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Il Comune ha emanato un avviso pubblico con il quale ricorda alla cittadinanza che è tuttora in vigore l’Ordinanza Sindacale n° 102 del 16 marzo 1999, riguardante gli ANIMALI D’AFFEZIONE
- I cani padronali devono essere condotti al guinzaglio: sulla pubblica via, sulle aree demaniali e negli spazi condominiali. I cani devono inoltre essere muniti d’idonea museruola, in locali pubblici ovvero su aree pubbliche di svago (giardini pubblici, parco giochi).
- I cani possono essere liberati sulla pubblica via per il tempo necessario a promuoverne la routinaria attività locomotoria, purchè siano tassativamente muniti d’idonea museruola.
- I proprietari dei cani -inoltre- devono dotarsi di sacchetto plastico monouso e di paletta onde asportare le feci deposte dal proprio animale.
- E’ fatto divieto di tenere all’interno di Uffici Pubblici, pubblici locali, negozi anche non alimentari o depositi e similari, cani di qualsiasi razza ed età lasciati liberi di girovagare negli spazi e negli orari di apertura al pubblico. Tale divieto è inderogabile e totale per tutti i locali ove si detengono, manipolano, confezionano e preparano o somministrano alimenti d’ogni tipo.
- E’ fatto divieto di condurre cani sulle spiagge libere o su quelle in concessione.
ORDINANZA BALNEARE 2016, estratto: "E' inoltre vietato condurre in spiaggia qualsiasi tipo di animale, anche se munito di museruola o guinzaglio. Sono esclusi dal divieto le unità cinofile munite di brevetto accompagnate da un conduttore munito di brevetto di assistente bagnante/bagnino di salvataggio. Sono esclusi altresì dal divieto i cani guida per non vedenti, i cani utilizzati dalle forze di polizia, fermo restando la facoltà del gestore del singolo lido privato di riservare tratti di spiaggia a famiglie che detengono cani di piccola taglia."