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L'omissione di soccorso agli animali costituisce reato
Dal "Nuovo codice della strada", decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 modificato dal decreto attuativo ministeriale in vigore dal 27 dicembre 2012 inerente l'omissione di soccorso agli animali

CODICE DELLA STRADA
TITOLO V - NORME DI COMPORTAMENTO
Art. 189 - Comportamento in caso di incidente
Comma 9 bis (in vigore dal 27 dicembre 2012 grazie al decreto attuativo del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, che modifica il Codice della Strada equiparando lo stato di necessità di trasporto di un animale ferito a quello delle persona, prevedendo tra l'altro l'utilizzo di sirena e lampeggiante per ambulanze veterinarie e mezzi di vigilanza zoofila):
- L'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti, ha l'obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno.
Chiunque non ottempera agli obblighi di cui al periodo precedente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 410 a euro 1.643.
- Le persone coinvolte in un incidente con danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti devono porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso.
Chiunque non ottempera all'obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 82 a euro 328.
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