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La legge regionale n. 17 del 19/6/2014 art. 18 bis permette l’accesso a tutti gli animali da compagnia nei parchi pubblici della Regione Veneto.
Ogni Parco però regolamenta l'accesso dei cani a seconda delle taglie e della tipologia della propria struttura.
Cit:
Art. 3
Inserimento dell'articolo 18 bis nella legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60 "Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo"
1. Dopo l'articolo 18 della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60 è aggiunto il seguente:
"Art. 18 bis
Accesso ai giardini, parchi, aree pubbliche ed aree riservate agli animali da compagnia.
1. Agli animali da compagnia, accompagnati dal proprietario o da altro detentore, è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico, compresi i giardini, i parchi e le spiagge; in tali luoghi è obbligatorio l'uso del guinzaglio e della museruola o di altri strumenti contenitivi, secondo le modalità già previste dalla normativa vigente.
2. Agli animali da compagnia è vietato l'accesso in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando a tal fine sono chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto.
3. I comuni possono, nell'ambito di giardini, parchi, spiagge ed altre aree destinate a verde pubblico, individuare, mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati agli animali da compagnia, dotandoli anche delle opportune attrezzature; tali spazi sono forniti di acqua, contenitori per la raccolta delle deiezioni, spazi d'ombra ed eventuali divisioni per animali grandi e piccoli.
4. Negli spazi a loro destinati, gli animali possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la sorveglianza del responsabile, senza determinare danni alle piante o alle strutture presenti.".