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I cani, i condomini, la convivenza civile - Il cane abbaia
Animali in condominio e abbai considerati molesti: come gestire i problemi con i vicini? Cosa dice la giurisprudenza? Scopriamolo insieme.
Il cane abbaia e il vicino si lamenta...
E' chiaro che per una buona convivenza in condominio è necessario prendere ogni precauzione per non causare disturbo, proprio come norma di convivenza civile. Se però il cane abbaia in maniera sporadica, il vicino non può pretendere che lo stesso stia sempre in silenzio, e questo certamente se accade di giorno.... Come tutti quanti passano aspirapolveri, lucidatrici, centrifugano biancheria o piantano chiodi nei muri per appendere quadri o simili, anche gli abbai sporadici dei cani, di giorno, dovrebbero essere tollerati quali rumori che rientrano nella normalità della vita di un condominio.
Per evitare che il vicino agisca per vie legali se si dovesse sentire oltremodo disturbato, se non vi può essere un accordo pacifico, (cosa che farebbe spendere inutilmente soldi, anche se alla fine si "potrebbe" vincere la causa) è necessario iniziare a vedere se si riesce a diminuire il rumore, ad esempio mettendo un paraspifferi sotto alla porta d'ingresso e apponendo un pesante tendone dietro alla porta.
Normalmente il disturbo, per essere considerato disturbo della quiete pubblica, dovrebbe coinvolgere più persone, ovvero non basterebbero le lamentele di un solo condomino perchè il rumore si consideri disturbo della quiete pubblica:
Sentenza della Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione n.1394 (6 marzo 2000)
Se il cane abbaia non è disturbo della quiete
Se gli ululati del cane non disturbano una pluralità di persone, ma solo un singolo vicino, non è configurabile il reato di disturbo alla quiete pubblica. La Suprema Corte ha affermato che affinché vi sia disturbo alla pubblica tranquillità (art.659 c.p.) "è necessario che i rumori siano obiettivamente idonei ad incidere negativamente sulla tranquillità di un numero indeterminato di persone"
...ma di solito per evitare questa cosa il condomino disturbato chiede ad altri vicini di dargli manforte, e se i vicini che si dichiarano disturbati sono più di un paio, allora sì, potrebbe valere il disturbo di quiete pubblica. Purtroppo però, non sempre viene applicato questo metro di giudizio, V. sotto. In ogni caso, un cane che abbaia difficilmente supera i decibel "consentiti" (V. sotto): ma questo può non essere sufficiente per alcuni Giudici.
La pubblica quiete - definita dal MANZINI “elemento essenziale d`ogni ordinamento civile, nel quale la libertà individuale non può essere illimitata e devono venir garantite le condizioni necessarie perché la convivenza si svolga in modo soddisfacente per la popolazione” - è, dunque, l`interesse direttamente protetto dalla norma in esame, e la sua offesa si concreta nel disturbo arrecato alle persone, considerate non individualmente ma come collettività. La concreta determinazione del concetto di disturbo è stata lasciata dal legislatore alla discrezionalità del giudice. L`orientamento giurisprudenziale prevalente è, comunque, nel senso di ravvisarlo non in qualsiasi azione fastidiosa, ma soltanto allorquando si realizzi una sensibile alterazione della normale condizione di quiete. Non è necessario, peraltro, che il disturbo sia arrecato ad un elevato numero di persone, ma semplicemente ad un numero indeterminato di esse.
Fonte: Tuttoambiente
Ma attenzione: dopo varie sentenze emesse negli anni, che hanno fatto giurisprudenza e che hanno assolto l'amico umano del cane, tra le quali una che citava che "non si può negare al cane il diritto di abbaiare" (e questa ci pare senza alcun dubbio una sentenza molto civile) sia nel 2004 (V. sotto) che quest'anno, ve ne sono state che invece hanno visto condannare lo stesso, quindi possiamo dire che alla fin fine dipende dal giudice: è chiaro che se gli si porta la prova che è solo e solamente una persona a lamentarsi, e che il rumore non supera i decibel "consentiti", e che è nella natura del cane il fatto di abbaiare, il Giudice potrà tenere conto di queste attenuanti, qualora lo vorrà fare.
La norma dell'art. 844 del Codice civile sui rumori molesti ha carattere dispositivo:
Art. 844 - Immissioni: Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi. Nell'applicare questa norma l'autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà. Può tener conto della priorità di un determinato uso. (>> approfondimento)
L'articolo non vieta quindi che i proprietari regolino i loro rapporti di vicinato con norme diverse, di solito dettate dal regolamento di condominio. Se il regolamento però vieta le attività rumorose, indipendentemente dai limiti di tollerabilità, anche l'abbaiare (ma dovrebbe essere continuo) di un cane può essere considerato intollerabile. La giurisprudenza ha dato anche una definizione del "rumore" in accordo con l'art. 844, affermando che lo stesso può consistere in "qualunque stimolo sonoro non gradito all'orecchio umano, che per le sue caratteristiche di intensità e durata può divenire patogeno per l'individuo". (Tribunale Napoli Sez. X, 17 novembre 1990, n. 11927).
L'Art. 844 in effetti tutela il cittadino da rumori molesti che possano arrecare danno alla salute, però...
E' patogeno l'abbaiare di un cane per un orecchio umano? Se si considera solamente l'orecchio certamente no. Se si considera il tutto come molestia a livello di stress, il Giudice potrebbe applicare la norma.
Abbiamo trovato però un altro commento, discordante con quanto sopra:
Come si evidenzia dal dato letterale della norma dell'Art. 844, questa si riferisce ad immissioni che avvengono tra proprietari di fondi vicini e la stessa, quindi, non è volta a tutelare diritti diversi come quello alla salute. Quest'orientamento, quindi, ha negato l'applicazione di tale rimedio nel caso di inquinamento da rumore che incide sulla salute, stabilendo come unico mezzo quello apprestato dall'articolo 700 del codice di procedura civile. Per l'applicazione di quest'ultimo è necessario che si provi la sussistenza con alta probabilità di un pregiudizio imminente ed irreparabile. Per quest'ultimo orientamento la valutazione del grave pregiudizio, però, è legata (nonostante la sua inapplicabilità come rimedio tipico) all'articolo 844 del codice civile. Lo stesso, infatti, segnala un criterio per stabilire il limite oltre il quale il rumore si ritiene eccessivamente forte: l'intollerabilità delle immissioni. Per calcolarla la giurisprudenza utilizza dei metodi diversi. Alcuni si basano sul criterio "assoluto" che consiste nell'individuare la rumorosità ammissibile in una determinata zona fissando un limite rigido di tollerabilità, passato il quale i rumori sono ritenuti inquinanti. Viceversa il criterio "relativo o comparativo" raffronta la fonte sonora contestata con il valore medio del rumore di fondo. Valore, questo, da identificare con il "complesso di rumori di origine varia e spesso non identificabile, continui e caratteristici del luogo, sui quali si innestano di volta in volta" (trib. di Catania ord. 13 dic. 2003) Da ricordare che nel 1991 (1 marzo) è stato emanato un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che ha fissato i limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente all'esterno, stabilendo un limite di 3 db in periodo notturno e 5 db in periodo diurno. Questo decreto è in realtà attuativo della legge 833 del 1987, mirante a garantire l'uniformità delle condizioni di salute sul territorio nazionale sotto il profilo dell'inquinamento della prevenzione e della ricerca clinica. Per la qual cosa, la giurisprudenza ha ritenuto l'inapplicabilità della stessa ai rapporti tra i privati perché la norma, come è chiaro, regola i rapporti tra privati e pubblica amministrazione, visto l'interesse pubblico cui è finalizzata la stessa. Per la qual cosa intollerabili possono considerarsi anche le immissioni di rumore che non superano i limiti determinati dalla normativa richiamata.
Fonte: autore Annamaria Daniele
Bel problema eh ? Tutto, ed il contrario di tutto.
Le vie legali secondo noi vanno viste quindi in ultimissima ipotesi, ovvero: se si riesce a comporre pacificamente il tutto, è meglio, sia per una civile convivenza, sia per un ovvio risparmio di energie e soldi, che ovviamente vanno ad essere impiegati in una causa civile, in genere lunga e asfissiante. Inoltre, durante la causa, che potrebbe durare anche tre anni, il vicino potrebbe continuare a tempestare di telefonate - abbiamo anche avuto notizie di ritorsioni - cosa che non permette il quieto vivere di chi ha un cane che effettivamente non fa altro che seguire la propria natura di "guardiano" del proprio territorio, dunque nulla di anormale nè di condannabile. Infine, con le vie legali, si rischia di dovere davvero pagare l'ammenda, se il Giudice è "cinofobo" - nel caso di più cani in un caso è stato richiesto persino l'allontanamento dei cani dall'abitazione in un ricorso: un bel guaio, ma il denunciante non è riuscito nel suo intento. E meno male.
Consigliamo di tentare di mantenere un rapporto cordiale con il vicino, e nel contempo prendere precauzioni affinché il rumore che esce dall'appartamento sia il minimo possibile, così che il vicino, che si spera sia persona ragionevole, capisca che da parte di chi ha il cane c'è volontà di andargli incontro: spesso le cose si riescono a smussare senza finire in Tribunale, se c'è uno sforzo da entrambe le parti.
Se il vicino è così cinofobo da rendervi la vita impossibile per un paio di abbai al giorno, cambiate casa o... Rendete la vita impossibile a lui con un aspirapolvere o altro, così che sia lui a cambiare casa. A mali estremi, estremi rimedi. Non accettate vessazioni. Sappiate che avete tutto il diritto di vivere con animali in casa.
La cinofobia è una fobia appunto, che va curata.
Cassazione - Sezione prima penale (up) - sentenza 8 luglio-13 settembre 2004, n. 36241
Non ha importanza se a lamentarsi per i latrati dei cani è un solo vicino
A fare scattare la responsabilità del proprietario dell'animale, infatti, non è ''l'effettivo raggiungimento di plurime persone'', ma la ''potenzialità' diffusiva'' dell'abbaiare dell'animale.
Contravvenzione all’articolo 659 Cp - Latrato dei cani, che di giorno e di notte rendevano impossibile il riposo e la quiete delle persone (Cassazione Sezione prima penale (up) sentenza 8 luglio-13 settembre 2004, n. 36241) Cassazione Sezione prima penale (up) - sentenza 8 luglio-13 settembre 2004, n. 36241
Osserva
Con la sentenza di cui in epigrafe, il Tribunale dichiarava il Cxxxxxx colpevole di contravvenzione all’articolo 659 Cp, condannandolo alla pena di 170 euro di ammenda, oltre alle pronunce accessorie, dichiarava invece l’improcedibilità dell’azione penale nei suoi confronti quanto al reato di minacce lievi, per mancanza di querela. Osservava il primo giudice che sia il denunciante Sxxxxxxxxx, sia il teste Lxxxxxx, avevano confermato che il Cxxxxxx non aveva impedito il latrato dei propri cani, che di giorno e di notte rendevano impossibile il riposo e la quiete delle persone; si trattava di un fatto diffusivo al di là del concreto numero delle persone raggiunte dai rumori molesti che quindi integrava la contravvenzione contestata.
Avverso tale pronuncia ricorreva per cassazione il Cxxxxxx, che denunciava violazione di legge e vizio della motivazione. Il reato in addebito sussiste solo quando la fonte sonora denunciata attinga un numero indeterminato di persone di media sensibilità; nella specie, i latrati disturbavano il solo Sxxxxxxxx e non altri, come il confinante, che aveva deposto in proposito.
Il luogo del reato era in campagna, lontano da altre abitazioni ed edifici, con la conseguente inidoneità della lamentata turbativa ad integrare una ipotesi penalmente rilevante. Doveva altresì rilevarsi che, per quanto il capo d’imputazione contenesse una specifica data di accertamento, nessuna indagine era stata fatta in proposito, facendo la sentenza impugnata generico riferimento al fatto contestato, senza alcuna localizzazione cronologica.
Il ricorso è infondato.
Contrariamente a quanto ritiene il ricorrente, la contravvenzione addebitatagli non si realizza per l’effettivo raggiungimento di plurime persone, da parte della fonte rumorosa, idonea a realizzare la turbativa lamentata in concreto dal denunciante; ciò che rileva penalmente è la potenzialità diffusiva della fonte stessa, che deve essere oggettivamente idonea al di là delle caratteristiche soggettive della fattispecie a disturbare le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero della generalità di soggetti che fossero attinti dai rumori (nella specie, dai latrati); infatti, il reato in questione colpisce il bene giuridico dell’ordine e della tranquillità pubblici. Nel caso in esame, la sentenza impugnata motiva senza incorrere in vizi logico-giuridici e alla stregua del compendio testimoniale esaminato su tale potenzialità; né a questa Corte è dato procedere ad una rivisitazione del quadro probatorio, che è indagine fattuale istituzionalmente interdetta al giudice della legittimità.
Quanto alla collocazione nel tempo nell’ipotesi contravvenzionale in questione, la censura di un difetto di indagine sul giorno del contestato accertamento è speciosa, giacché quella data segna la denuncia del fatto lesivo, poi retrospettivamente accertato a mezzo appunto dell’indagine dibattimentale, cui la decisione gravata di ricorso fa richiamo. Il ricorso stesso deve dunque essere rigettato, colle ulteriori statuizioni indicate nel dispositivo.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel presente giudizio, che liquida in complessivi euro 1600 di cui euro 1200 per onorari.
Ma...
Sentenza Corte di Cassazione (sez. 1 penale) n.1109 del 9 dicembre 1999
La Corte di Cassazione (sezione 1 penale) con sentenza n. 1109 del 9/12/99, che fa giurisprudenza e può essere citata come precedente, ha annullato una sentenza con la quale la Corte d’Appello di Bologna determinava in lire 300mila lire di ammenda e 3 milioni di risarcimento danni la pena ad un signore “perché non impedendo gli strepiti e l’abbaiare di un cane detenuto presso la propria abitazione, disturbava il riposo e le occupazioni delle persone dimoranti nei pressi”.
La Corte di Cassazione ha stabilito che “è necessario per la configurabilità della contravvenzione di cui all’articolo 659 I comma del Codice Penale (disturbo alla quiete pubblica n.d.r.) che i lamentati rumori abbiano attitudine a propagarsi ed a costituire quindi un disturbo per una potenziale pluralità di persone, ancorché non tutte siano state poi disturbate (…) è necessario che i rumori siano obiettivamente idonei ad incidere negativamente sulla tranquillità di un numero indeterminato di persone (…) tale situazione non ricorre nel caso di specie poiché l’abbaiare del cane dell’imputato ha recato disturbo soltanto ai vicini di casa, né altrimenti poteva essere, trattandosi di abitazione, secondo le testimonianze assunte (…) il comportamento omissivo dell’imputato (che non è intervenuto prontamente per far cessare i continui latrati n.d.r.) integra tuttalpiù un mero illecito civile (…) annulla quindi senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste”.
Abbaiare è un diritto del cane
Giudice di pace dà torto a pensionato esasperato da rumore (Fonte: ANSA)
Trento - Abbaiare è un 'diritto esistenziale' dei cani.
Con questa motivazione un giudice di pace di Rovereto ha respinto il ricorso di un pensionato. L'uomo, esasperato dal continuo abbaiare dei due dobermann dei vicini, aveva chiesto un risarcimento danni, rigettato dal giudice. La sentenza, inoltre, ha definito strumento 'lesivo dei diritti dell'animale' il collare anti-abbaio, uno strumento a pile che emette suoni ad alta frequenza quando il cane abbaia e lo costringe ad abbassare il volume.
- 11 agosto 2006
Cassazione: cane che abbaia di notte? Mettetegli la sordina
La Corte di Cassazione (sentenza 7856/2008) ha riconosciuto che i cani in appartamento possono abbaiare ma i proprietari debbono adottare delle cautele anche per prevenire le cause di eccitazione notturna dei loro amici. La Corte ha così intimato a una giovane coppia proprietaria di un cane di fare tutto il possibile per "prevenire le possibili cause di agitazione ed eccitazione dell'animale, soprattutto nelle ore notturne".
La Corte ha rilevato peraltro che risulta impossibile "coartare la natura dell'animale al punto da impedirgli del tutto di abbaiare", ma la prevenzione resta comunque un dovere.
Singolare il fatto che la Corte, pur riconoscendo che i proprietari del cane non avevano rispettato il regolamento condominiale, non li ha condannati al risarcimento dei danni.
- 4 aprile 2008
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