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Cani guida: l'accesso nei luoghi e nei mezzi pubblici - cosa dice la legge
La legge dedicata all'accesso dei cani guida nei luoghi e nei mezzi pubblici

ECCO LA LEGGE COMPLETA CHE REGOLAMENTA L'ACCESSO DEI CANI GUIDA,
INCLUSE LE MODIFICHE EFFETTUATE NEGLI ANNI
LEGGE 14 febbraio 1974, n. 37
Art 1 (unico)
Il privo di vista ha diritto di farsi accompagnare dal proprio cane guida nei suoi viaggi su ogni mezzo di trasporto pubblico senza dover pagare per l'animale alcun biglietto o sovrattassa.
Al privo della vista è riconosciuto altresì il diritto di accedere agli esercizi aperti al pubblico con il proprio cane guida (*).
I responsabili della gestione dei trasporti di cui al primo comma e i titolari degli esercizi di cui al secondo comma che impediscano od ostacolino, direttamente o indirettamente, l'accesso ai privi di vista accompagnati dal proprio cane guida sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.500 (**).
Nei casi previsti dai commi primo e secondo, il privo di vista ha diritto di farsi accompagnare dal proprio cane guida anche non munito di museruola, salvo quanto previsto dal quinto comma (**).
Sui mezzi di trasporto pubblico, ove richiesto esplicitamente dal conducente o dai passeggeri, il privo di vista è tenuto a munire di museruola il proprio cane guida (**).
Ogni altra disposizione in contrasto o in difformità con la presente legge viene abrogata (*).
Note:
(*) Comma proveniente dalle modifiche dell'art. 1 nella Legge 376 del 25-8-1988, GU 31-8-1988 n. 204
(**) Comma proveniente dalle modifiche dell'art. 1 nella Legge 60 dell'8-2-2006, GU 3-3-2006 n. 52
LE LEGGI EMANATE NEGLI ANNI
LEGGE 14 febbraio 1974, n. 37
Gratuità del trasporto dei cani guida dei ciechi sui mezzi di trasporto pubblico
(Gazzetta Ufficiale n. 61 del 6-3-1974)
Vigente al: 21-3-1974
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Il privo di vista ha diritto di farsi accompagnare dal proprio cane guida nei suoi viaggi su ogni mezzo di trasporto pubblico senza dover pagare per l'animale alcun biglietto o sovrattassa.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 14 febbraio 1974
Il Presidente LEONE
RUMOR - PRETI - PIERACCINI
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
Legge 25 agosto 1988, n. 376
Gratuità del trasporto dei cani guida dei ciechi sui mezzi di trasporto pubblico e diritto di accesso in esercizi aperti al pubblico
Art. 1
All’articolo unico della legge 14 febbraio 1974, n. 37, sono aggiunti i seguenti commi:
“Al privo della vista è riconosciuto altresì il diritto di accedere agli esercizi aperti al pubblico con il proprio cane guida,
Ogni altra disposizione in contrasto o in difformità con la presente legge viene abrogata”.
LEGGE 8 febbraio 2006, n. 60
Modifica alla legge 14 febbraio 1974, n. 37, in materia di accesso dei cani guida dei ciechi sui mezzi di trasporto pubblico e negli esercizi aperti al pubblico. (GU Serie Generale n.52 del 03-03-2006)
Entrata in vigore del provvedimento: 18/3/2006
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Dopo il secondo comma dell'articolo unico della legge 14 febbraio 1974, n. 37, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:
«I responsabili della gestione dei trasporti di cui al primo comma e i titolari degli esercizi di cui al secondo comma che impediscano od ostacolino, direttamente o indirettamente, l'accesso ai privi di vista accompagnati dal proprio cane guida sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.500.
Nei casi previsti dai commi primo e secondo, il privo di vista ha diritto di farsi accompagnare dal proprio cane guida anche non munito di museruola, salvo quanto previsto dal quinto comma.
Sui mezzi di trasporto pubblico, ove richiesto esplicitamente dal conducente o dai passeggeri, il privo di vista è tenuto a munire di museruola il proprio cane guida».
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 8 febbraio 2006
Il Presidente CIAMPI
Berlusconi
Visto, il Guardasigilli: Castelli
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