L'obbligo in tutto il territorio comunale della museruola e del guinzaglio per i cani condotti nei locali pubblici e nei pubblici mezzi di trasporto (art. 83 del Reg. di Polizia Veterinaria)
4) L'obbligo in tutto il territorio comunale, in applicazione dell'art. 22 del vigente Regolamento comunale di Polizia Urbana, per i possessori di cani che sporchino con escrementi il suolo pubblico di provvedere, se presenti, all'immediata ripulitura degli stessi.
Per le violazioni alla presente ordinanza sarà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da £. 12.000 a £. 1.000.000 in base all'art. 106 del T.U.L.P.C. (R.D. 383/34) in combinato disposto con l'art. 10 della L 689/81, ferma restando l'applicabilità di sanzioni diverse per violazione di leggi e regolamenti in materia.
Ogni precedente ordinanza sindacale in tema di tenuta dei cani si intende revocata.
I vigili urbani e gli agenti della forza pubblica sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.
Il Sindaco,
Claudio Pallarino
Noi abbiamo correttamente informato: ora, ognuno tragga le proprie conclusioni. [noi di Dogwelcome]
Il Sindaco, considerata l'opportunità di dettare alcune regole di comportamento che i detentori di cani saranno tenuti ad osservare all'interno degli spazi pubblici comunali (Vie, Piazze, Giardini e Aree verdi comunali) per fini di prevenzione dei rischi alla salute ed incolumità pubblica fatto salvo in ogni caso il rispetto di ogni diversa disposizione di legge e di regolamento vigenti in materia:
VISTO che, soprattutto nel periodo estivo, data la maggiore affluenza dei cittadini negli spazi pubblici, si rendono necessarie alcune cautele nella tenuta degli animali onde evitare problemi igienico-sanitari e di sicurezza che possano minacciare l'incolumità dei cittadini;
TENUTO CONTO che si ritiene opportuno vietare l'accesso ai cani in determinate aree pubbliche riservate al transito pedonale nel periodo estivo o a determinati servizi per l'infanzia mentre in altri spazi si ritiene possibile permetterne l'accesso ma nel rispetto di alcune prescrizioni specifiche:
VISTO l'art. 83 del DPR 8/2/1954 (Norme di Polizia Veterinaria) recante disposizioni sulla profilassi della rabbia;
VISTO l'art. 22 del vigente regolamento di Polizia Urbana che testualmente recita:
" Fermo restando le vigenti disposizioni di igiene tutti i luoghi aperti al pubblico devono essere tenuti costantemente puliti e sgmbri da qualsiasi materiale. A tal fine è propibito deporvi, lasciarvi cadere o dar causa che vi cadano acqua, spazzatura o qualsiasi altra materia che ingombri, occupi o sporchi il suolo pubblico",
ORDINA QUALE AUTORITA' SANITARIA LOCALE,
1) Il divieto di introdurre cani, anche al guinzaglio, nelle seguenti aree pubbliche del capoluogo come da segnaletica apposta: Dal 1 giugno al 30 settembre di ogni anno:
- PARCO DELLA RIMEMBRANZA
- PINETA DELL'UNITA'
- VIALE ICILIO VANNI E GIARDINI PUBBLICI
in maniera permanente:
- PIAZZALE SANT'AGOSTINO
- PIAZZALE ANTISTANTE L'ASILO NIDO.
2) L'obbligo in tutto il territorio comunale di idonea museruola per i cani non condotti al guinzaglio quando si trovano nelle vie od in altro luogo aperto al pubblico (art. 83 del Reg. di Polizia Veterinaria).
3) L'obbligo in tutto il territorio comunale della museruola e del guinzaglio per i cani condotti nei locali pubblici e nei pubblici mezzi di trasporto (art. 83 del Reg. di Polizia Veterinaria)
4) L'obbligo in tutto il territorio comunale, in applicazione dell'art. 22 del vigente Regolamento comunale di Polizia Urbana, per i possessori di cani che sporchino con escrementi il suolo pubblico di provvedere, se presenti, all'immediata ripulitura degli stessi.
Per le violazioni alla presente ordinanza sarà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da £. 12.000 a £. 1.000.000 in base all'art. 106 del T.U.L.P.C. (R.D. 383/34) in combinato disposto con l'art. 10 della L 689/81, ferma restando l'applicabilità di sanzioni diverse per violazione di leggi e regolamenti in materia.
Ogni precedente ordinanza sindacale in tema di tenuta dei cani si intende revocata.
I vigili urbani e gli agenti della forza pubblica sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.
Il Sindaco,
Claudio Pallarino
Noi abbiamo correttamente informato: ora, ognuno tragga le proprie conclusioni. [noi di Dogwelcome]
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