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Ingresso/Rientro in Italia
Ingresso in Italia con un cane, gatto o furetto
Entrare o rientrare nel territorio italiano con un animale domestico: cosa serve sapere? Che documenti bisogna avere? Quali sono le procedure?
Tutti i moduli che vi servono per l'importazione in Italia di un animale domestico. Le tempistiche, la lista dei Paesi terzi, la lista dei Laboratori autorizzati per la titolazione anticorpale antirabbia, la lista dei punti di controllo frontalieri

Ingresso o rientro in Italia con un cane, un gatto o un furetto da un Paese estero che non fa parte dell'Unione Europea
Passo 1
- Il vostro veterinario deve inserire un microchip a norma UE (ISO 11784) all'animale
- Il vostro veterinario deve vaccinare l'animale contro la rabbia DOPO avere identificato l'animale con il chip.
Il vaccino antirabbico sarà attivo 21 giorni dopo. - Il vaccino antirabbico, se prodotto in un Paese extra-UE, deve avere i requisiti come da Regolamento UE n. 576/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 giugno 2013 sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che abroga il regolamento (CE) n. 998/2003 (V. info dettagliate più in basso)
Passo 2
Verificate se il Paese da cui provenite è incluso nella lista di Paesi liberi da rabbia in accordo con i Regolamenti UE n. 576/2013 e 577/2013 per la circolazione degli animali domestici
(dopo avere consultato la lista dei Paesi torna qui con il bottone "indietro" del tuo browser)
Se il Paese è in lista, andate al Passo 3A
Se il Paese NON è in lista, scorrete sino al Passo 3B.
NOTA: se il vostro animale domestico è identificato con un tatuaggio, è considerato valido se è stato effettuato prima del 3 luglio 2011 ma dev'essere ben leggibile. In caso di dubbio, è necessario inoculare al vostro animale un microchip.
Passo 3A
Se il Paese da cui provenite è elencato nella lista, occorre che eseguiate le seguenti procedure:
- se provenite dall'estero e di conseguenza non potete avere un Passaporto UE, dovrete usare il seguente modulo:
compilato e firmato da un veterinario ufficiale, ovvero appartenente alle autorità sanitarie veterinarie del Paese di provenienza.
Attenzione: il modulo ufficiale si presenta con un formato decisamente ostico. Contiene i dati da inserire per i movimenti NON commerciali ma anche quelli da inserire per i movimenti commerciali. Vi accorgerete facilmente che alcune voci non sono pertinenti alla tipologia del vostro viaggio non commerciale (es. Nome del trasportatore, descrizione del prodotto, temperatura del prodotto ecc). Tralasciate quindi le voci non pertinenti, inerenti i movimenti commerciali appunto, e compilate solo quelle inerenti i movimenti NON commerciali.
Potrete in ogni caso entrare in Italia solamente dopo 21 giorni dall'inoculazione del primo vaccino antirabbia.
Se l'animale è già stato vaccinato, è sufficiente che siano stati effettuati i corretti richiami.
- se il vostro animale ha il suo Passaporto UE, potrete utilizzarlo, sempre e comunque con il vaccino antirabbico in regola. Ricordate di fare compilare da un veterinario una delle caselle a pagina 18, capo IX - ESAME CLINICO, dove si attesta che l'animale è in buona salute ed è in grado di affrontare il viaggio.
- Inoltre occorre compilare la seguente dichiarazione:
- L'ingresso deve avvenire attraverso un BCP (Border Control Point)
Passo 3B
Se il Paese dal quale provenite NON è incluso nella lista dell'allegato II parte C, si tratta di un Paese NON libero dalla rabbia (ad es. Albania, Brasile, Cambogia, Capo Verde, Cina, Cuba, Ghana, Guatemala, Honduras, India, Kenya, Maldive, Madagascar, Marocco, Nepal, Nigeria, Senegal, Seychelles, Sri Lanka, Sud Africa, Tanzania, Thailandia ed altri).
Occorre perciò eseguire le seguenti procedure:
- 30 giorni dopo l'inoculazione del primo vaccino antirabbico
OPPURE
21 giorni dopo se l'antirabbica che avete effettuato è un richiamo eseguito nei tempi corretti
è necessario che il vostro veterinario di fiducia prelevi un campione di sangue (siero, non occorre refrigerarlo) - Il campione deve essere inviato ad un Laboratorio autorizzato UE (v. lista più sotto, che contiene anche il modulo di richiesta da compilare qualora si voglia effettuare il test in Italia) in modo da ottenere una titolazione di avvenuta reazione anticorpale alla rabbia. Il valore anticorpale richiesto è di almeno 0,5 Ul/ml.
Riceverete dal Laboratorio la vostra certificazione. - Questa procedura va eseguita almeno 3 mesi prima dell'arrivo in Italia. I tre mesi decorrono dalla data del prelievo perché qualora il test dia risultato positivo, la reazione anticorpale all'atto del prelievo è evidentemente già avvenuta.
- Dato che provenite dall'estero e non potete avere un Passaporto UE, dovrete usare il seguente modulo:
compilato e firmato da un veterinario ufficiale, ovvero appartenente alle autorità sanitarie veterinarie del Paese di provenienza. Allegate copia della titolazione anticorpale ed un certificato di buona salute recente (meno di 7 giorni).
Attenzione: il modulo ufficiale si presenta con un formato decisamente ostico. Contiene i dati da inserire per i movimenti NON commerciali ma anche quelli da inserire per i movimenti commerciali. Vi accorgerete facilmente che alcune voci non sono pertinenti alla tipologia del vostro viaggio non commerciale (es. Nome del trasportatore, descrizione del prodotto, temperatura del prodotto ecc). Tralasciate quindi le voci non pertinenti, inerenti i movimenti commerciali appunto, e compilate solo quelle inerenti i movimenti NON commerciali.
- Inoltre occorre compilare la seguente dichiarazione:
- L'ingresso deve avvenire attraverso un BCP (Border Control Point)
Se avete già effettuato la titolazione degli anticorpi antirabbia, effettuando il richiamo del vaccino OGNI 11 MESI, la stessa continuerà ad essere valida.
Requisiti di validità per la vaccinazione antirabbica
Il vaccino antirabbico deve essere diverso da un vaccino vivo modificato e deve rientrare in una delle seguenti categorie:
1) un vaccino inattivato di almeno un’unità antigenica per dose (raccomandazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità); oppure
2) un vaccino ricombinante esprimente la glicoproteina immunizzante del virus della rabbia in un vettore del virus vivo;
Se somministrato in uno Stato membro
deve aver ricevuto un’autorizzazione all’immissione in commercio a norma dei seguenti strumenti: articolo 5 della direttiva 2001/82/CE oppure articolo 3 del regolamento (CE) n. 726/2004;
Se somministrato in un territorio o in un paese terzo
deve essere stato approvato o aver ricevuto una licenza da parte dell’autorità competente e soddisfare almeno i requisiti definiti nel capitolo corrispondente del Manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri (Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals) dell’organizzazione mondiale per la salute animale.
[Nota di Dogwelcome: se arrivate da Cuba, dall'Uruguay o altri Paesi dell'America del sud, il vaccino CANISAN R è assolutamente valido e idoneo.]
Una vaccinazione antirabbica deve soddisfare le seguenti condizioni:
a) il vaccino è somministrato da un veterinario ufficiale autorizzato;
b) l’animale da compagnia ha almeno dodici settimane nel momento in cui il vaccino è stato somministrato;
c) la data di somministrazione del vaccino è indicata da un veterinario autorizzato o da un veterinario ufficiale nella sezione corrispondente del documento di identificazione;
d) la data di somministrazione di cui alla lettera c) non è precedente alla data di applicazione del trasponditore o del tatuaggio o alla data di lettura del trasponditore o del tatuaggio indicata nella sezione corrispondente del documento di identificazione;
e) il periodo di validità della vaccinazione inizia dal momento in cui è stabilita l’immunità protettiva, non meno di ventuno giorni dal completamento del protocollo di vaccinazione stabilito dal fabbricante per la prima vaccinazione, e continua fino alla fine del periodo di immunità protettiva, conformemente alla specifica tecnica dell’autorizzazione all’immissione in commercio di cui al punto 1, lettera b), o nell’approvazione o licenza di cui al punto 1, lettera c), del vaccino antirabbico nello Stato membro o nel territorio o paese terzo in cui è somministrato il vaccino.
Il periodo di validità della vaccinazione è indicato da un veterinario autorizzato o da un veterinario ufficiale nella sezione corrispondente del documento di identificazione;
f) una rivaccinazione deve essere considerata una vaccinazione primaria se non è stata effettuata entro il periodo di validità, di cui al punto e), di una vaccinazione precedente.
Principale laboratorio autorizzato UE per la titolazione degli anticorpi antirabbia in Italia:
Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie
Via Romea 14/A
I-35020 Legnaro
Tel. +39.049.8084359
E-mail: accettazione@izsvenezie.it
Modulo di accettazione (aggiornato, luglio 2018) per la richiesta diretta delle analisi del siero dai Paesi terzi fuori lista: cliccare qui
Invio del campione:
- preparare almeno 0,5 ml di siero in una provetta di plastica ben chiusa e identificata con il nome o il numero di microchip dell’animale;
- allegare il modulo di accettazione compilato in tutte le sue parti unitamente alla ricevuta del pagamento
- inviare il campione tramite posta prioritaria o corriere (porto franco) all’accettazione della sede centrale dell’IZSVe. L’IZSVe ha inoltre attivato una convenzione per l’invio dei campioni presso i propri laboratori. Per ulteriori dettagli sui contatti dell’accettazione, il conferimento campioni e il servizio di corriere convenzionato consultare la pagina Servizi diagnostici nel sito del Laboratorio
Il pagamento (importo: 54,90€ nel 2018) va effettuato mediante bonifico bancario al c/c presso:
Cassa di Risparmio del Veneto di Padova
IBAN: IT 34 J 06225 12186 06700007583T
BIC o SWIFT: IBSPIT2P
Intestato a: Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, Viale dell’Università, 10 - 35020 Legnaro (PD)Causale: Titolazione anticorpi rabbia.
Fonte: IZSV, luglio 2018 - www.izsvenezie.it
Altri Laboratori autorizzati
Istituto Zooprofilattico Sperimentale Dell'Abruzzo e del Molise
G. Caporale
Via Campio Boario
I-64100 Teramo
Tel / Fax: +39.861.3321/ 332251
E-mail: rlelli@izs.it
Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana
Via Appia Nuova 1411
I-00178 Roma /Capannelle
Tel / Fax: +39.6.79099 1 / 79340724
E-mail: glautorino@rm.izs.it
Laboratori autorizzati UE nel mondo
Europa e Resto del mondo (Australia, Brasile, Cile, Cina, Israele, Giappone, Korea, Macedonia, Messico, Russia, Serbia, Sudafrica, Tunisia, Turchia, USA)
Posto di ispezione frontaliero Ufficio Veterinario Aeroporto di Malpensa (VA) - Tel. 0258583410 - 0659949175
Posto di ispezione frontaliero Ufficio Veterinario Aeroporto di Fiumicino (RM) - Tel. 0665953992 - 0665956072
Posto di ispezione frontaliero Ufficio Veterinario Aeroporto di Falconara (AN) - Tel. 07155341
Potrebbe essere concessa una quarantena a domicilio in accordo con la vostra ASL locale solamente qualora non possano trascorrere i 90 giorni di quarantena nel luogo di origine come previsto dalla normativa (ovvero se siete costretti a partire prima), e SOLAMENTE se l'animale ha già ricevuto l'esito del test della titolazione anticorpale riportante valori corretti.
Chiedeteci maggiori info se ne avete bisogno.
Antirabbica per i cuccioli (sotto i tre mesi di età)
"Non possono essere introdotti in Italia animali vaccinati nei confronti della rabbia prima dei tre mesi di età, per i quali, nonostante sia previsto dalle specifiche indicazioni del prodotto immunizzante autorizzato utilizzato, non sia stato effettuato il successivo intervento di richiamo e, qualora anche lo stesso sia stato realizzato, non siano trascorsi almeno 21 giorni dall'ultimazione del protocollo".
La precisazione è della Direzione Generale della sanità animale e del farmaco veterinario che il 17 giugno scorso ha trasmesso agli Assessorati alla sanità, UVAC, PIF e al centro di referenza nazionale per la rabbia presso l'IZS di Padova, una nota di chiarimenti sulle modalità e sui tempi di vaccinazione nei confronti della rabbia nei cuccioli degli animali da compagnia e dei cani in particolare. La Direzione ricorda una recente nota della Commissione Europea (D1HK (08) D/410843) in cui sono contenute indicazioni sulla possibilità di vaccinare i cuccioli in età inferiore ai tre mesi ai fini della loro movimentazione.
In questa nota, l'Esecutivo comunitario evidenzia, inizialmente, come ogni Stato Membro possa accettare a determinate condizioni (definite nell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento CE 998/2003) anche cuccioli di età inferiore ai tre mesi non vaccinati nei confronti della rabbia. Non viene tuttavia esclusa ai fini della movimentazione la possibilità di poter vaccinare cuccioli di età inferiore ai tre mesi qualora venga utilizzato, come già evidenziato dal Ministero della Salute (nota dell'8 febbraio 2005) un vaccino specificamente autorizzato per tale intervento profilattico. La Commissione richiama successivamente l'articolo 1 della decisione 2005/91/CE, in applicazione del quale la prima vaccinazione nei confronti della rabbia può essere considerata valida, ovviamente anche ai fini della movimentazione degli animali soltanto 21 giorni a far data del completamento del protocollo vaccinale previsto dalle specifiche indicazioni tecniche poste dal fabbricante del vaccino utilizzato.
La nota ministeriale precisa: "nel caso di animali vaccinati prima dei tre mesi di età, la movimentazione degli stessi può essere permessa soltanto 21 giorni a far data dall'ultimazione del protocollo vaccinale previsto; ciò sta a significare che per la movimentazione di tali giovani animali, qualora il fabbricante del vaccino autorizzato utilizzato abbia specificato nelle indicazioni tecniche del presidio immunizzante, la necessità di effettuare un richiamo vaccinale nell'ambito della completa realizzazione del protocollo riferito alla prima vaccinazione, occorre che siano stati effettuati, sugli stessi, ambedue gli interventi profilattici (il primo e il successivo richiamo) e siano trascorsi, inoltre, almeno 21 giorni da completamento del protocollo". La Direzione conclude invitando i destinatari a predisporre con urgenza "apposita informativa per le ASL e per i soggetti interessati ai commerci in questione, rilevando nel contempo come, in caso di riscontro di irregolarità rispetto a quanto sopra richiamato, non possano essere avviate le procedure previste dalla direttiva 90/425/CE e dalla pertinente normativa nazionale". Il Ministero ha informato le autorità competenti dei Paesi comunitari, "alle quali è stato chiesto di fornire dettagliate informazioni circa i vaccini autorizzati nei propri paesi, con particolare riferimento alle specifiche indicazioni tecniche, per l'impiego nei giovani animali". 3 LUGLIO 2008 - Fonte: A.N.M.V.I. OGGI
Antirabbica per i cuccioli (sotto i tre mesi di età) introdotti all'estero
Per i cuccioli sotto ai 3 mesi non è necessaria la vaccinazione, ma il conduttore deve poter dimostrare che il cucciolo ha vissuto nel luogo di nascita e non ha mai avuto contatti con animali potenzialmente contagiosi. Il veterinario attesta questa condizione in un certificato. Il cucciolo potrà espatriare anche se accompagnato dalla madre. Ogni Paese ha il diritto di rifiutare l'ingresso di un cucciolo sotto ai tre mesi, e ciò accade in Francia, Gran Bretagna, Irlanda, e Svezia.
Ci sono arrivate richieste di aiuto da parte di cittadini stranieri provenienti con il proprio animale da India, Thailandia, Cina, Russia, Guatemala, Stati Uniti, Sudafrica, Giappone, Honduras, Emirati Arabi, Brasile, Birmania ed altri Paesi. Mettiamo a disposizione quindi in un'altra sezione le info anche in inglese
Info for foreign people who want to import a pet for tourism in Italy - click the flag
Norme raccolte/tradotte da Dogwelcome, aggiornate nel 2017 ed in vigore nel 2020.
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