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Regolamento di Polizia Urbana
Articolo 67 Detenzione e conduzione di cani o altri animali.
1. Tutti gli animali che possono costituire pericolo per l’incolumità dei cittadini non potranno essere introdotti in città, se non trasportati su idonei veicoli e con le precauzioni atte ad impedirne la fuga ed ogni pericolo di danno alle persone e seguendo l’itinerario più breve.
2. E’ vietata nei centri abitati del Comune, la detenzione in abitazioni, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini, di cani o altri animali che disturbino, specialmente di notte, con insistenti o prolungati latrati, con guaiti o altrimenti, la pubblica quiete.
3. Nel caso sopraddetto, gli agenti di Polizia municipale, oltre ad accertare la trasgressione a carico del proprietario o del conduttore, lo diffideranno ad allontanare l’animale che abbia dato luogo ad infrazioni o a porlo in condizioni di non disturbare la quiete pubblica o privata.
4. A tutti i proprietari o conduttori di animali, nell’accompagnamento degli stessi su area pubblica o aperta al pubblico ed in particolare sui marciapiede, sedimi stradali e nelle zone attrezzate per bambini, è fatto obbligo:
a) di munirsi di apposito attrezzo e/o strumento idoneo per l’eventuale raccolta delle feci depositate dagli animali. Tale obbligo è vigente sempre, in qualsiasi momento dell’accompagnamento dell’animale. Il possesso di tali attrezzi dovrà essere dimostrato, a richiesta, agli organi preposti alla vigilanza;
b) di provvedere all’immediata rimozione delle deiezioni dell’animale facendo uso della suddetta attrezzatura;
c) di depositare le feci, contenute in idonei involucri o sacchetti chiusi, negli appositi contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti solidi urbani.5. I cani di qualsiasi razza o taglia non possono circolare ed essere introdotti in luoghi aperti al pubblico senza il rispetto delle norme in materia di identificazione.
6. A tutti i proprietari o conduttori è vietato circolare con cani o altri animali se non assicurati al guinzaglio o muniti di idonea museruola.
7. I cani da guardia ed, in genere, di grossa taglia dovranno essere tenuti in modo da non aggredire o mordere chicchessia, e muniti di guinzaglio e museruola.
8. I cani circolanti senza museruola o senza guinzaglio come sopra descritto, che non siano convenientemente custoditi, potranno essere accalappiati con le modalità di legge.
9. Sono a carico del proprietario reclamante tutte le spese di mantenimento oltre al pagamento delle sanzioni pecuniarie.
10. Dall’obbligo del guinzaglio e della museruola sono esentati soltanto i cani da caccia sulle vie di campagna ed i cani dei pastori al momento dell’accompagnamento di mandrie o greggi.
11. I proprietari o conduttori di unità immobiliari che affaccino su vie pubbliche o soggette a pubblico passaggio, dovranno assicurarsi che le recinzioni siano atte ad impedire che gli animali eventualmente detenuti possano recare danno ai passanti. Stessa cautela dovrà essere adottata per le recinzioni di confine.
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