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Norme di conduzione cani e per cani considerati pericolosi - Italia
Le regole di possesso e conduzione di un cane appartenente a una razza considerata pericolosa in Italia,
facenti capo all'ordinanza valida per tutte le razze di cani
Foto di Parisur.com
"Buongiorno, vi scrivo in primo luogo per farvi i complimenti ed anche per raccontare "l'odissea" che un proprietario di dobermann vive in questo periodo nel tentativo di organizzare una vacanza al mare con il cane (a questo punto purtroppo dovremo scartare l'Italia). In breve: Ho provato, sulla base dei vostri elenchi, a prenotare spiagge; tutto bene anche fino alla definizione di cane di taglia media ma quando, per scrupolo specifico che si tratta di un dobermann, beh, vale la regola italiana "la legge è uguale per tutti ma per qualcuno è più uguale" e, anche a prenotazioni già avvenute, mi viene scritto che per tale razza non è gradita.
Ho provato a dire a questi signori che tanto sbandierano l'amore per i cani che: 1) il dobermann è taglia media in tutti gli standard mondiali. 2) Non è una razza inserita nell elenco Ministeriale razze pericolose. 3) che il nostro è buonissimo (valutazione purtroppo soggettiva). Niente da fare, quasi nessuna spiaggia ci ha confermato ospitalità (salvo una a Zadina di Cesenatico e peraltro con persone di una gentilezza estrema !!) ma nessun hotel ci conferma la stanza quando NOI SPECIFICHIAMO che si tratta di un dobermann (peraltro nessuno lo dice e/o chiede prima). Purtroppo non sapevo che avre una dobermann in Italia significasse avere decisamente più limiti di altri proprietari di altre razze e che si viene trattati come dei delinquenti. Beh...solo uno sfogo di chi non riuscira' a portarsi il cane in vacanza. Grazie Saluti"
Dott. Frederic Ades - luglio 2007
Nel 2007 la situazione era ancora quella descritta da Frederic. Attualmente, però, tanti fra gli hotel, campeggi, agriturismo, B&B ed altre strutture che consigliamo sul nostro portale accettano anche cani considerati "pericolosi", così come diverse spiagge.
Questo è il mio Set (American Pit bull) adottato nel giugno del 2006 all'età di 3 anni e mezzo perchè il proprietario non lo voleva più e lo aveva lasciato in una pensione (pensione lager): è rimasto li per 2 mesi, così mi ha detto. Quando sono andata a prenderlo era pelle e ossa. Adesso vive con me ed sempre con me, lo porto anche in ufficio. Purtroppo sono costretta a combattere con l'ignoranza della gente perchè dicono che è un cane pericoloso e che sbaglio a fidarmi.
Penso che a sbagliare siano loro, poveri ignoranti. Set mi ha cambiato la vita e non potrei immaginare di stare senza di lui, sono felice che esista e di avergli dato una seconda possibilità di vivere la sua vita (visto che non è lui che ha chiesto di venire al mondo). Così lui mi ha fatto capire molte cose su queste razze cosìddette pericolose, e comunque: chi ha creato queste razze? E adesso ci lamentiamo, e chi a fare le spese sono sempre questi poveri animali, che se potessero parlare ne avrebbero di cose da dire...
Maura - dicembre 2008
La cronistoria dell'ordinanza a ritroso, con gli ultimi aggiornamenti.
L'ordinanza è valida per tutti i cani, non solo quelli potenzialmente pericolosi.
27 LUGLIO 2021 - Tutela dall'aggressione dei cani (in vigore)
L’Ordinanza 27 luglio 2021 ha prorogato le disposizioni previste dalle precedenti ordinanze, confermando, tra l’altro, la possibilità per i medici veterinari libero professionisti di promuovere e organizzare i percorsi formativi volontari, nel rispetto dei criteri stabiliti dall’ordinanza contribuendo così a diffondere in maniera capillare la cultura del possesso responsabile e l’educazione dei proprietari di cani.
Responsabilità civile e penale dei proprietari
Ai fini della prevenzione del rischio di aggressione da parte di cani l'Ordinanza ha attribuito un ruolo fondamentale alla responsabilità dei proprietari. Il proprietario di un cane, infatti, è sempre responsabile del benessere e del controllo del proprio animale, pertanto risponde sia civilmente che penalmente dei danni o lesioni che questi arreca a persone, animali o cose.
È disposto l’obbligo di utilizzare sempre e in ogni luogo il guinzaglio di una misura non superiore a mt. 1,50 per i cani condotti nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico - fatte salve le aree per cani individuate dai Comuni - e di avere sempre con sé la museruola (rigida o morbida) da applicare in caso di potenziale pericolo, nonché l’obbligo di affidare il proprio animale solo a persone in grado di gestirlo.
Il proprietario ed il detentore devono, inoltre, assumere informazioni sulle caratteristiche fisiche ed etologiche dei cani e sulle normative in vigore. È fatto obbligo a chiunque conduca il cane in ambito urbano raccogliere le feci e avere con sé strumenti idonei alla raccolta delle stesse.
Percorsi formativi per i proprietari di cani
Per favorire la formazione e l’acquisizione di adeguate cognizioni sulla corretta detenzione di un cane e ai fini della prevenzione di danni o lesioni ad altri, i Comuni devono mettere a disposizione dei percorsi formativi per i proprietari di cani, con il rilascio finale del cosiddetto patentino.
Registro dei cani morsicatori e con problemi di comportamento
I Servizi Veterinari delle ASL, nel caso in cui rilevino un rischio, stabiliscono le misure di prevenzione e la necessità di eventuali interventi terapeutici comportamentali cui devono essere sottoposti i cani che richiedono una valutazione comportamentale, in quanto impegnativi per la corretta gestione ai fini della tutela dell’incolumità pubblica, e tengono un registro aggiornato di tali soggetti. I proprietari dei cani iscritti nel registro devono obbligatoriamente stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile e applicare contestualmente guinzaglio e museruola al proprio animale quando si trovano in aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico.
Divieti
- l'addestramento di cani che ne esalti l'aggressività
- qualsiasi operazione di selezione o di incrocio di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività
- il sottoporre cani a doping, così come definito all'art. 1, commi 2 e 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376
- gli interventi chirurgici destinati a modificare la morfologia di un cane o non finalizzati a scopi curativi, con particolare riferimento a: recisione delle corde vocali, taglio delle orecchie, estirpazione delle unghie e dei denti, taglio della coda
- la vendita, l'esposizione ai fini di vendita e la commercializzazione di cani sottoposti a interventi chirurgici.
La legge vieta il taglio della coda e delle orecchie, la resezione delle corde vocali, l’estirpazione delle unghie e dei denti. L’unica eccezione prevista è quella in cui un medico veterinario consideri tale intervento necessario nell’interesse dell’animale e quindi eseguito al fine di garantirne il benessere.
Gli interventi chirurgici effettuati in violazione della legge sono da considerarsi maltrattamento animale ai sensi dell'articolo 544-ter del codice penale.
Viene, inoltre, consentito l’utilizzo degli animali da compagnia nelle pubblicità, spettacoli, esposizioni, competizioni e nelle manifestazioni pubbliche solo se vengono rispettate le condizioni di salute e di benessere dell’animale in considerazione della specie, razza e dell’età.
La legge, infine, introduce il reato di traffico di animali da compagnia ed il reato di introduzione illecita di animali da compagnia.
La Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia
La Convenzione prevede l’obbligo morale per l’uomo di rispettare tutte le creature viventi in ragione del loro contributo ad elevare la qualità della vita dell’uomo e per i legami particolari che si sono ormai creati con gli animali da compagnia.
Vedi: Legge 4 novembre 2010, n. 201. Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.
AGOSTO 2013
Nuova ordinanza ministeriale (in vigore attualmente)
MAGGIO 2011
E' stata abolita in Italia a marzo 2009 la lista contenente le razze considerate pericolose.
Ne consegue che in Italia NON vi è differenza fra una razza e l'altra, ma si fa capo al comportamento del singolo animale.
SEGUONO ALCUNI ARTICOLI USCITI SUI MEDIA CHE ANNUNCIANO LA MODIFICA ED IL TESTO DELL'ORDINANZA
CANI PERICOLOSI, ARRIVA L'ORDINANZA DI MARTINI
Arriva la nuova ordinanza contro i cani pericolosi.
Dopodomani, martedì, il sottosegretario alla Salute, Francesca Martini, presenterà le nuove misure "sulla tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione di cani", che punteranno all'educazione, alla formazione e alla responsabilizzazione dei proprietari, mentre non ci sarà nessuna 'lista nera' delle razze pericolose.
Il provvedimento arriva dopo gli ultimi, tragici, casi di cronaca: il 13 febbraio la morte di un bambino di due anni a Genzano, aggredito dal suo cane nel giardino di casa, lunedì scorso il ferimento, in maniera grave, di un bambino di 11 mesi a Piombino, assalito dal suo cane in casa. Il ripetersi di questi episodi ha perciò indotto Martini a preparare una nuova ordinanza per contrastare i comportamenti anomali di questi animali. A differenza della precedente ordinanza (emanata dall'ex Ministro della Salute Livia Turco, e scaduta a gennaio 2009) non ci sarà però nessuna lista delle razze pericolose, perché ogni cane potrebbe essere potenzialmente rischioso, e si punterà soprattutto sulla prevenzione e la formazione dei proprietari, che saranno responsabili sia a livello civile che penale dell'animale.
Divieto di ogni metodo di educazione all'attacco che stimoli l'aggressività come l'utilizzo di manicotti e bastoni e controllo pieno dell'animale sia in ambito pubblico che domestico sono le ultime novità dell'ordinanza, che come ha già anticipato Martini "avrà 24 mesi di validità, ma contiamo di proporre un ddl sui cani prima che scada".
Tra le altre regole contenute del documento il conseguimento di un apposito 'patentino' rilasciato dopo corsi ad hoc di educazione degli amici a 4 zampe, l'obbligo del guinzaglio lungo massimo 1,5 metri per tutti i cani, e museruola che va sempre portata appresso e indossata in caso di bisogno. Non solo: i veterinari saranno chiamati a segnalare alle Asl le situazioni di potenziale pericolo e i cani che hanno già dato qualche segno di aggressività saranno inseriti in un apposito registro.
"Per quest'ultimi - ha detto nei giorni scorsi Martini - diventa obbligatoria sia la museruola che la sottoscrizione di una polizza per danni conto terzi". Nel frattempo, il sottosegretario ricorda che "in base al Regolamento vigente di Polizia Veterinaria il cane deve essere condotto nei luoghi pubblici obbligatoriamente o con il guinzaglio o con la museruola mentre nei locali pubblici e nei mezzi di trasporto è obbligatorio l'uso contestuale di guinzaglio e museruola. Conseguentemente chi trasgredisce tali disposizioni è perseguibile".
ANSA, 1 marzo 2009
28 gennaio 2009 - scaduta l'ordinanza Sirchia-Storace-Turco
Stop alle liste nere di cani - Niente piu' elenchi di cani aggressivi per natura, non esistono
Roma - Verrà cancellata la lista nera delle razze di cani considerate potenzialmente aggressive.
Lo ha dichiarato il sottosegretario alla Salute, Francesca Martini che ha anche detto: "Anche un barboncino può mordere se spinto a farlo". Insomma la Martini punta sull'educazione dei padroni e sulla possibilità di corsi di addestramento dedicati a chi vuole acquistare cuccioli di razze di grossa taglia. Erano due le ordinanze firmate la prima del 2003 da Girolamo Sirchia e la seconda dall'ex ministro Livia Turco che si è detta contrariata dall'idea di cancellare il provvedimento.
La Voce, 6 luglio 2008
[ndr: non è citata in questo articolo l'ordinanza Storace 2005-2006, uguale a quella di Sirchia]
Cani o proprietari pericolosi? Vada avanti sottosegretario Martini, la ragionevolezza è dalla sua parte
Intervento della Senatrice Donatella Poretti, parlamentare Radicale-Partito Democratico
Un plauso al sottosegretario al Ministero del Welfare, Politiche Sociali e Salute, Francesca Martini, per il lavoro che ha deciso di avviare per la revisione dell'ordinanza sui cani pericolosi. Abbiamo denunciato fin dalla sua prima pubblicazione che quei provvedimenti dettati da un'emergenza mediatica non avrebbero ottenuto nessun risultato positivo. Limitarsi alla creazione di una lista di cani pericolosi non avrebbe risolto il problema delle aggressioni, definire solo in base all'appartanenza ad una razza, o non razza, un cane mordace era nella migliore delle ipotesi inutile, nella peggiore dannoso creando isterie e fobie e danno al migliore amico dell'uomo. L'abbiamo denunciato, organizzato manifestazioni e dato vita ad iniziative parlamentari che la scorsa legislatura avevano trovato consenso trasversale sfociato in un voto unanime su una risoluzione della Commissione Affari Sociali (1) che invieremo al sottosegretario e al gruppo di lavoro ministeriale che dovrebbe riunirsi gia' martedi' 8 luglio. Confidiamo nell'approccio ragionevole e pragmatico di puntare sui proprietari dei cani e sulla loro responsabilizzazione, approccio che purtroppo e' mancato al precedente ministro, che con un atto di estremo sgarbo istituzionale decise di fare carta straccia del parere e dell'impegno che aveva assunto davanti al Parlamento.
Quella risoluzione dello scorso ottobre metteva al centro alcuni criteri tra i quali:
- la responsabilita' del proprietario e/o del detentore del cane in riferimento, in primis, a principi quali: la scelta della tipologia del cane, l'educazione data al cane e se la persona e' il primo acquisitore dell'animale o ne e' entrato in possesso successivamente per motivi assistenziali o di rieducazione comportamentale;
- diffondere un'adeguata informazione circa le caratteristiche dell'animale tra coloro che si accingono ad acquisire a qualunque titolo un cane;
- fare in modo che le aziende sanitarie locali distinguano tra morsicature che rientrano nel normale repertorio comportamentale della specie canina e morsicature frutto di una alterazione del normale comportamento nel contesto specifico con lesioni gravi o con il rischio di future lesioni gravi;
- individuare le professionalita' in grado di affrontare un intervento correttivo terapeutico di medicina comportamentale;
- confermare, come da premessa dell'Ordinanza del 28 marzo 2007, il divieto di taglio di code e orecchie ai cani per fini estetici nonche' la detenzione, la vendita e l'uso di collari o altri dispositivi elettrici;
- vietare qualsiasi esibizione, gara, addestramento intesi a esaltare la naturale aggressivita' o potenziale pericolosita' di cani;
- ristabilire il reato previsto dal Codice penale rubricato: "Omissione di custodia e malgoverno di animali";
- superare il criterio delle razze nell'individuazione dei cani aggressivi, ricercando una soluzione stabile e non d'emergenza, come quella delle ordinanze fin qui emanate ricercando criteri oggettivi nell'individuazione del cane pericoloso;
- promuovere un accurato monitoraggio in merito al fenomeno del randagismo, della gestione dei canili e degli allevamenti con particolare attenzione all'applicazione della normativa nazionale in ambito locale.
AGI Press - 6 luglio 2008
Testo dell'ordinanza:
MARZO 2009
Pubblicata sulla G. U. n°68 del 23-3-09 l' "Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumita' pubblica dall'aggressione dei cani"
CANI PERICOLOSI: NUOVA ORDINANZA MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
4 marzo 2009
Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali
Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani.
IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto il Regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
Visto l'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto l’ articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112;
Visto l'articolo 10 della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, approvata a Strasburgo il 13 novembre 1987, firmata dall'Italia;
Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281, “Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo”;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2003, “Recepimento dell’accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 6 febbraio 2003, recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4 marzo 2003;
Visti gli articoli 650 e 727 del codice penale;
Vista l’Ordinanza del Ministro della Salute del 14 gennaio 2008, concernente “Tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 23 del 28 gennaio 2008;
Ritenuto di dover adottare una nuova Ordinanza in materia, eliminando l’allegato A in quanto non solo non ha ridotto gli episodi di aggressione ma, come confermato dalla letteratura scientifica di Medicina Veterinaria, non è possibile stabilire il rischio di una maggiore aggressività di un cane sulla base dell’appartenenza ad una razza o ai suoi incroci;
Ritenuta la necessità e l'urgenza di mantenere, in attesa dell’emanazione di una disciplina normativa organica in materia, disposizioni cautelari a tutela dell’ incolumità pubblica;
Vista la sentenza della III sezione penale della Corte di Cassazione n. 15061 del 13 aprile 2007, con la quale la Suprema Corte ha ritenuto che l’uso del collare di tipo elettrico, quale “congegno che causa al cane una inutile e sadica sofferenza”, rientra nella previsione di cui all’ articolo 727 ora art. 544 ter del codice penale che vieta il maltrattamento degli animali;
Visto il decreto ministeriale 23 maggio 2008 recante “Delega delle attribuzioni del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per taluni atti di competenza dell’Amministrazione al Sottosegretario di Stato On.le Francesca Martini”, registrato alla Corte dei Conti il 10 giugno 2008, registro n. 4, foglio n.27.
Ordina:
Art. 1.
1.Il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell’animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall’animale stesso.
2. Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo.
3. Ai fini della prevenzione dei danni o lesioni a persone, animali o cose il proprietario e il detentore di un cane devono adottare le seguenti misure:
a.utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a mt. 1,50 durante la conduzione dell’animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dai comuni;
b. portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l’incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti;
c.affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;
d.acquisire un cane assumendo informazioni sulle sue caratteristiche fisiche ed etologiche nonché sulle norme in vigore;
e.assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive.
4.Vengono istituiti percorsi formativi per i proprietari di cani con rilascio di specifica attestazione denominata patentino. Detti percorsi sono organizzati da parte dei Comuni congiuntamente con le Aziende Sanitarie Locali, in collaborazione con gli Ordini professionali dei Medici Veterinari, le Facoltà di Medicina Veterinaria, le Associazioni Veterinarie e le Associazioni di protezione degli animali.
5.I Comuni in collaborazione con i Servizi Veterinari, sulla base dell’Anagrafe canina regionale decidono, nell’ambito del loro compito di tutela dell’incolumità pubblica, quali proprietari di cani hanno l’obbligo di svolgere i percorsi formativi. Le spese riguardanti i percorsi formativi sono a carico del proprietario del cane.
6.Il Medico Veterinario libero professionista informa i proprietari di cani in merito alla disponibilità dei percorsi formativi e, nell’interesse della salute pubblica, segnala ai Servizi Veterinari della ASL la presenza, tra i suoi assistiti, di cani che richiedono una valutazione comportamentale.
7.Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali con proprio decreto, emanato entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente ordinanza, stabilisce i criteri e le linee guida per la programmazione dei corsi di cui al comma 4.
Art. 2.
1. Sono vietati:
a) l'addestramento di cani che ne esalti l’aggressività;
b) qualsiasi operazione di selezione o di incrocio di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività;
c) la sottoposizione di cani a doping, così come definito all'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376;
d) gli interventi chirurgici destinati a modificare la morfologia di un cane o non finalizzati a scopi curativi, con particolare riferimento a:
1) recisione delle corde vocali;
2) taglio delle orecchie;
3) taglio della coda, fatta eccezione per i cani appartenenti alle razze canine riconosciute alla F.C.I. con caudotomia prevista dallo standard, sino all’emanazione di una legge di divieto generale specifica in materia. Il taglio della coda, ove consentito, deve essere eseguito e certificato da un medico veterinario, entro la prima settimana di vita dell’animale;
e) la vendita e la commercializzazione di cani sottoposti agli interventi chirurgici di cui alla lettera d).
2.Gli interventi chirurgici su corde vocali, orecchie e coda sono consentiti esclusivamente con finalità curative e con modalità conservative certificate da un medico veterinario. Il certificato veterinario segue l’animale e deve essere presentato ogniqualvolta richiesto dalle autorità competenti.
3. Gli interventi chirurgici effettuati in violazione al presente articolo sono da considerarsi maltrattamento animale ai sensi dell’articolo 544 ter del codice penale.
4. E’ fatto obbligo a chiunque conduca il cane in ambito urbano raccoglierne le feci e avere con sé strumenti idonei alla raccolta delle stesse.
Art. 3
1. Fatto salvo quanto stabilito dagli articoli 86 e 87 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954 n. 320 "Regolamento di Polizia Veterinaria", a seguito di morsicatura od aggressione i Servizi Veterinari sono tenuti ad attivare un percorso mirato all’accertamento delle condizioni psicofisiche dell’animale e della corretta gestione da parte del proprietario.
2. I Servizi Veterinari, nel caso di rilevazione di rischio potenziale elevato, in base alla gravità delle eventuali lesioni provocate a persone, animali o cose, stabiliscono le misure di prevenzione e la necessità di un intervento terapeutico comportamentale da parte di medici veterinari esperti in comportamento animale.
3.I Servizi Veterinari devono tenere un registro aggiornato dei cani identificati ai sensi del comma 2.
4. I proprietari dei cani inseriti nel registro di cui al comma 3 provvedono a stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane e devono applicare sempre sia il guinzaglio che la museruola al cane quando si trova in aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico.
Art.4
1. E' vietato possedere o detenere cani registrati ai sensi dell’articolo 3, comma 3:
a) ai delinquenti abituali o per tendenza;
b) a chi e' sottoposto a misure di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale;
c) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni;
d) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva o decreto penale di condanna, per i reati di cui agli articoli 727, 544-ter, 544-quater, 544-quinques del codice penale e, per quelli previsti dall'art. 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189;
e) ai minori di 18 anni, agli interdetti ed agli inabili per infermità di mente .
Art. 5
1.La presente ordinanza non si applica ai cani in dotazione alle Forze armate, di Polizia, di Protezione civile e dei Vigili del Fuoco.
2.Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 3, lettere a) e b) e all’articolo 2, comma 4 non si applicano ai cani addestrati a sostegno delle persone diversamente abili.
3.Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 3, lettere a) e b) non si applicano ai cani a guardia e a conduzione delle greggi e ad altre tipologie di cani comunque individuate con proprio atto dalle Regioni o dai Comuni.
Art. 6
1. Le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza sono sanzionate dalle competenti Autorità secondo le disposizioni in vigore.
Art. 7
1. La presente ordinanza, inviata alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha efficacia per 24 mesi a decorrere dalla predetta pubblicazione.
Roma, IL MINISTRO - IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO Francesca Martini
CANI PERICOLOSI: NUOVA ORDINANZA MINISTERO DELLA SALUTE- 15 gennaio 2008
Ordinanza del Ministero della Salute - 14 gennaio 2008 "Tutela dell'incolumità pubblica dalle aggressioni di cani"
Articolo 1
1. Sono vietati:
a) l'addestramento inteso ad esaltare I'aggressività dei cani:
b) I'addestramento inteso ad esaltare il rischio di maggiore aggressività di cani appartenenti a incroci o razze di cui all'elenco allegato [è lo stesso dell'anno scorso, NdR - vedi sotto]:
c) qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze di cani con lo scopo di sviluppare I'aggressività;
d) la sottoposizione dei cani a doping, così come definito all''articolo 1, comma 2 e 3 della Legge 14 dicembre 2000 n. 376
e) gli intenenti chirurgici destinati a modificare l'aspetto di un cane o finalizzati ad altri scopi non curativi, in particolare:
ì) il taglio della coda fatta eccezione per: i cani appartenenti alle razze canine riconosciute alla F.C.I. con caudotomia prevista dallo standard sino all'emanazione di una legge di divieto generale specifica in materia. Il taglio della coda, ove consentito, deve essere eseguito da un medico veterinario entro Ia prima settimana di vita;
ìì) il taglio delle orecchie:
iìì) la recisione delle corde vocali.
2. Il divieto di cui al punto 1 lettera e) non si applica agli interventi curativi necessari per ragioni di medicina veterinaria.
Articolo 2
1. I proprietari e i detentori di cani, analogamente a quanto previsto dall'articolo 83. comma 1, lettere c) e d) del Regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica nel febbraio 1954, n . 320, hanno l 'obbligo di:
a) applicare la museruola o il guinzaglio ai cani quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico
b) applicare la museruola e il guinzaglio ai cani condotti nei locali pubblici e sui pubblici mezzi di trasporto.
2. I proprietari e i dctentori di cani di razza di cui all'elenco allegato devono applicare il guinzaglio e la museruola ai cani sia quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico sia quando si trovano nei locali pubbtici o sui pubblici mezzi di trasporto.
3. Gli obblighi di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano ai cani per non vedenti o non udenti, addestrati come cani guida.
Articolo 3
1. Chiunque possegga o detenga cani di cui all'articolo 1. comma 1 lettera b) ha l'obbligo di vigilare con particolare attenzione sulla detenzione degli stessi al fine di evitare ogni possibile aggressione a persone e deve stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane.
Articolo 4
l. Salvo quanto disposto dalla Legge 20 luglio 2004, n . 189, è vietato l'uso di strumenti che determinano scosse o impulsi elettrici sui cani, in quanto arrecanti ansia e sofferenza tali da produrre, tra gli effetti collaterali rilevati, reazioni di aggressività che possono tradursi in attacchi ingiustifìcati, morsicature ed aggressioni con gravi ripercussioni sull'incolumità pubblica.
Articolo 5
1. Si definisce cane con aggressività non controllata quel soggetto che, non provocato, Iede o minaccia di ledere l'integrità fisica di una persona o di altri animali attraverso un comportamento aggressivo non controllato dal proprietario o detentore dell'animale.
2. I Servizi Veterinari tengono aggiornato un archivio dei cani morsícatori e dei cani con aggressività non controllata rilevati, nonché dei cani di cui all'elenco allegato al fine di predisporre i neccessari interventi di controllo per la tutela dell'incolumità pubblica.
3. L'autorità sanitaria competente in collaborazione con l' Azienda Sanitaria Locale stabilisce:
a) i criteri per la classificazione del rischio da cani di proprietà con aggressività non controllata con i relativi parametri per la rilevazione:
b) i percorsi di controllo e rieducazione per la prevenzione delle morsicature;
c) l'obbligo per i proprietari dei cani di cui al comma 1 di stipulare una polizza di assicurazione per la responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane:
d) ulteriori prescrizioni e misure atte a controllare o limitare il rischio di morsicature.
4. E' vietato acquistare, possedere o detenere cani di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) e di cui al comma 1 del presente articolo:
a) ai delinquenti abituali o per tendenza:
b) a chi è sottoposto a mísure di prevenzione personale o a misure di sicurezza personale
d) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni
e) a chiunquea abbia riportato condanna, anche non definitiva, per i reati di cui agli articoli 727, 544 ter, 544 quater, 544 quinquies del codice penale, per quelli previsti dall'articolo 2 della legge 20 luglio 2004, art. 189 ed ai minori di 18 anni e agli interdetti o inabilitati per infermità.
5. II proprietario o il detentore di un cane di cui all'articolo 1 comma 1 lettera b e c di cui al comma 1 del presente articolo che non è in grado di mantenere il possesso del proprio cane o del rispetto delle disposizioni di cui alla presente ordinanza deve interessare le autorità veterinarie competenti sul territorio al fine di ricercare con le amministrazioni idonee soluzioni di gestione dell'animale stesso.
6. La presente ordinanza non si applica ai cani in dotazione alle forze armate, di Polizia, di Protezione civile e dei Vigili del fuoco.
Articolo 6
1. Salvo che il fatto non costiuisca reato, le violazioni delle disposizioni di cui alla presente ordinanza sono sanzionate dalle Annimistrazioni competenti, secondo i parametri territoriali in vigore.
2. La presente ordinanza inviata alla Corte dei Conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed ha efficacia a decorrere dalla predetta pubblicazione.
CANI PERICOLOSI: CAMERA VINCOLA GOVERNO - 11 ottobre 2007
Commissione Affari Sociali Camera ribalta spirito e contenuto delle Ordinanze Ministeriali
Superare l'elenco delle razze pericolose, no alle criminalizzazioni degli animali e piu' responsabilita' ai proprietari.
Via libera a un nuovo approccio alla questione cani pericolosi, materia ora regolata da un' ordinanza dove sono 17 le razze riconosciute pericolose. Oggi il si' a un documento che vuole superare questa ghettizzazione.
E' stata infatti approvata all'unanimita', in commissione Affari sociali della Camera 'una risoluzione che vincola il governo ad un nuovo approccio sul problema dell'aggressivita' dei cani, con particolare riferimento alla responsabilizzazione dei proprietari e contro la criminalizzazione dell'animale a priori, decidendo soltanto in base alla sua razza'. A dare l'annuncio Bruno Mellano e Donatella Poretti, prima firmataria della risoluzione, deputati della Rosa nel Pugno. Al ministero della Salute, affermano Poretti e Mellano 'dovranno fare i conti con quanto approvato oggi in Commissione Affari Sociali e nella nuova normativa dovranno considerare alcuni criteri'. Tra questi al primo punto la responsabilita' del proprietario e/o del detentore del cane in riferimento ad alcuni principi, ad esempio la scelta della tipologia del cane, l'educazione data al cane e se la persona e' il primo acquirente dell'animale o meno.
'Non c'e' un elenco di razze, il criterio nell'individuazione dei cani aggressivi va superato, ricercando criteri oggettivi per una soluzione stabile e non d'emergenza'. Per il capogruppo dei Verdi nella medesima Commissione, Tommaso Pellegrino, la risoluzione 'e' un fatto importante, specie perche' sottolinea l'esigenza di una maggiore responsabilizzazione dei proprietari'. Secondo i criteri dettati dalla risoluzione occorre diffondere un'adeguata informazione circa le caratteristiche dell'animale tra coloro che si accingono ad acquisirne uno; fare in modo che le Asl distinguano tra morsicature che rientrano nel normale comportamento e quelle che non ci rientrano, con lesioni gravi o con il rischio di future lesioni gravi; individuare le professionalita' in grado di affrontare un intervento correttivo terapeutico di medicina comportamentale; confermare il divieto di taglio di code e orecchie ai cani per fini estetici nonchè‚ la detenzione, la vendita e l'uso di collari o altri dispositivi elettrici. Inoltre: vietare qualsiasi esibizione, gara, addestramento intesi a esaltare la naturale aggressivita' o potenziale pericolosita' di cani; ristabilire il reato previsto dal Codice penale 'omissione di custodia e malgoverno di animali'; promuovere un accurato monitoraggio in merito al fenomeno del randagismo, della gestione dei canili e degli allevamenti con particolare attenzione all'applicazione della normativa nazionale in ambito locale.
(ANSA)
MINISTERO DELLA SALUTE ORDINANZA 28 marzo 2007 - Modifica all'ordinanza 12 dicembre 2006 «Tutela dell'incolumita' pubblica all'aggressione di cani». Gazzetta Ufficiale N. 104 del 7 Maggio 2007
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto l'art. 10 della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, approvata a Strasburgo il 13 novembre 1987, firmata anche dall'Italia;
Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281, legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo, in particolare all'art. 1 che stabilisce che lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali d'affezione, condanna gli atti di crudelta' contro di essi e favorisce la corretta convivenza tra uomo ed animale;
Ritenuta la necessita' e l'urgenza di adottare, in attesa dell'emanazione di una disciplina normativa organica in materia, disposizioni cautelari a tutela della salute pubblica;
Vista l'ordinanza 12 dicembre 2006 «Tutela dell'incolumita' pubblica dall'aggressione di cani»;
Considerato che il taglio della coda dei cani se eseguito precocemente da un medico veterinario non comporta eccessive sofferenze all'animale, si possono parzialmente accogliere le richieste rappresentate dall'Ente nazionale della cinofilia italiana (ENCI) per una deroga al divieto di cui all'art. 1, comma 1, lettera e), punto i) dell'ordinanza 12 dicembre 2006, sino all'emanazione di una legge di divieto generale specifica in materia;
Tenuto conto delle motivazioni avanzate dallo stesso ENCI circa il mantenimento della variabilita' genetica, la deroga al divieto riguarda esclusivamente le razze canine riconosciute dalla F.C.I. con caudotomia prevista dallo standard;
Considerato che il riferimento all'art. 2, comma 6, legge 14 agosto 1991, n. 281, puo' indurre ad una non corretta interpretazione dell'art. 5, comma 5, dell'ordinanza 12 dicembre 2006;
ORDINA:
Art. 1.
L'ordinanza 12 dicembre 2006 «tutela dell'incolumita' pubblica all'aggressione di cani» e' modificata nel modo seguente:
1. all'art. 1, comma 1, lettera e), punto i) dopo la parola coda» e' inserita la seguente frase «fatta eccezione per i cani appartenenti alle razze canine riconosciute dalla F.C.I. con caudotomia prevista dallo standard, sino all'emanazione di una legge di divieto generale specifica in materia. Il taglio della coda, ove consentito, deve essere eseguito da un medico veterinario entro la prima settimana di vita»;
2. all'art. 5, comma 5 e' eliminata la frase «ivi compresa la valutazione ai sensi dell'art. 2, comma 6, legge 14 agosto 1991, n. 281».
(NDR: art. 2, comma 6, legge 14 agosto 1991, n. 281 - I cani ricoverati nelle strutture di cui al comma 1 dell’articolo 4 fatto salvo quanto previsto dagli articoli 86, 87 e 91 del regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni, possono essere soppressi, in modo esclusivamente eutanasico, ad opera di medici veterinari, soltanto se, gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità.)
La presente ordinanza e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione ed ha efficacia sino al 13 gennaio 2008.
Roma, 28 marzo 2007
Il Ministro: Turco
Registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 2007 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 133
Siamo contenti per la modifica dell'art. 5 comma 5 , ma per l'altra modifica... Ha vinto l'ENCI... che ha fatto ricorso affinchè si potesse mantenere lo standard delle razze a coda mozzata (si tratta soprattutto dei cani da caccia, attività che aborriamo totalmente, tra l'altro...)
Che tristezza... Modifichiamo, creiamo a nostro piacere, e chi se ne frega della natura... Chi se ne frega del parere dei cani, ai quali la natura ha donato la coda (e non un moncherino !) affinché possano usarla per manifestare palesemente le proprie emozioni...
"Mantenimento della variabilita' genetica"... Sì, come no... di cani incrociati, selezionati e mutilati e quindi ottenuti dall'uomo a proprio piacimento... "Caudectomia prevista dallo standard" vuol dire che lo standard prevede che la coda sia tagliata, cosa ben diversa da una caratteristica naturale che deve essere preservata... Come se in futuro si preservasse la varietà di fragola con geni di pesce facendola passare per una variabilità genetica da tutelare...
No comment da parte nostra, davvero. Peccato, la legge poteva essere finalmente un qualcosa di civile... Ma altrimenti, come avrebbero potuto i "cinofili" (!!!) a portare i cani alle esposizioni ??? Come avrebbero potuto andare tra i cespugli a stanare indifesi animaletti da ammazzare, visto che affermano che la coda può restare impigliata ?? Già, poverini... un bel problema per coloro che usano i cani per le proprie attività ludiche e per la propria vanagloria...
Quali sono i Paesi notoriamente più civili in Europa ? Svizzera, Norvegia, Danimarca, Svezia, Finlandia... e sapete una cosa ? Questi sono i Paesi dove il taglio della coda è vietato. Ci fermiamo qui.
[noi di Dogwelcome]
Nuova ordinanza Turco del 12 dicembre 2006 pubblicata sulla G.U.n. 10 del 13 gennaio 2007
ROMA - Piu' severe le regole per chi possiede cani, in particolare quelli pericolosi. E' stata infatti pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale l'ordinanza varata dal ministero della Salute prima di Natale.
Nel regolamento, che porta la data del 12 dicembre 2006, restano in vigore le regole introdotte dai precedenti regolamenti dei ministri Girolamo Sirchia e Francesco Storace, vale a dire il divieto di addestramento teso ad esaltare l'aggressività dei cani e delle operazioni di selezione o l'incrocio tra razze canine con lo scopo di svilupparne l'aggressività, e la sottoposizione dei cani al doping. Rimangono anche l'obbligo per chi possiede un esemplare appartenente alle 17 razze ''pericolose'' (tutte confermate dalle nuove norme) di applicare al cane museruola e guinzaglio nei locali pubblici, e di stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni causati a terzi. Tra le novita' introdotte, invece, il divieto di taglio di coda, orecchie e corde vocali per tutti i cani e la proibizione dell'utilizzo di collari elettrici, considerati ''fonte di paura e sofferenza'' per gli animali; ma viene introdotto anche l'obbligo per i possessori di cani delle razze considerate pericolose che non sono in grado di garantire la sicurezza, di avvertire le autorita' veterinarie, che possono arrivare anche a decidere la soppressione dell'animale. Il nuovo regolamento rischia di suscitare polemiche (ANSA)
Ecco il testo intero:
ORDINANZA 12 dicembre 2006 Tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione di cani (valida sino al 14 gennaio 2008)
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
Visto l’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto l’articolo 10 della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, approvata a Strasburgo il 13 novembre 1987, firmata anche dall’Italia;
Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281, legge quadro in materia di animali d’affezione e prevenzione del randagismo, in particolare l’articolo 1 che stabilisce che lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali d’affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi e favorisce la corretta convivenza tra uomo ed animale;
Visto il D.P.C.M. 28 febbraio 2003,che ratifica l’accordo 6 febbraio 2003 tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy;
Considerato che l’uso di collari elettrici o altri congegni atti a determinare scosse o impulsi elettrici sui cani procura paura e sofferenza e può provocare reazioni di aggressività da parte degli animali stessi, l’impiego di tali strumenti si configura come maltrattamento e chiunque li utilizzi è perseguibile ai sensi della legge 20 luglio 2004, n. 189;
Visti gli episodi di aggressione alle persone da parte di cani;
Ritenuta la necessità e l’urgenza di adottare, in attesa dell’emanazione di una disciplina normativa organica in materia, disposizioni cautelari a tutela della salute pubblica
ORDINA:
Articolo 1.
1. Sono vietati:
a) l’addestramento inteso ad esaltare l’aggressività dei cani;
b) l’addestramento inteso ad esaltare il rischio di maggiore aggressività di cani pit bull e di altri incroci o razze di cui all’elenco allegato;
c) qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze di cani con lo scopo di sviluppare l’aggressività;
d) la sottoposizione di cani a doping, così come definito all’articolo 1, commi 2 e 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376;
e) gli interventi chirurgici destinati a modificare l’aspetto di un cane, o finalizzati ad altri scopi non curativi, in particolare:
ì) il taglio della coda
ìì) il taglio delle orecchie
ììì) la recisione delle corde vocali
2. Il divieto di cui al punto 1 lettera e) non si applica agli interventi curativi necessari per ragioni di medicina veterinaria.
Articolo 2. 1. I proprietari e i detentori di cani, analogamente a quanto previsto dallo articolo 83, primo comma, lettere c) e d) del Regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, hanno l’obbligo di:
a) applicare la museruola o il guinzaglio ai cani quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico;
b) applicare la museruola e il guinzaglio ai cani condotti nei locali pubblici e sui pubblici mezzi di trasporto.
2. I proprietari e i detentori di cani di razza di cui all’elenco allegato devono applicare il guinzaglio e la museruola ai cani sia quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico sia quando si trovano nei locali pubblici o sui pubblici mezzi di trasporto
3. Gli obblighi di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano ai cani per non vedenti o non udenti, addestrati come cani guida.
Articolo 3 1. Chiunque possegga o detenga cani di cui all’articolo 1, comma 1 lettera b) ha l’obblico di vigilare con particolare attenzione sulla detenzione degli stessi al fine di evitare ogni possibile aggressione a persone e deve stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane.
Articolo 4 1. L’uso di collari elettrici o altri congegni atti a determinare scosse o impulsi elettrici sui cani procura paura e sofferenza e può provocare reazioni di aggressività da parte degli animali stessi. Pertanto l’impiego di tali strumenti si configura come maltrattamento e chiunque li utilizzi è perseguibile ai sensi della legge 20 luglio 2004, n. 189.
Articolo 5 1. Si definisce cane con aggressività non controllata quel soggetto che, non provocato, lede o minaccia di ledere l’integrità fisica di una persona o di altri animali attraverso un comportamento aggressivo non controllato dal proprietario o detentore dell’animale.
2. I Servizi Veterinari tengono aggiornato un archivio dei cani morsicatori e dei cani con aggressività non controllata rilevati, al fine di predisporre i necessari interventi di controllo per la tutela della incolumità pubblica.
3. L’autorità sanitaria competente, in collaborazione con la Azienda Sanitaria Locale stabilisce:
a) i criteri per la classificazione del rischio da cani di proprietà con aggressività non controllata con i relativi parametri per la rilevazione;
b) i percorsi di controllo e rieducazione per la prevenzione delle morsicature;
c) l’obbligo per i proprietari dei cani cui al comma 1 di stipulare una polizza di assicurazione per la responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane;
d) ulteriori prescrizioni e misure atte a controllare o limitare il rischio di morsicature.
4. E’ vietato acquistare, possedere o detenere cani di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b) e di cui al comma 1 del presente articolo :
a) ai delinquenti abituali o per tendenza;
b) a chi è sottoposto a misure di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale;
c) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni;
d) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per i reati di cui agli articoli 727, 544-ter, 544-quater, 544-quinques del codice penale e, per quelli previsti dall’articolo 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189;
e) ai minori di 18 anni e agli interdetti o inabilitati per infermità.
5. Il proprietario o il detentore di un cane di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b) e di cui al comma 1 del presente articolo che non è in grado di mantenere il possesso del proprio cane nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente ordinanza deve interessare le autorità veterinarie competenti del territorio al fine di ricercare con le amministrazioni comunali idonee soluzioni di gestione dell’animale stesso ivi compresa la valutazione ai sensi dell’art. 2 comma 6 legge 14 agosto 1991, n. 281.
6. La presente ordinanza non si applica ai cani in dotazione alle Forze armate, di Polizia, di Protezione civile e dei Vigili del fuoco.
Articolo 6 1. Le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza sono sanzionate dalle Amministrazioni competenti secondo i parametri territoriali in vigore.
2. La presente ordinanza è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed ha efficacia per un anno a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione.
Roma, 12 dicembre 2006
Il Ministro: Turco
Registrata alla Corte dei conti il 30 dicembre 2006 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 365
ALLEGATO:
Elenco delle razze canine e di incroci di razze a rischio di aggressività di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b, della presente Ordinanza:
-American Bulldog;
-Cane da pastore di Charplanina;
-Cane da pastore dell’Anatolia;
-Cane da pastore dell’Asia centrale;
-Cane da pastore del Caucaso;
-Cane da Serra da Estrela;
-Dogo Argentino;
-Fila brazileiro;
-Perro da canapo majorero;
-Perro da presa canario;
-Perro da presa Mallorquin;
-Pit bull;
-Pit bull mastiff;
-Pit bull terrier;
-Rafeiro do Alentejo;
-Rottweiler;
-Tosa inu
(si tratta degli stessi cani considerati potenzialmente pericolosi nelle ordinanze precedenti - NdR)
Ordinanza Storace sull'incolumità pubblica del 3 ottobre 2005, valida fino al 3 dicembre 2006.
MINISTERO DELLA SALUTE ORDINANZA 3/10/2005 - Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressività di cani. (GU n. 281 del 2-12-2005)
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281;
Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visti gli articoli 544-bis, 544-sexies e 727 del codice penale;
Vista la legge 20 luglio 2004, n. 189;
Visti gli episodi di aggressione alle persone da parte di cani;
Ritenuta la necessita' e l'urgenza di adottare, in attesa della emanazione di una disciplina normativa organica in materia, disposizioni cautelari a tutela della salute pubblica;
ORDINA
Art. 1. 1.
Sono vietati:
a) l'addestramento inteso ad esaltare l'aggressivita' dei cani;
b) l'addestramento inteso ad esaltare il rischio di maggiore aggressività di cani pitbull e di altri incroci o razze di cui all'elenco allegato;
c) qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività;
d) la sottoposizione di cani a doping, cosi' come definito all'art. 1, commi 2 e 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376.
Art. 2. 1. I proprietari e i detentori di cani, analogamente a quanto previsto dall'art. 83, primo comma, lettere c) e d) del regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, hanno l'obbligo di:
a) applicare la museruola o il guinzaglio ai cani quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico;
b) applicare la museruola e il guinzaglio ai cani condotti nei locali pubblici e nei pubblici mezzi di trasporto.
2. E' vietato acquistare, possedere o detenere cani di cui all'art. 1, comma 1, lettera b):
a) ai delinquenti abituali, o per tendenza;
b) a chi e' sottoposto a misura di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale;
c) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni;
d) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per i reati di cui all'art. 727, 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies del codice penale e, per quelli previsti dall'art. 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189;
e) ai minori di 18 anni e agli interdetti e inabilitati per infermita'.
3. Gli obblighi di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano ai cani per non vedenti o non udenti, addestrati presso le scuole nazionali come cani guida.
Art. 3. 1.
Chiunque possegga o detenga cani di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), ha l'obbligo di stipulare una polizza di assicurazione di responsabilita' civile per danni causati dal proprio cane contro terzi.
Art. 4. 1.
I proprietari e i detentori dei cani di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), che non intendono mantenere il possesso del proprio cane nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente ordinanza debbono interessare le autorita' veterinarie competenti del territorio al fine di ricercare con le amministrazioni comunali idonee soluzioni di affidamento dell'animale stesso.
2. La presente ordinanza non si applica ai cani in dotazione alle Forze armate, di Polizia, di Protezione civile, dei Vigili del fuoco. La presente ordinanza e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha efficacia per un anno a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione.
Roma, 3 ottobre 2005
Il Ministro: Storace
Registrato alla Corte dei conti l'8 novembre 2005 Ufficio controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 318
2 dicembre 2005: A seguito delle proteste degli allevatori di questa razza di cani, il Mastino napoletano non fa più parte della lista di cani considerati pericolosi in Italia: la lista, accompagnata dalla nuova ordinanza emessa dal Ministro della Sanità Storace (a continuazione della precedente ordinanza Sirchia scaduta a fine estate), presenta da oggi 17 razze. Tutte... non italiane. Sarà un caso ?
10 settembre 2004: (ANSA) - ROMA - Si riduce da circa cento a 18 il numero delle razze di cani pericolosi, per i quali, a tutela della pubblica incolumità, è confermato il divieto di addestramento finalizzato ad esaltarne l'aggressività. E' quanto prevede l'ordinanza, in via di definizione e che avrà la durata di un anno, del Ministro della Salute Girolamo Sirchia, che sarà pubblicata nei prossimi giorni in Gazzetta Ufficiale.
Le razze classificate a rischio di maggior aggressività, sulla base anche del parere espresso dal Consiglio Superiore di Sanità, sono ridotte alle seguenti:
Art. 1, comma 1 AMERICAN BULLDOG (USA) ANATOLIAN KARABASH (Anatolia) CANE PASTORE DELL’ASIA CENTRALE (Asia) CANE PASTORE DEL CAUCASO (Balcani) CANE PASTORE DI CIARPLANINA (Svizzera) CAO DA SERRA DA ESTRELA (Portogallo) DOGO ARGENTINO (Argentina) FILA BRASILEIRO (Brasile) MASTINO NAPOLETANO (Italia) - non più, da dic. 05 PERRO DE PRESA MALLORQUIN (Spagna) PERRO DE PRESA CANARIO (Spagna) PERRO DE GANADO MAJORERO (Spagna) PIT BULL PIT BULL TERRIER PIT BULL MASTIFF (USA) RAFEIRO DO ALENTEJO (Portogallo) ROTTWEILER (Germania) TOSA INU (Giappone) |
L' ordinanza emessa un anno fa, e tuttora in vigore, faceva invece riferimento a due gruppi di animali (per circa cento razze) inseriti nella classificazione internazionale della federazione dei cinofili. Tra i cani piu' noti, in passato giudicati a rischio di aggressivita' ed ora esclusi dall'elenco, figurano i dobermann, gli alani e gli schnauzer.
Nella nuova ordinanza in via di definizione si confermano il divieto all'addestramento inteso ad esaltare l' aggressivita' dei cani e il rischio di maggiore aggressivita' dei pit bull e delle altre 17 razze individuate; il divieto di qualsiasi operazione di selezione o incrocio tra razze di cani per svilupparne l'aggressivita'; il divieto di somministrazione ai cani di sostanze dopanti.
Nell' ordinanza si conferma l' obbligo per i proprietari di applicare ai cani la museruola ed il guinzaglio quando vengono condotti nei luoghi pubblici, nei locali pubblici e sui mezzi pubblici di trasporto. Resta il divieto di acquistare, possedere o detenere cani delle 18 razze a rischio di maggiore aggressivita' ai delinquenti abituali o per tendenza; a chi e' sottoposto a misura di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale; a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni; a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per specifici reati; ai minori di 18 anni e agli interdetti e inabilitati per infermita'. Questi divieti non si applicano ai cani per non vedenti o non udenti, addestrati presso le scuole nazionali come cani guida.
Nell'ordinanza si conferma l' obbligo per i possessori di cani a maggior rischio di aggressivita' di stipulare una polizza di assicurazione di responsabilita' civile per danni causati dall' animale a terzi e si evidenzia che le previsioni normative non si applicano ai cani in dotazione alle Forze armate, di polizia, di protezione civile e dei vigili del fuoco.
L'ORDINANZA SIRCHIA del 9 settembre 2003
Ordinanza contingibile e urgente per la tutela dell'incolumità pubblica dal rischio di aggressioni da parte di cani potenzialmente pericolosi
Il Ministro della Salute
Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954 n. 320;
Vista la legge 14 agosto 1991, n.281;
Visto l'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto l'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visti i reiterati e sempre più frequenti episodi di aggressione da parte di cani di razza particolarmente pericolosa, quali i pit-bull;
Ritenuta la necessità e l'urgenza di adottare - in attesa della emanazione di una disciplina normativa organica in materia - disposizioni cautelari a tutela della salute pubblica;
ORDINA
Articolo 1
Sono vietati :
a) l'addestramento inteso ad esaltare la naturale aggressivita' o potenziale pericolosita' di cani pit-bull e di altri incroci o razze con spiccate attitudini aggressive appartenenti ai gruppi 1° e 2° della classificazione della Federazione Cinologica Internazionale;
b) qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività;
c) la sottoposizione di cani a doping, così come definito dall'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376.
Articolo 2
I proprietari e i detentori dei cani di cui all'articolo 1, quando li portano in un luogo pubblico o aperto al pubblico debbono usare contestualmente il guinzaglio e la museruola, previsti dall'articolo 83, primo comma, lettere c) e d) del regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954 n. 320. E' vietato acquistare, possedere o detenere cani di cui all'articolo 1:
a) ai delinquenti abituali, o per tendenza;
b) a chi è sottoposto a misura di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale;
c) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni;
d) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per i reati di cui all'articolo 727 del codice penale;
e) ai minori di 18 anni e agli interdetti e inabilitati per infermità;
I divieti di cui al comma 1 non si applicano ai cani per non vedenti o non udenti, addestrati presso le scuole nazionali come cani guida.
Chiunque possegga o detenga cani di cui all'articolo 1 è tenuto a stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi, definita secondo i massimali e i periodi di durata stabiliti dal Ministero delle attività produttive.
I detentori che non intendono mantenere il possesso dell'animale nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente ordinanza debbono interessare le autorità veterinarie competenti nel territorio al fine di ricercare idonee soluzioni di affidamento del proprio cane.
La presente ordinanza non si applica ai cani in dotazione alle Forze armate, di polizia e di protezione civile.
La presente ordinanza ha efficacia per un anno dalla data di entrata in vigore, che decorre dal giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
9 settembre 2003
II Ministro della Salute, G. Sirchia
Di seguito l'esperienza di Alessandra, con il suo Sugar, in vacanza...
Siamo finiti 1 settimana a Pula in Croazia, in un appartamento prenotato tramite internet e tramite una agenzia del posto. Ti basti sapere che pochi giorni prima di partire, i telegiornali italiani, come ricorderai, ogni giorno raccontavano nuove storie di pit bull & Co. A causa di questo, arrivati a destinazione abbiamo dovuto cambiare 3 appartamenti in 24 ore (disfa le valigie - fai le valigie - disfa le valigie - fai le valigie) perché i simpatici croati appena vedevano il cucciolo si impaurivano e ci rispedivano al mittente. Poco importava se Sughino è un cucciolo tenero, per loro era quello che in Italia aveva appena ucciso 3 donne!!!! La stessa storia, purtroppo, in spiaggia e in centro (pur essendo al guinzaglio). Insomma, un buco nell'acqua!
Dopo avervi dato tutte queste info vi chiediamo: perchè scegliere di acquistare (se si tratta, purtroppo, di acquistare) un cane considerato *pericoloso* e vivere, sia voi che lui, in mezzo a problemi e restrizioni ?
Pensateci 1000 volte prima di acquistare un cane che i legislatori della quasi totalità dei Paesi del mondo considerano "pericoloso": questo è il nostro consiglio.
Se amate i cani, ADOTTATENE UNO, e non comprate un cane solo perchè vi piace esteticamente!
In ogni caso, i canili sono forniti, ahinoi, anche di parecchi pitbull e pelosi di altre razze considerate potenzialmente pericolose... Cani comprati e/o riprodotti da persone che non li sapevano gestire e che sono finiti in canile, ad aspettare qualcuno che sia più meritevole della loro dolce compagnia...
SE CERCATE UN CANE DI QUESTE RAZZE, ANDATE A VEDERE AL CANILE PIU' VICINO, MAGARI CI SARA' PROPRIO IL VOSTRO FUTURO AMICO CHE VI ASPETTA !!!
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Tutti dicono il mio cane è docile, bravo non avendo mai fatto alcun patentino di serio addestramento. E' come mettere un auto sportiva nelle mani di un non patentato.